CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26524/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale della ricorrente per il reato di truffa, chiedendo l'esclusione dell'aggravate di cui all'art. 64o, comma 2, n. 2 -bis non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata dedotta in appello secondo in violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., con insanabile frattura della catena devolutiva (si veda pagg. 5 e 6); che è manifestamente infondata la doglianza che contesta la sussistenza della recidiva, in quanto non consentito in sede di legittimità; che, peraltro, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.7) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa unitamente al reato "sub iudice" sino indicativi di un aggravamento della propensione al delitto; che il secondo motivo di ricorso che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e, nello specifico, l'insufficienza e la carenza delle attività investigative, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del ricorrente alla luce di un completo e coerente quadro probatorio considerato, inoltre, che la ricorrente è risultata l'intestataria della carta prepagata sulla quale è stato accreditato il denaro oggetto del reato di truffa contestato (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che in tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell'accusato, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (tra le altre: Sez. 5, n. del 09/09/2020, Rv. 279908 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende