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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 25664/2023

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INANZA sul ricorso 4633/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat i in Roma , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI; MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ e RICERCA; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELLA SALUTE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,dalla quale sono rappres. e difesi; -controricorrenti- avverso l’ordinanza n. 15091/2019, d el Tribunale di Roma , pubblicata il 18/7/2019, confermata a seguito di ordinanza d’inammissibilità ex art. 348ter c.p.c., della Corte d’app ello di Roma, pubblicata il 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità, ex art. 348ter c.p.c., dell’appello propost o da vari medici specializzandi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18.7.19 che, nel ritenere la legittimazione passiva della solaPresidenza del Consiglio dei Ministri, aveva rigettato le loro domande aventi ad oggetto la condanna della stessa Presidenza e dei Ministeri (Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero della Salute , dell’Economia e delle Finanze).

In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio gli attori esponevano: di essersi iscritti a diversi corsi di specializzazione in varie discipline, conseguendo i rispettivi diplomi; che avevano dedicato a tale formazione la propria attività professionale per l’intera durata del corso, espletando le relative prestazioni mediche nelle strutture ospedaliere nelle quali erano inseriti a tempo pieno e in regime di esclusività; in base alle citate direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti, erano state prescritte a tutti gli Stati membri le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, prevedendo un’adeguata remunerazione; con il d.lgs. n. 257/91 il legislatore nazionale aveva attuato le suddette direttive introducendo, tra l’altro, un trattamento economico non retributivo di euro21.500,00 annuali, da rivalutarsi; in data 5.4.93 era stata approvata la direttiva 93/16/CEE che sostituiva le precedenti, attuata con il d.lgs. n. 368/99; l’art. 37 di tale decreto prevedeva per gli specializzandiun contratto di formazione-lavoro e un trattamento economico annuo, a scadenze mensili; con successiva direttiva 05/36/CE, recepita con la l. n. 13/07 e con il d.lgs. n. 206/07, era stato stabilito che la formazione avvenisse a tempo pieno con adeguata retribuzione.

Ciò premesso, gli attori convennero innanzi al Tribunale i suddetti enti, rilevando la mancata attuazione delle norme comunitarie, con conseguente responsabilità dello Stato per il periodo dal 1993 al 1999, a carico delle Regioni edell’Università che, non avendo implementato i contratti nel breve periodo di vigenza del d.lgs. n. 368/99, non avevano ottemperato agli obblighi di legge.

La Corte d’appello, nella predetta ordinanza d’inammissibilità, osservava che: la direttiva n. 16/93 non aveva apportato alcuna variazione rispetto alle precedenti in tema di formazione dei medici specialisti; la remunerazione, della quale le stesse direttive non contenevano la definizione, era da considerarsi adeguata ; pertanto, non era sorto nessun vincolo in sede di trasposizione della direttiva in ordine al paramento della retribuzione adeguata; in materia era comunque da ritenere valido parametro di adeguatezza della retribuzione- cui era commisurato il ritardo del recepimento della direttiva- la somma di lire 13.000.000 annui per gli specializzandi immatricolati fino all’anno accademico 1990-1991; non emergeva la inadeguatezza del trattamento economico dei medici specializzandi dovendosi escludere che illoro fosse un rapporto di lavoro subordinato oparasubordinato; di conseguenza era da escludere l’inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari in ordine alla remunerazione adeguata, considerando che il trattamento economico di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/99 s’applicava ai medici specializzandi solo a decorrere dall’anno 2006-2007 e non anche a quelli iscritti prima ai quali spettava invece la borsa di studio non rivalutabile; tale diversità di trattamento non era irragionevole datala libertà del legislatore di differire gli effetti di una disciplina e la diversità della situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi europei.

I soggetti indicati in epigrafe ricorrono in cassazione avverso la sentenza del Tribunale, come confermata dalla Corte territoriale, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e i vari suddetti Ministeriresistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione delle norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, in relazione all’art. 360, nn.3,4,5, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto l’insussistenza della responsabilità per la mancata attuazione delle direttive comunitarie, assumendo che il parametro di riferimento ai fini della determinazione del danno consisteva nel trattamento economico previsto dal d.lgs. n.368/99 con il quale lo Stato I tali ano aveva discrezionalmente stabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, sulla base della sopravvenuta inadeguatezza dell’importo di cui al d.lgs. n. 257/91.

I ricorrenti chiedono altresì di effettuare rinvio pregiudiziale alla CGUE tendente a chiarire se lo Stato abbia l’obbligo di remunerare e mantenerne nel tempo l’adeguatezza nel caso di svalutazione monetaria.

Il secondo motivo denunzia violazione delle norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, 7, c.5, prorogato fino al 31.12.05, 1, c. 33, l. n. 549/95, 22, l. n. 488/99, 36, l. n. 289/02, 1, c. 33, l. n. 549/95, 112 , c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3,4,5, c.p.c., per non aver il Tribunale applicato la rivalutazione delle somme riconosciute agli attori a causa del blocco derivante da Corte Cost. n. 432/77, e da quello triennale collegato ai miglioramenti stipendiali dei medici del SSN.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 97, 348ter, c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., per aver la Corte territoriale condannato i ricorrenti alle spese d’appello a favore delle parti appellate costituitesi, senza considerare che essi avevano chiesto la condanna della sola PDCM, così rinunciando alle domande nei confronti dei vari Ministeri, peraltro citati in appello ai soli fini della litis denuntiatio , non sussistendo dunque una soccombenza nei loro confronti.

Il primo e secondo motivo, tra loro connessi, sono inammissibili.

Si è affermato ‒dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte ‒ che «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf.

Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione.

Va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione - direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e co n il d.lgs. n. 257 del 1991 –quest’ultimoha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua-e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.

Invero,quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 - che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni-ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n.27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf.

Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.).

Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico- sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.

Per gli iscritti ‒ come gli odierni ricorrenti ‒ alle scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.

La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio dicui al d.lgs. n. 257 del 1991.

L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento degli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).

Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.).

L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; non vi è pertanto spazio per rinvii pregiudiziali; quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile ai soggetti in parola neppure lo status previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo delle borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507).

Quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso, deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche, che non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla aestimatio legislativa comple ssiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso.

I due motivi di ricorso ‒ investendo questioni sulle quali vi è un indirizzo consolidato di questa Corte, al quale il giudice di appello si è attenuto (cfr., da ultimo, anche Cass. 6894/2023, Cass. 17936/2023; Cass.17619/2023), senza che vengano dedotte ragioni idonee al superamento di tale orientamento ‒ devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.

Il terzo motivoè invece fondato.

Invero, l’Avvocatura Generale, da un lato, ha dato atto che il Tribunale aveva ritenuto la legittimazione passiva della sola PDCM, e non dei singoli Ministeri citati, non contestando, dall’altro,che nell’atto d’appello la condanna fosse stata chiesta nei confronti della sola PDCM.

I ricorrenti hanno altresì trascritto le conclusioni rese nel giudizio d’appello, dalle quali si evince la sola richiesta di condanna nei confronti della PDCM, mentre i Ministeri non avevano comunque appellato la sentenza del Tribunale sull’insussistenza della lorolegittimazione.

Pertanto, considerato che l’atto d’app ello risulta notificato ai suddetti Ministeri ai soli fini della litis denuntiatio, e ssi non possono essere destinatari della condanna al pagamento delle spese processuali in quanto gli appellanti non erano soccombenti nei loro confronti (v.

Cass, n. 8491/23 che ha affermato il principio, valevole anche in appello, a tenore del quale: “in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di liti s denuntiatio non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite”).

Ne consegue che in accoglimento del terzo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata, nei limiti di cui in motivazione, conrinvio della causa alla Corte d’appello, perché ridetermini la liquidazione delle spese del secondo grado a favore della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale unica parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 4633/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat i in Roma , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI; MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ e RICERCA; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELLA SALUTE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,dalla quale sono rappres. e difesi; -controricorrenti- avverso l’ordinanza n. 15091/2019, d el Tribunale di Roma , pubblicata il 18/7/2019, confermata a seguito di ordinanza d’inammissibilità ex art. 348ter c.p.c., della Corte d’app ello di Roma, pubblicata il 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità, ex art. 348ter c.p.c., dell’appello propost o da vari medici specializzandi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18.7.19 che, nel ritenere la legittimazione passiva della solaPresidenza del Consiglio dei Ministri, aveva rigettato le loro domande aventi ad oggetto la condanna della stessa Presidenza e dei Ministeri (Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero della Salute , dell’Economia e delle Finanze). In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio gli attori esponevano: di essersi iscritti a diversi corsi di specializzazione in varie discipline, conseguendo i rispettivi diplomi; che avevano dedicato a tale formazione la propria attività professionale per l’intera durata del corso, espletando le relative prestazioni mediche nelle strutture ospedaliere nelle quali erano inseriti a tempo pieno e in regime di esclusività; in base alle citate direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti, erano state prescritte a tutti gli Stati membri le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, prevedendo un’adeguata remunerazione; con il d.lgs. n. 257/91 il legislatore nazionale aveva attuato le suddette direttive introducendo, tra l’altro, un trattamento economico non retributivo di euro21.500,00 annuali, da rivalutarsi; in data 5.4.93 era stata approvata la direttiva 93/16/CEE che sostituiva le precedenti, attuata con il d.lgs. n. 368/99; l’art. 37 di tale decreto prevedeva per gli specializzandiun contratto di formazione-lavoro e un trattamento economico annuo, a scadenze mensili; con successiva direttiva 05/36/CE, recepita con la l. n. 13/07 e con il d.lgs. n. 206/07, era stato stabilito che la formazione avvenisse a tempo pieno con adeguata retribuzione. Ciò premesso, gli attori convennero innanzi al Tribunale i suddetti enti, rilevando la mancata attuazione delle norme comunitarie, con conseguente responsabilità dello Stato per il periodo dal 1993 al 1999, a carico delle Regioni edell’Università che, non avendo implementato i contratti nel breve periodo di vigenza del d.lgs. n. 368/99, non avevano ottemperato agli obblighi di legge. La Corte d’appello, nella predetta ordinanza d’inammissibilità, osservava che: la direttiva n. 16/93 non aveva apportato alcuna variazione rispetto alle precedenti in tema di formazione dei medici specialisti; la remunerazione, della quale le stesse direttive non contenevano la definizione, era da considerarsi adeguata ; pertanto, non era sorto nessun vincolo in sede di trasposizione della direttiva in ordine al paramento della retribuzione adeguata; in materia era comunque da ritenere valido parametro di adeguatezza della retribuzione- cui era commisurato il ritardo del recepimento della direttiva- la somma di lire 13.000.000 annui per gli specializzandi immatricolati fino all’anno accademico 1990-1991; non emergeva la inadeguatezza del trattamento economico dei medici specializzandi dovendosi escludere che illoro fosse un rapporto di lavoro subordinato oparasubordinato; di conseguenza era da escludere l’inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari in ordine alla remunerazione adeguata, considerando che il trattamento economico di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/99 s’applicava ai medici specializzandi solo a decorrere dall’anno 2006-2007 e non anche a quelli iscritti prima ai quali spettava invece la borsa di studio non rivalutabile; tale diversità di trattamento non era irragionevole datala libertà del legislatore di differire gli effetti di una disciplina e la diversità della situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi europei. I soggetti indicati in epigrafe ricorrono in cassazione avverso la sentenza del Tribunale, come confermata dalla Corte territoriale, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e i vari suddetti Ministeriresistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione delle norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, in relazione all’art. 360, nn.3,4,5, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto l’insussistenza della responsabilità per la mancata attuazione delle direttive comunitarie, assumendo che il parametro di riferimento ai fini della determinazione del danno consisteva nel trattamento economico previsto dal d.lgs. n.368/99 con il quale lo Stato I tali ano aveva discrezionalmente stabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, sulla base della sopravvenuta inadeguatezza dell’importo di cui al d.lgs. n. 257/91. I ricorrenti chiedono altresì di effettuare rinvio pregiudiziale alla CGUE tendente a chiarire se lo Stato abbia l’obbligo di remunerare e mantenerne nel tempo l’adeguatezza nel caso di svalutazione monetaria. Il secondo motivo denunzia violazione delle norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, 7, c.5, prorogato fino al 31.12.05, 1, c. 33, l. n. 549/95, 22, l. n. 488/99, 36, l. n. 289/02, 1, c. 33, l. n. 549/95, 112 , c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3,4,5, c.p.c., per non aver il Tribunale applicato la rivalutazione delle somme riconosciute agli attori a causa del blocco derivante da Corte Cost. n. 432/77, e da quello triennale collegato ai miglioramenti stipendiali dei medici del SSN. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 97, 348ter, c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., per aver la Corte territoriale condannato i ricorrenti alle spese d’appello a favore delle parti appellate costituitesi, senza considerare che essi avevano chiesto la condanna della sola PDCM, così rinunciando alle domande nei confronti dei vari Ministeri, peraltro citati in appello ai soli fini della litis denuntiatio , non sussistendo dunque una soccombenza nei loro confronti. Il primo e secondo motivo, tra loro connessi, sono inammissibili. Si è affermato ‒dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte ‒ che «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione. Va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione - direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e co n il d.lgs. n. 257 del 1991 –quest’ultimoha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua-e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. Invero,quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 - che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni-ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n.27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.). Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico- sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti ‒ come gli odierni ricorrenti ‒ alle scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio dicui al d.lgs. n. 257 del 1991. L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento degli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria). Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.). L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; non vi è pertanto spazio per rinvii pregiudiziali; quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile ai soggetti in parola neppure lo status previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo delle borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507). Quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso, deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche, che non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla aestimatio legislativa comple ssiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso. I due motivi di ricorso ‒ investendo questioni sulle quali vi è un indirizzo consolidato di questa Corte, al quale il giudice di appello si è attenuto (cfr., da ultimo, anche Cass. 6894/2023, Cass. 17936/2023; Cass.17619/2023), senza che vengano dedotte ragioni idonee al superamento di tale orientamento ‒ devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. Il terzo motivoè invece fondato. Invero, l’Avvocatura Generale, da un lato, ha dato atto che il Tribunale aveva ritenuto la legittimazione passiva della sola PDCM, e non dei singoli Ministeri citati, non contestando, dall’altro,che nell’atto d’appello la condanna fosse stata chiesta nei confronti della sola PDCM. I ricorrenti hanno altresì trascritto le conclusioni rese nel giudizio d’appello, dalle quali si evince la sola richiesta di condanna nei confronti della PDCM, mentre i Ministeri non avevano comunque appellato la sentenza del Tribunale sull’insussistenza della lorolegittimazione. Pertanto, considerato che l’atto d’app ello risulta notificato ai suddetti Ministeri ai soli fini della litis denuntiatio, e ssi non possono essere destinatari della condanna al pagamento delle spese processuali in quanto gli appellanti non erano soccombenti nei loro confronti (v. Cass, n. 8491/23 che ha affermato il principio, valevole anche in appello, a tenore del quale: “in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di liti s denuntiatio non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite”). Ne consegue che in accoglimento del terzo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata, nei limiti di cui in motivazione, conrinvio della causa alla Corte d’appello, perché ridetermini la liquidazione delle spese del secondo grado a favore della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale unica parte vittoriosa. P.Q.M. La Corte dichiara inammiss
Sentenza Cassazione n. 25664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris