CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33241/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; rilevato che: - il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); - non occorre, dunque, dilungarsi per osservare che il primo motivo - che assume il vizio di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto - e il secondo motivo di ricorso - che, sia pure sub specie della «violazione di legge», denunciare la mancanza di motivazione rispetto all'irrogazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo - non contengono alcuna effettiva censura di legittimità ma si limitano a enunciare in maniera assertiva e senza alcuna argomentazione le predette censure, neppure correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il