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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1983

Cassazione n. 29952/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FURNO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni: - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 6 e 7); - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo dal contenuto meramente confutativo, generico e riproduttivo della medesima censura relativa alla mancata esclusione della recidiva, senza alcun confronto critico con la motivazione, immune da vizi logici o giuridici, della sentenza impugnata (cfr. le pagine 1, 2 e 3 della motivazione); - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, senza incorrere in alcun travisamento, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, evidenziando la irrilevanza della documentazione al fine di elidere il considerevole disvalore del fatto, ritenuto ostativo, unitamente ai precedenti penali del ricorrente, ai fini della concessione delle invocate attenuanti; - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6): ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.

P.Q.MVI/ Penale 6 - AGO 2026 pu•sy/yy..Ai:,? (,) EMT17,1, Klu SiowneuilDi .1:(21;w

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FURNO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni: - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 6 e 7); - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo dal contenuto meramente confutativo, generico e riproduttivo della medesima censura relativa alla mancata esclusione della recidiva, senza alcun confronto critico con la motivazione, immune da vizi logici o giuridici, della sentenza impugnata (cfr. le pagine 1, 2 e 3 della motivazione); - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, senza incorrere in alcun travisamento, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, evidenziando la irrilevanza della documentazione al fine di elidere il considerevole disvalore del fatto, ritenuto ostativo, unitamente ai precedenti penali del ricorrente, ai fini della concessione delle invocate attenuanti; - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6): ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.MVI/ Penale 6 - AGO 2026 pu•sy/yy..Ai:,? (,) EMT17,1, Klu SiowneuilDi .1:(21;w
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