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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 12576/2026

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l21/5/2026 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che, per un malfunzionamento del “desk del magistrato”, ilsistema informatico ha accettato e pubblicato una pagina bianca,invece della seguente ordinanza:Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEData pubblicazione 22/05/2026SECONDA SEZIONE CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PROPRIETA'Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23717/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lana unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 815/2024depositata il 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diImperia la madre [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e PietroBovero, al fine di sentire accertare e dichiarare l’intervenuto acquistoa titolo originario per usucapione ultraventennale di alcuni cespiti –in particolare un magazzino e un alloggio posto al piano terra –caduti in successione a seguito del decesso del padre; precisava che,in relazione a tale successione, si era costituita una comunione2 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026ereditaria con quote pari a 1/3 in favore della coniuge e 2/9 perData pubblicazione 22/05/2026ciascuno dei figli.Si costituiva la germana [OSCURATO:PERSONA], opponendosi alla domandae proponendo riconvenzionale di divisione dell’intera massaereditaria.L’attore spiegava allora reconventio reconventionis per l’usucapionedi ulteriori beni oggetto della domanda di divisione.Il Tribunale di Imperia, con sentenza non definitiva n. 723/2022,accoglieva parzialmente la domanda di usucapione con riferimentoall’alloggio posto al piano terra, mentre la rigettava con riferimentoal magazzino (oggetto, insieme all’alloggio della domanda principale)e ai beni oggetto della reconventio reconventionis.La Corte d’appello di Genova, adita con appello principale daMassimo [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza n. 815/2024 ha accolto l’appello incidentale, rigettando intoto le domanda di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte di meritoMassimo non aveva dato la prova del possesso esclusivo nel sensorichiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di usucapionedi beni comuni.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig.[OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, al quale ha resistito concontroricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata delricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifestainfondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, sutempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per ladecisione in camera di consiglio.

La ricorrente ha, poi, depositatomemoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsaapplicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro aisensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli3 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026artt. 1158 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 1102 e ss. c.c.

SiData pubblicazione 22/05/2026rimprovera alla Corte d’appello di avere rigettato la domanda diusucapione, nonostante l’istruttoria svolta avesse dimostrato ilpossesso uti dominus dell’attuale ricorrente: in ciò si ravvisa laviolazione degli artt. 1159 e 1102 c.c.Il motivo è infondato.In primo luogo, si deve chiarire che l’esito del diverso giudiziopromosso da altro fratello del ricorrente, definito dalla stessa Corted’appello con sentenza, confermata in cassazione, che avrebbericonosciuto l’usucapione in favore del comproprietario sulla base difatti del tutto analoghi, è irrilevante nella presente sede.

Del resto,il ricorrente non solleva alcuna censura in relazione a tale diversità,esprimendo piuttosto il rilievo un puro rammarico per il diverso esitodel giudizio, per lui sfavorevole, il che, appunto, non allude a nessunvizio della decisione impugnata.

Come risulta dal seguitodell’esposizione, seppure nel quadro dei consolidati principi postidalla giurisprudenza di legittimità in tema di usucapione di benicomuni, la valutazione in concreto circa la sussistenza di un possessodel singolo, utile per l’usucapione, costituisce giudizio di fatto,incensurabile in cassazione.In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento delladetenzione in possesso, né una interversione del possesso neirapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine perl'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cuicompimento da parte di uno dei comproprietari realizzil'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire unrapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamentel'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, inpresenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale,il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove aglialtri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità nonformali, la volontà di possedere in via esclusiva (Cass.4 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026n. 11903/2015).

In altre parole, perché possa essere usucapita laData pubblicazione 22/05/2026quota di un comproprietario da parte degli altri, occorre chel'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non siadovuto alla mera astensione del titolare della quota, ma risultiinconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo edevidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà dipossedere uti dominus e non uti condominus (Cass. n. 12775/2008).Si capisce, pertanto, che in questo ambito il godimento esclusivodella cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di persé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionaleall'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece,conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da partedell'altro compossessore, risultando necessario, a finidella usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla rescommunis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole,apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile conil possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui cheinvochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 19478/2007).Nella decisone impugnata non si sono affermazioni in contrasto contali principi.

Invero, l’affermazione, oggetto di particolare censura,che si legge nella decisione impugnata, in ordine al fatto che non visarebbe stata “alcuna chiara enunciazione alle controparti di unaintenzione (del ricorrente n.d.r.) di sovvertire il suo potere incontrapposizione con le altrui facoltà”, non rileva alcun errore didiritto.In particolare, la Corte distrettuale ha rilevato che l’occupazionedegli immobili, la disponibilità esclusiva delle chiavi, l’intestazionedelle utenze e il sostenimento degli oneri di manutenzione (ordinariae straordinaria) non costituiscono atti univocamente direttiall'esclusione degli altri coeredi.

Tali condotte sono state ricondottealle facoltà di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., tenuto contodel vincolo di stretta parentela tra le parti, che impedisce di5 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026concepire, di per sé, l’astensione dei coeredi dall’uso del bene allaData pubblicazione 22/05/2026stregua di una condotta sintomatica di una dismissione del possesso.La Corte di merito ha ritenuto decisiva la prova della permanenza diun rapporto materiale con i beni da parte della famiglia dell'appellata(utilizzo dei locali come deposito) e, soprattutto, l’esistenza di uncontratto di comodato stipulato con terzi da tutti i coeredi.

In talecomproprietà, incompatibile con la volontà di possedere in viaesclusiva.Così identificati in sintesi le ragioni del decidere, è evidente chedietro lo schermo della violazione di legge, è oggetto di censura lavalutazione delle prove da parte del giudice di merito, emergendopertanto l’intento del ricorrente di ripetere inammissibilmente inquesta sede di legittimità il giudizio di merito.Con il secondo motivo di ricorso si ravvisa l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’erroneavalutazione del compendio probatorio del giudizio di primo grado.Il motivo incorre nella preclusione della c.d. doppia conforme,stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., relativamente aibeni diversi dall’appartamento, poiché la pretesa, per questa parte,fu già rigettata dal primo giudice.

Per quanto riguardal’appartamento, rispetto al quale la Corte d’appello ha riformato lasentenza di primo grado, favorevole all’attuale ricorrente, il motivoè infondato.

Come risulta già dalla rubrica non si denunzial’omissione di fatti decisivi, ma si pretende di ripetere in questa sedeil giudizio sul fatto tramite la rinnovata valutazione del compendioprobatorio.Si ricorda il principio consolidato, secondo cui al giudice di legittimitànon è dato di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., delle6 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaData pubblicazione 22/05/2026esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020;n. 27197/2011; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c., in relazioneall’art. 342 c.p.c.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cuinon sono state ammesse le prove orali richieste dall’attualericorrente.Il terzo motivo è infondato.La Corte d’appello ha respinto il relativo motivo di appello perviolazione dell’art. 342 c.c., rimproverando all’appellante, di nonavere indicato quali fossero «le istanze istruttorie non ammesse edecisive e come la relativa ammissione avrebbe potuto ribaltarel’esito del giudizio».

Le considerazioni espresse dalla sentenzaimpugnata, nella parte in cui è richiamato l’art. 342 c.p.c., non sonopertinenti; nondimeno, vertendosi pur sempre in tema di nonammissione di prove, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di porre laCorte di cassazione nella condizione di valutare la decisività delmezzo in rapporto alle ragioni della decisione d’appello e ai principiapplicati dalla Corte di merito sul tema del possesso di beni comuni.Al contrario, il ricorrente non ha trascritto i capitoli e pure in rapportoalla decisività ha assunto una posizione generica, richiamando ladeduzione fatta in appello, secondo cui “l’audizione dei testimoniavrebbe consentito al concludente di dimostrare proprio quellecircostanze che il Tribunale di Imperia ha ritenuto non provate”.Ebbene tale generico richiamo non soddisfa il requisito di specificitàimposto a colui che intenda proporre in cassazione una simile7 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026censura.

Avuto riguardo alle ragioni del decidere, era onere delNumero di raccolta generale 15734/2026ricorrente chiarire, trascrivendo i capitoli, che essi riguardavDatna pou bfbalictatziio ne 22/05/2026dai quali si evinceva che c’era stata, da parte del ricorrente,un’opposizione idonea a caratterizzare come esclusivo il possesso delricorrente, in conformità ai principi sopra richiamati.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. con addebito dispese.Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art.380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della partesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata e, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore a € 500 e nonsuperiore a €

5.000. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agliaccessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente, al pagamentodella somma di euro 3.500,00, in favore della controricorrente e alpagamento dell’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci8 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026P.Q.M.Data pubblicazione 22/05/2026Dispone che laddove nell’ordinanza n. 12576/26 di questa Cortecompare una sola pagina bianca, debba leggersi l’intero contenutodi quanto riportato poc’anzi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2026IL PRESIDENTEMauro Mocci9 di 9Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l21/5/2026 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che, per un malfunzionamento del “desk del magistrato”, ilsistema informatico ha accettato e pubblicato una pagina bianca,invece della seguente ordinanza:Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEData pubblicazione 22/05/2026SECONDA SEZIONE CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PROPRIETA'Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23717/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lana unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 815/2024depositata il 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diImperia la madre [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e PietroBovero, al fine di sentire accertare e dichiarare l’intervenuto acquistoa titolo originario per usucapione ultraventennale di alcuni cespiti –in particolare un magazzino e un alloggio posto al piano terra –caduti in successione a seguito del decesso del padre; precisava che,in relazione a tale successione, si era costituita una comunione2 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026ereditaria con quote pari a 1/3 in favore della coniuge e 2/9 perData pubblicazione 22/05/2026ciascuno dei figli.Si costituiva la germana [OSCURATO:PERSONA], opponendosi alla domandae proponendo riconvenzionale di divisione dell’intera massaereditaria.L’attore spiegava allora reconventio reconventionis per l’usucapionedi ulteriori beni oggetto della domanda di divisione.Il Tribunale di Imperia, con sentenza non definitiva n. 723/2022,accoglieva parzialmente la domanda di usucapione con riferimentoall’alloggio posto al piano terra, mentre la rigettava con riferimentoal magazzino (oggetto, insieme all’alloggio della domanda principale)e ai beni oggetto della reconventio reconventionis.La Corte d’appello di Genova, adita con appello principale daMassimo [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza n. 815/2024 ha accolto l’appello incidentale, rigettando intoto le domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di meritoMassimo non aveva dato la prova del possesso esclusivo nel sensorichiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di usucapionedi beni comuni.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig.[OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, al quale ha resistito concontroricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata delricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifestainfondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, sutempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per ladecisione in camera di consiglio. La ricorrente ha, poi, depositatomemoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsaapplicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro aisensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli3 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026artt. 1158 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 1102 e ss. c.c. SiData pubblicazione 22/05/2026rimprovera alla Corte d’appello di avere rigettato la domanda diusucapione, nonostante l’istruttoria svolta avesse dimostrato ilpossesso uti dominus dell’attuale ricorrente: in ciò si ravvisa laviolazione degli artt. 1159 e 1102 c.c.Il motivo è infondato.In primo luogo, si deve chiarire che l’esito del diverso giudiziopromosso da altro fratello del ricorrente, definito dalla stessa Corted’appello con sentenza, confermata in cassazione, che avrebbericonosciuto l’usucapione in favore del comproprietario sulla base difatti del tutto analoghi, è irrilevante nella presente sede. Del resto,il ricorrente non solleva alcuna censura in relazione a tale diversità,esprimendo piuttosto il rilievo un puro rammarico per il diverso esitodel giudizio, per lui sfavorevole, il che, appunto, non allude a nessunvizio della decisione impugnata. Come risulta dal seguitodell’esposizione, seppure nel quadro dei consolidati principi postidalla giurisprudenza di legittimità in tema di usucapione di benicomuni, la valutazione in concreto circa la sussistenza di un possessodel singolo, utile per l’usucapione, costituisce giudizio di fatto,incensurabile in cassazione.In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento delladetenzione in possesso, né una interversione del possesso neirapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine perl'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cuicompimento da parte di uno dei comproprietari realizzil'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire unrapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamentel'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, inpresenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale,il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove aglialtri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità nonformali, la volontà di possedere in via esclusiva (Cass.4 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026n. 11903/2015). In altre parole, perché possa essere usucapita laData pubblicazione 22/05/2026quota di un comproprietario da parte degli altri, occorre chel'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non siadovuto alla mera astensione del titolare della quota, ma risultiinconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo edevidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà dipossedere uti dominus e non uti condominus (Cass. n. 12775/2008).Si capisce, pertanto, che in questo ambito il godimento esclusivodella cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di persé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionaleall'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece,conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da partedell'altro compossessore, risultando necessario, a finidella usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla rescommunis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole,apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile conil possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui cheinvochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 19478/2007).Nella decisone impugnata non si sono affermazioni in contrasto contali principi. Invero, l’affermazione, oggetto di particolare censura,che si legge nella decisione impugnata, in ordine al fatto che non visarebbe stata “alcuna chiara enunciazione alle controparti di unaintenzione (del ricorrente n.d.r.) di sovvertire il suo potere incontrapposizione con le altrui facoltà”, non rileva alcun errore didiritto.In particolare, la Corte distrettuale ha rilevato che l’occupazionedegli immobili, la disponibilità esclusiva delle chiavi, l’intestazionedelle utenze e il sostenimento degli oneri di manutenzione (ordinariae straordinaria) non costituiscono atti univocamente direttiall'esclusione degli altri coeredi. Tali condotte sono state ricondottealle facoltà di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., tenuto contodel vincolo di stretta parentela tra le parti, che impedisce di5 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026concepire, di per sé, l’astensione dei coeredi dall’uso del bene allaData pubblicazione 22/05/2026stregua di una condotta sintomatica di una dismissione del possesso.La Corte di merito ha ritenuto decisiva la prova della permanenza diun rapporto materiale con i beni da parte della famiglia dell'appellata(utilizzo dei locali come deposito) e, soprattutto, l’esistenza di uncontratto di comodato stipulato con terzi da tutti i coeredi. In talecomproprietà, incompatibile con la volontà di possedere in viaesclusiva.Così identificati in sintesi le ragioni del decidere, è evidente chedietro lo schermo della violazione di legge, è oggetto di censura lavalutazione delle prove da parte del giudice di merito, emergendopertanto l’intento del ricorrente di ripetere inammissibilmente inquesta sede di legittimità il giudizio di merito.Con il secondo motivo di ricorso si ravvisa l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’erroneavalutazione del compendio probatorio del giudizio di primo grado.Il motivo incorre nella preclusione della c.d. doppia conforme,stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., relativamente aibeni diversi dall’appartamento, poiché la pretesa, per questa parte,fu già rigettata dal primo giudice. Per quanto riguardal’appartamento, rispetto al quale la Corte d’appello ha riformato lasentenza di primo grado, favorevole all’attuale ricorrente, il motivoè infondato. Come risulta già dalla rubrica non si denunzial’omissione di fatti decisivi, ma si pretende di ripetere in questa sedeil giudizio sul fatto tramite la rinnovata valutazione del compendioprobatorio.Si ricorda il principio consolidato, secondo cui al giudice di legittimitànon è dato di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., delle6 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaData pubblicazione 22/05/2026esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020;n. 27197/2011; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c., in relazioneall’art. 342 c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cuinon sono state ammesse le prove orali richieste dall’attualericorrente.Il terzo motivo è infondato.La Corte d’appello ha respinto il relativo motivo di appello perviolazione dell’art. 342 c.c., rimproverando all’appellante, di nonavere indicato quali fossero «le istanze istruttorie non ammesse edecisive e come la relativa ammissione avrebbe potuto ribaltarel’esito del giudizio». Le considerazioni espresse dalla sentenzaimpugnata, nella parte in cui è richiamato l’art. 342 c.p.c., non sonopertinenti; nondimeno, vertendosi pur sempre in tema di nonammissione di prove, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di porre laCorte di cassazione nella condizione di valutare la decisività delmezzo in rapporto alle ragioni della decisione d’appello e ai principiapplicati dalla Corte di merito sul tema del possesso di beni comuni.Al contrario, il ricorrente non ha trascritto i capitoli e pure in rapportoalla decisività ha assunto una posizione generica, richiamando ladeduzione fatta in appello, secondo cui “l’audizione dei testimoniavrebbe consentito al concludente di dimostrare proprio quellecircostanze che il Tribunale di Imperia ha ritenuto non provate”.Ebbene tale generico richiamo non soddisfa il requisito di specificitàimposto a colui che intenda proporre in cassazione una simile7 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026censura. Avuto riguardo alle ragioni del decidere, era onere delNumero di raccolta generale 15734/2026ricorrente chiarire, trascrivendo i capitoli, che essi riguardavDatna pou bfbalictatziio ne 22/05/2026dai quali si evinceva che c’era stata, da parte del ricorrente,un’opposizione idonea a caratterizzare come esclusivo il possesso delricorrente, in conformità ai principi sopra richiamati.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. con addebito dispese.Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art.380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della partesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata e, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore a € 500 e nonsuperiore a € 5.000. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agliaccessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente, al pagamentodella somma di euro 3.500,00, in favore della controricorrente e alpagamento dell’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci8 di 9Numero registro generale 10404/2026Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 15734/2026P.Q.M.Data pubblicazione 22/05/2026Dispone che laddove nell’ordinanza n. 12576/26 di questa Cortecompare una sola pagina bianca, debba leggersi l’intero contenutodi quanto riportato poc’anzi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2026IL PRESIDENTEMauro Mocci9 di 9Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 12576/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris