CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n el [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché interamente versato in fatto e comunque manifestamente infondato. 1.1. È pacifico che giustificano il diniego della liberazione anticipata tutte le condotte compiute nell'ambito del semestre in valutazione che siano espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. Possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280435 - Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498 - 01; 01) nonché i rapporti disciplinari, anche non seguiti dalla irrogazione di sanzioni, che documentano elementi di fatto sintomatici della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985 - 01). 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, in sintonia con gli esposti principi e con motivazione esaustiva, ha considerato ostative alla concessione del beneficio le plurime condotte antigiuridiche tenute dal condannato nel periodo oggetto di valutazione desunte dai procedimenti penali in corso, con puntuali richiami agli atti di causa (denunce, avvisi di conclusione indagini preliminari). 1.3. Il ricorrente, oltre a reiterare le censure sull'estraneità del condannato ai fatti illeciti senza confrontarsi con le risposte fornite dal Tribunale, ha opposto genericamente l'omessa valutazione della pertinenza di questi ultimi rispetto all'opera di rieducazione. Anche questo aspetto però non tiene conto del reale contenuto della motivazione che ha desunto dalle evidenze investigative il mancato distacco da logiche delinquenziali pregresse e quindi la mancata adesione dell'opera rieducativa proposta dal trattamento penitenziario . 2. Rtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. coi// Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in