CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché l'eccesso di potere rispetto alla escussione della teste sorella dell'imputato in udienza, svoltasi con modalità idonee a condizionare la sua deposizione è costituito da doglianze generiche e in punto di fatto, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale confermato la pronuncia di penale responsabilità dell'imputato con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei convergenti elementi probatori emersi e dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla sorella (si vedano pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te