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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 14775/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nova [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMariapia Piscitelli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6741/2023 depositata il 27/11/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott.

MarioUditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente gliAvv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dalla occupazioneda parte della [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2016, degli spazi e delle areepubbliche posti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo interdettol’unico accesso al Borgo - di cui la società si afferma proprietaria –mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul quale è statoaffisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione.1.1.

Con l’avviso di accertamento n. 14 del 16.2.2021, emesso dalComune di Pomezia, veniva accertato l’importo dovuto dalla NovaLavinium per l’annualità 2016 a titolo di occupazione abusiva delle stradee aree interne al Borgo di Pratica di Mare, e al contempo intimato ilpagamento del tributo, oltre sanzioni.1.2.

Detto avviso veniva impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo leseguenti traiettorie contestative: vizio di motivazione, violazione dell’art.2697 c.c. per asserita mancata prova dell’effettiva occupazione di spazipubblici, mancanza del presupposto applicativo della TOSAP, inconsiderazione della proprietà privata dell’intero borgo.1.3.Nelle more, il [OSCURATO:PERSONA] – Roma, con la sentenza n. 7974 del 6 luglio2021 (successivamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenzan. 527 del 16 gennaio 2024), chiamato a pronunciarsi sulla legittimazionedella [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire opere nelle aree ad uso pubblico delBorgo di Pratica di Mare, emetteva una sentenza favorevole all’EnteComunale, valutando del tutto ragionevole la tesi esposta in tema dipubblica proprietà e comunque di destinazione ad uso pubblico delle areeoggetto di lite, tanto da confermare la legittimità dei provvedimenti residal Comune di Pomezia.Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con le sentenze n.2170/2022 e n. 2172/2022, depositate il 23 febbraio 2022, respingeva iricorsi della [OSCURATO:PERSONA].1.5.Con distinti ricorsi notificati il 20 settembre 2022 la contribuenteproponeva appello nei confronti di entrambe le decisioni dinanzi la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.1.6.La Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, basandosi su unapronuncia giudiziale del Tribunale di Velletri, non ancora definitiva,accoglieva l’impugnazione, statuendo …sia dalla lettura della consulenzatecnica d’ufficio, relativa al suddetto giudizio ordinario, che della sentenzaresa dal Tribunale di Velletri, ancorchè non passata in giudicato macomunque esecutiva in virtù delle disposizioni processual-civilistiche, nonpuò revocarsi in dubbio che la proprietà dei suddetti beni ha naturasquisitamente privatistica, senza considerare, poi, che la servitù di usopubblico può azionarsi soltanto su un bene privato e non certamente su unbene demaniale.

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice ordinario hanno,pertanto, una influenza immediata e determinante nel presente giudizio,anche alla luce delle specifiche ricerche catastali, notarili e civilistici chehanno formato oggetto di accurata indagine da parte del Consulentetecnico d’ufficio.

Accertata la natura privatistica degli spazi adiacenti agliimmobili e cioè le strade, le piazze, i cortili, ecc. del [OSCURATO:PERSONA] di Mare,viene meno la sussistenza del presupposto dell’imposta sull’occupazionedel suolo pubblico e, dunque, della Tosap, per cui va annullata in radicel’imposizione fiscale illegittimamente pretesa dal Comune di Pomezia .1.7.Il Comune ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafesvolgendo quattro motivi.

Replica con controricorso la società1.8.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.

Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte delgiudizio n.

Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimentodell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (inNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026riassunzione a seguito i translatio iudicii dal [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinvestito della questione).

Si aggiunge che che la medesima questionesostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblicoper dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmentependente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cuiudienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando aquesta Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione delpresente giudizio tenuto conto che il processo civile è specificamentedeputato ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno didiritti reali di uso pubblico, che rappresentano il presupposto fattuale egiuridico della pretesa impositiva.1.10.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.MOTIVI D DIRITTO.1.

In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio inmerito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non siconfigura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, attesoche il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questionesulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dalgiudice incidenter tantum.1.1.

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia - in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenzadel Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per laprima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiestoesula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandatosoltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass.Sez. un. 29172/ 2020).1.2.

Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che ilrapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non soloconcreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrareche quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo saràNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, indifetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che devesorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né uneventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesadella definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso(Cass. Sez.

L., 19/10/2012, n. 18026, Rv. 623875 - 01).1.3.

Infine, l’accertamento in merito alla titolarità dell’area interna alborgo e, dunque, del presupposto impositivo, è stata svolta incidentertantum dal giudice tributario di merito, ragion per cui non si ravvisa ildedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civile avente ad oggetto ladomanda di rivendicazione della proprietà.2.Ragioni di priorità logico-giuridica conducono al preliminare esame delquarto motivo di impugnazione, che risulta infondato per quanto diragione.2.1.

Con esso l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere il decidente deciso inmodo difforme dal giudicato formatosi successivamente nel giudizioamministrativo che pure ha riguardato l’occupazione da parte della NovaLavinium degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno del Borgo diPratica di Mare.

Si afferma che il Consiglio di Stato con sentenza di rigetton. 527/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024, in data successiva allasentenza della Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del presentericorso per cassazione, chiamato, in sede di appello a pronunciarsi sullalegittimità degli atti amministrativi adottati dal Comune di Pomezia, haritenuto infondate le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], incentrate sullapretesa proprietà privata delle aree dalla stessa occupate, sul rilievo che,all’esito di un accurato scrutinio della corposa documentazione prodotta datutte le parti in giudizio, non può dirsi raggiunto un ragionevole livelloprobatorio utile a poter dimostrare la effettiva esistenza del diritto diproprietà sulle aree cortilizie e viarie del Borgo in capo alla NovaNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026Lavinium , dovendosi confermare la correttezza del percorso logicogiuridico fatto proprio dal primo giudice.

Con la censura in disamina,parte ricorrente intende far valere il giudicato formatosi sull’accertamentodella titolarità dell’assetto viario del borgo.2.2.

Il motivo non ha pregio.In realtà, il Consiglio di Stato ha affermato che: - in assenza dellacertezza del possesso di un espresso titolo proprietario la società avrebbedovuto dimostrare la titolarità di altro titolo legittimante;- che non puòdirsi provato dalla società [OSCURATO:PERSONA], con la dovuta necessitàgiuridica, il titolo legittimante la richiesta di rilascio del titolo edilizio (equindi la realizzabilità delle ridette opere).Ebbene, non è ravvisabile nella specie un effetto di giudicato in relazionealla titolarità dell’assetto viario del borgo, in quantoil giudice amministrativo - nell'ambito della valutazione della legittimitàdelle ordinanze comunali con le quali si ordinava il ripristino dello stato deiluoghi e la sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18 febbraio2020 e l’ordinanza con la quale il Comune ha ordinato la rimozione delcancello apposto all’ingresso del Borgo - si è limitato a tal fine ad unadelibazione in via incidentale per accertare se la società avesse titolo omeno allo svolgimento degli interventi edilizi nell’area cortilizia del Borgo,stabilendo che le opere non potevano essere realizzate dalla società senon previa richiesta di un idoneo titolo edilizio e la dimostrazione dellatitolarità di un titolo legittimante, in questo caso mancante.Il rapporto privatistico è stato esaminato dal giudice amministrativo, aisensi dell'art. 8 c.p.a., unicamente per valutare la legittimità deiprovvedimenti adottati dal Comune di Pomezia, senza che vi sia stataalcuna statuizione avente efficacia di giudicato sulla titolarità dell’assettoviario ovvero alla esistenza su di essi di usi civici (S.U. 13/02/2015, n.2887; S.U. 19/02/2004, n. 3341).Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/20263.Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.lgs. n.507/93, 825 c.c. e 115 c.p.c, avendo la Corte regionale affermato, sullabase di una consulenza espletata nel corso del giudizio civile– conclusosicon sentenza non passata in giudicato del Tribunale di Velletri - che learee interne al borgo fossero di proprietà privata, contravvenendo aldisposto dell’art. 38, 3° comma, del d.lgs. rubricato, il quale stabilisceche la tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su aree privatesulle quali sia stata costituita, nei modi e termini di legge, la servitù dipubblico passaggio.Si argomenta che anche un’ area privata è assoggettabile ad uso pubblicodi passaggio, quando l’uso avvenga ad opera d’una collettivitàindeterminata di soggetti considerati “uti cives”, ossia quali titolari di unpubblico interesse di carattere generale, e non “uti singuli”, ossia qualisoggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al benegravato, ovvero quando vi sia stato, con la c.d.

“dicatio ad patriam”,l’asservimento del bene, da parte del proprietario, all’uso pubblico di unacomunità indeterminata di soggetti, considerati sempre “uti cives”, di talche il bene stesso viene ad assumere caratteristiche intrinseche analoghea quelle di un bene demaniale (tra le tante, Cass. 21 maggio 2021, n.6924; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3075; Cass. 21 maggio 2001, n. 6924).3.1.

La censura è fondata.In relazione a detto profilo della vicenda, il giudicante ha affermato, dopoaver riconosciuto la titolarità privata dell’area cortilizia e delle stradeinterne al Borgo che la servitù di uso pubblico può azionarsi soltanto suun bene privato e non certamente su un bene demaniale , senzaprocedere ad alcun accertamento in merito alla esistenza di una servitù diuso pubblico sia pure su beni di proprietà privata, in quanto - comededotto dal Comune sin dal primo grado di giudizio - da sempre oggetto diinterventi di rilevanza pubblica, forniti agli abitanti in materia di viabilitàNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026(toponomastica, fermata autobus), servizi (realizzazione di rete idrica,scuola materna, caserma dei carabinieri, ufficio postale) e di attiamministrativi (rilascio di autorizzazioni commerciali e concessioni).Vale osservare che l’art. 825 c.c. assoggetta al regime del demaniopubblico i beni sui quali sia stato quanto meno costituito un diritto d’usopubblico, anche per c.d.

“dicatio ad patriam”.In tal modo, la Corte ha erroneamente applicato il disposto dell’art. 38,3° comma, del decr. lgs n. 507/1993, dal momento che tale normaprevede che la TOSAP si applichi, in ogni caso, alle occupazioni realizzatesu tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini dilegge, la servitù di pubblico passaggio.Su detta questione, il Procuratore generale ha osservato che lacostituzione d'una servitù pubblica per effetto della c.d.

"dicatio adpatriam" (consistente nel comportamento del proprietario che, se pur nonintenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mettavolontariamente, con carattere di continuità e non precariamente, unproprio bene a disposizione della collettività) non può essere desunta dalsolo fatto che il proprietario abbia consentito il passaggio pubblico suparte del proprio fondo, sostenendo che la sentenza impugnata, conaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, non soltanto haaccertato, con autonomo giudizio, anche se sulla base degli accertamentisvolti in altro giudizio definitosi con sentenza non ancora passata ingiudicato, che le strade interne al “Borgo” sono interamente private e diproprietà esclusiva della odierna controricorrente, ma ha anche negatol’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, e ciò sulla base delladocumentazione regolarmente acquisita agli atti (“alla luce delle specifichericerche catastali, notarili e civilistici che hanno formato oggetto diaccurata indagine da parte del Consulente tecnico d’ufficio”) .In realtà, ritiene il Collegio che nella sentenza impugnata manchil’accertamento di fatto cui fa riferimento la procura generale, essendosi ilNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026decidente limitato ad affermare che … sia dalla lettura della consulenzatecnica d’ufficio, relativa al suddetto giudizio ordinario, che della sentenzaresa dal Tribunale di Velletri, ancorchè non passata in giudicato macomunque esecutiva in virtù delle disposizioni processual-civilistiche, nonpuò revocarsi in dubbio che la proprietà dei suddetti beni ha naturasquisitamente privatistica, senza considerare, poi, che la servitù di usopubblico può azionarsi soltanto su un bene privato e non certamente su unbene demaniale .In altri termini, contraddittoriamente, la Corte regionale dopo averaffermato la natura privata dei beni, ha escluso l’esistenza di una servitùdi passaggio non sulla base della documentazione acquisita dall’ausiliariodi ufficio e di quella allegata dal Comune, ma sull’assunto che sul benedemaniale che tale non era per averlo in precedenza escluso nonpotessero costituirsi servitù pubbliche: decisione errata, atteso che laTosap (tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuta anche incaso di apposizione su area destinata a pubblico transito (Cass.22/11/2023, n.32410; Cass. 19/10/2021, n. 28869).Deve premettersi che costituisce principio costantemente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità (di recente Cass., sez. 1, 17/7/2024, n.19784, che ha però escluso la sussistenza della dicatio ad patriam inquanto mancava un collegamento con la strada pubblica e vi era stato ilrifiuto da parte dell’amministrazione comunale all’effettuazione diinterventi di manutenzione del manto stradale), quello secondo cui ladicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di usopubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche nonintenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, mettavolontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, concarattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza,assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comunedei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez.

II,Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/202614/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente Cass., sez. 1,26/4/2024, n. 11320; Cass. 25 settembre 2024| n. 25638), e ciòindipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento vengatenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez.II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n. 3117), maanche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall’esistenza di un[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10574).Nella fattispecie sub iudice, la Corte territoriale non ha proceduto ad unaricostruzione fattuale dei luoghi e della predicata esistenza di una servitùpubblica, in quanto pur confermando la natura privata del tratto viariointerno al borgo, ha escluso in astratto la possibile costituzione di servitùpubbliche su beni di natura demaniale, natura che in precedenza avevaritenuto di escludere: in altri termini è mancata la valutazione fattuale inordine alla predicata esistenza della servitù pubblica di passaggio.4.

La seconda censura, formulata ai sensi dell’articolo 360, primo comman. 3, c.p.c., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909c.c., 324 e 115 c.p.c., 124 disp. att., per avere la Corte di distrettualeritenuto di erigere la propria decisione esclusivamente sulla motivazionedella sentenza del Tribunale Civile di Velletri, non passata in giudicato,che, recependo le risultanze d’una consulenza tecnica d’ufficio, avevariconosciuto natura privatistica alle aree occupate dalla [OSCURATO:PERSONA],inducendola ad escludere la predetta società dal pagamento della TOSAP.Si afferma che l’ efficacia vincolante, nel senso previsto dall’art. 2909c.c., vi sarebbe potuta essere solo se la relativa pronuncia, avendo naturacostitutiva od accertativa, fosse passata in giudicato, con la conseguenzache sarebbe stato onere della parte interessata (impossibile da assolverenel caso che ci occupa, dal momento che la decisione è stata appellata)produrre la sentenza in questione nel presente giudizio tributario con laNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026impugnata nei termini stabiliti dal codice di rito all’art. 324 c.p.c.4.1.La censura deve trovare accoglimento.La Corte ha fondato il proprio decisum esclusivamente sulla sentenza deltribunale di Velletri non definitiva, ancorchè l'accertamento in essacontenuto non fosse passato in giudicato (cioè ancora soggetta aimpugnazioni ordinarie come appello o ricorso per cassazione).Ebbene, la sentenza civile, non possedendo l'autorità della cosagiudicata ex art. 2909 c.c., non poteva avere automatica influenza sullalegittimità o meno dell’atto impositivo, in assenza del giudicato sullaquestione pregiudiziale (esistenza di una servitù pubblica sulle areeinterne al borgo), né l’efficacia esecutiva – rilevando solo ai finidell’esecuzione della sentenza – poteva produrre effetti sul giudiziotributario.Ribaditi anche in tale sede che i principi del giudicato esterno consentonodi attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive (cfr. Cass. n.8578/2020; Cass. n. 12521/2019 in motiv., Cass. n.999/2016, Cass. n.16615/2015, Cass. n. 2901/2013), il decidente, nel riconoscere portatadecisiva alla pronuncia, emessa dal Tribunale di Velletri, che in altro,separato, procedimento, aveva affermato la proprietà privata dell’interoborgo, ha dunque attribuito efficacia vincolante a tale sentenza che, però,non era ancora passata in giudicato.5.

La terza doglianza, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5,c.p.c., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, deducendosi che, la Corte regionale nonsi è curata di esplicitare nella motivazione della sentenza quali siano statele conclusioni alle quali sarebbe pervenuto il C.T.U. nel giudizio civile,avendo solo lasciato intendere che le relative indagini avrebbero portatoall’accertamento ad opera del perito della natura privata delle areeoccupate dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si obietta che il percorso logico argomentativo del giudice d’appelloappare viziato, non solo, come già sottolineato, per il fatto che la naturaprivata dell’area non costituisce un elemento sufficiente ad escludere laimposizione fiscale, ma anche per l’omesso esame di un fatto decisivo delgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, a norma dell’art.360, primo comma n. 5, c.p.c., dal momento che l’indagine peritale inargomento si è conclusa con il deposito di una relazione in cui l’ausiliarionon si è affatto limitato ad affermare la natura privata delle aree occupate(documento prodotto dalla controparte il 14 giugno 2023 dinanzi la Cortedi Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] che, in osservanza degli artt. 366, 1°comma n. 6, e 369, 2° comma n. 4, c.p.c., allegata al presente ricorso percassazione sub doc. 12), evidenziando la destinazione ad uso pubblicodelle superfici in questione.5.1.La critica non può trovare accoglimento.L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Nellaridetta nozione di fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabilela consulenza tecnica d’ufficio - atto processuale che svolge funzione diausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti(consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambitodi responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti(consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elementoistruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertatodal consulente (v.

Cass. n. 12387/20, Cass. n. 8584/22, Cass. n.17005/24, 27415/18 e S.U. 8053/14).

Sostituito al “punto” il “fatto”Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026decisivo, secondo la nota evoluzione normativa che ha avuto l’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame cui si riferisce detta norma nonsi identifica nemmeno con l’argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il propriopensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da unadeterminata situazione giuridica (cfr. n. 112/72).Pertanto, tutte le considerazioni e i richiami di carattere tecnico svolti nelmotivo per dimostrare che anche nella consulenza si riconosce l’esistenzadella servitù pubblica per poi dedurne in maniera paralogica l’omessoesame, eccedono ad evidenza la funzione cui è deputato il giudizio dilegittimità.6.La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motiviaccolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.MLa CorteAccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellaSezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo Stalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nova [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMariapia Piscitelli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6741/2023 depositata il 27/11/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. MarioUditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente gliAvv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dalla occupazioneda parte della [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2016, degli spazi e delle areepubbliche posti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo interdettol’unico accesso al Borgo - di cui la società si afferma proprietaria –mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul quale è statoaffisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione.1.1. Con l’avviso di accertamento n. 14 del 16.2.2021, emesso dalComune di Pomezia, veniva accertato l’importo dovuto dalla NovaLavinium per l’annualità 2016 a titolo di occupazione abusiva delle stradee aree interne al Borgo di Pratica di Mare, e al contempo intimato ilpagamento del tributo, oltre sanzioni.1.2. Detto avviso veniva impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo leseguenti traiettorie contestative: vizio di motivazione, violazione dell’art.2697 c.c. per asserita mancata prova dell’effettiva occupazione di spazipubblici, mancanza del presupposto applicativo della TOSAP, inconsiderazione della proprietà privata dell’intero borgo.1.3.Nelle more, il [OSCURATO:PERSONA] – Roma, con la sentenza n. 7974 del 6 luglio2021 (successivamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenzan. 527 del 16 gennaio 2024), chiamato a pronunciarsi sulla legittimazionedella [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire opere nelle aree ad uso pubblico delBorgo di Pratica di Mare, emetteva una sentenza favorevole all’EnteComunale, valutando del tutto ragionevole la tesi esposta in tema dipubblica proprietà e comunque di destinazione ad uso pubblico delle areeoggetto di lite, tanto da confermare la legittimità dei provvedimenti residal Comune di Pomezia.Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con le sentenze n.2170/2022 e n. 2172/2022, depositate il 23 febbraio 2022, respingeva iricorsi della [OSCURATO:PERSONA].1.5.Con distinti ricorsi notificati il 20 settembre 2022 la contribuenteproponeva appello nei confronti di entrambe le decisioni dinanzi la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.1.6.La Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, basandosi su unapronuncia giudiziale del Tribunale di Velletri, non ancora definitiva,accoglieva l’impugnazione, statuendo …sia dalla lettura della consulenzatecnica d’ufficio, relativa al suddetto giudizio ordinario, che della sentenzaresa dal Tribunale di Velletri, ancorchè non passata in giudicato macomunque esecutiva in virtù delle disposizioni processual-civilistiche, nonpuò revocarsi in dubbio che la proprietà dei suddetti beni ha naturasquisitamente privatistica, senza considerare, poi, che la servitù di usopubblico può azionarsi soltanto su un bene privato e non certamente su unbene demaniale. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice ordinario hanno,pertanto, una influenza immediata e determinante nel presente giudizio,anche alla luce delle specifiche ricerche catastali, notarili e civilistici chehanno formato oggetto di accurata indagine da parte del Consulentetecnico d’ufficio. Accertata la natura privatistica degli spazi adiacenti agliimmobili e cioè le strade, le piazze, i cortili, ecc. del [OSCURATO:PERSONA] di Mare,viene meno la sussistenza del presupposto dell’imposta sull’occupazionedel suolo pubblico e, dunque, della Tosap, per cui va annullata in radicel’imposizione fiscale illegittimamente pretesa dal Comune di Pomezia .1.7.Il Comune ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafesvolgendo quattro motivi. Replica con controricorso la società1.8.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza. Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte delgiudizio n. Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimentodell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (inNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026riassunzione a seguito i translatio iudicii dal [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinvestito della questione). Si aggiunge che che la medesima questionesostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblicoper dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmentependente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cuiudienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando aquesta Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione delpresente giudizio tenuto conto che il processo civile è specificamentedeputato ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno didiritti reali di uso pubblico, che rappresentano il presupposto fattuale egiuridico della pretesa impositiva.1.10. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.MOTIVI D DIRITTO.1. In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio inmerito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non siconfigura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, attesoche il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questionesulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dalgiudice incidenter tantum.1.1. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia - in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenzadel Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per laprima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiestoesula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandatosoltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass.Sez. un. 29172/ 2020).1.2. Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che ilrapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non soloconcreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrareche quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo saràNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, indifetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che devesorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né uneventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesadella definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso(Cass. Sez. L., 19/10/2012, n. 18026, Rv. 623875 - 01).1.3. Infine, l’accertamento in merito alla titolarità dell’area interna alborgo e, dunque, del presupposto impositivo, è stata svolta incidentertantum dal giudice tributario di merito, ragion per cui non si ravvisa ildedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civile avente ad oggetto ladomanda di rivendicazione della proprietà.2.Ragioni di priorità logico-giuridica conducono al preliminare esame delquarto motivo di impugnazione, che risulta infondato per quanto diragione.2.1. Con esso l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere il decidente deciso inmodo difforme dal giudicato formatosi successivamente nel giudizioamministrativo che pure ha riguardato l’occupazione da parte della NovaLavinium degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno del Borgo diPratica di Mare. Si afferma che il Consiglio di Stato con sentenza di rigetton. 527/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024, in data successiva allasentenza della Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del presentericorso per cassazione, chiamato, in sede di appello a pronunciarsi sullalegittimità degli atti amministrativi adottati dal Comune di Pomezia, haritenuto infondate le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], incentrate sullapretesa proprietà privata delle aree dalla stessa occupate, sul rilievo che,all’esito di un accurato scrutinio della corposa documentazione prodotta datutte le parti in giudizio, non può dirsi raggiunto un ragionevole livelloprobatorio utile a poter dimostrare la effettiva esistenza del diritto diproprietà sulle aree cortilizie e viarie del Borgo in capo alla NovaNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026Lavinium , dovendosi confermare la correttezza del percorso logicogiuridico fatto proprio dal primo giudice. Con la censura in disamina,parte ricorrente intende far valere il giudicato formatosi sull’accertamentodella titolarità dell’assetto viario del borgo.2.2. Il motivo non ha pregio.In realtà, il Consiglio di Stato ha affermato che: - in assenza dellacertezza del possesso di un espresso titolo proprietario la società avrebbedovuto dimostrare la titolarità di altro titolo legittimante;- che non puòdirsi provato dalla società [OSCURATO:PERSONA], con la dovuta necessitàgiuridica, il titolo legittimante la richiesta di rilascio del titolo edilizio (equindi la realizzabilità delle ridette opere).Ebbene, non è ravvisabile nella specie un effetto di giudicato in relazionealla titolarità dell’assetto viario del borgo, in quantoil giudice amministrativo - nell'ambito della valutazione della legittimitàdelle ordinanze comunali con le quali si ordinava il ripristino dello stato deiluoghi e la sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18 febbraio2020 e l’ordinanza con la quale il Comune ha ordinato la rimozione delcancello apposto all’ingresso del Borgo - si è limitato a tal fine ad unadelibazione in via incidentale per accertare se la società avesse titolo omeno allo svolgimento degli interventi edilizi nell’area cortilizia del Borgo,stabilendo che le opere non potevano essere realizzate dalla società senon previa richiesta di un idoneo titolo edilizio e la dimostrazione dellatitolarità di un titolo legittimante, in questo caso mancante.Il rapporto privatistico è stato esaminato dal giudice amministrativo, aisensi dell'art. 8 c.p.a., unicamente per valutare la legittimità deiprovvedimenti adottati dal Comune di Pomezia, senza che vi sia stataalcuna statuizione avente efficacia di giudicato sulla titolarità dell’assettoviario ovvero alla esistenza su di essi di usi civici (S.U. 13/02/2015, n.2887; S.U. 19/02/2004, n. 3341).Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/20263.Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.lgs. n.507/93, 825 c.c. e 115 c.p.c, avendo la Corte regionale affermato, sullabase di una consulenza espletata nel corso del giudizio civile– conclusosicon sentenza non passata in giudicato del Tribunale di Velletri - che learee interne al borgo fossero di proprietà privata, contravvenendo aldisposto dell’art. 38, 3° comma, del d.lgs. rubricato, il quale stabilisceche la tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su aree privatesulle quali sia stata costituita, nei modi e termini di legge, la servitù dipubblico passaggio.Si argomenta che anche un’ area privata è assoggettabile ad uso pubblicodi passaggio, quando l’uso avvenga ad opera d’una collettivitàindeterminata di soggetti considerati “uti cives”, ossia quali titolari di unpubblico interesse di carattere generale, e non “uti singuli”, ossia qualisoggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al benegravato, ovvero quando vi sia stato, con la c.d. “dicatio ad patriam”,l’asservimento del bene, da parte del proprietario, all’uso pubblico di unacomunità indeterminata di soggetti, considerati sempre “uti cives”, di talche il bene stesso viene ad assumere caratteristiche intrinseche analoghea quelle di un bene demaniale (tra le tante, Cass. 21 maggio 2021, n.6924; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3075; Cass. 21 maggio 2001, n. 6924).3.1. La censura è fondata.In relazione a detto profilo della vicenda, il giudicante ha affermato, dopoaver riconosciuto la titolarità privata dell’area cortilizia e delle stradeinterne al Borgo che la servitù di uso pubblico può azionarsi soltanto suun bene privato e non certamente su un bene demaniale , senzaprocedere ad alcun accertamento in merito alla esistenza di una servitù diuso pubblico sia pure su beni di proprietà privata, in quanto - comededotto dal Comune sin dal primo grado di giudizio - da sempre oggetto diinterventi di rilevanza pubblica, forniti agli abitanti in materia di viabilitàNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026(toponomastica, fermata autobus), servizi (realizzazione di rete idrica,scuola materna, caserma dei carabinieri, ufficio postale) e di attiamministrativi (rilascio di autorizzazioni commerciali e concessioni).Vale osservare che l’art. 825 c.c. assoggetta al regime del demaniopubblico i beni sui quali sia stato quanto meno costituito un diritto d’usopubblico, anche per c.d. “dicatio ad patriam”.In tal modo, la Corte ha erroneamente applicato il disposto dell’art. 38,3° comma, del decr. lgs n. 507/1993, dal momento che tale normaprevede che la TOSAP si applichi, in ogni caso, alle occupazioni realizzatesu tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini dilegge, la servitù di pubblico passaggio.Su detta questione, il Procuratore generale ha osservato che lacostituzione d'una servitù pubblica per effetto della c.d. "dicatio adpatriam" (consistente nel comportamento del proprietario che, se pur nonintenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mettavolontariamente, con carattere di continuità e non precariamente, unproprio bene a disposizione della collettività) non può essere desunta dalsolo fatto che il proprietario abbia consentito il passaggio pubblico suparte del proprio fondo, sostenendo che la sentenza impugnata, conaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, non soltanto haaccertato, con autonomo giudizio, anche se sulla base degli accertamentisvolti in altro giudizio definitosi con sentenza non ancora passata ingiudicato, che le strade interne al “Borgo” sono interamente private e diproprietà esclusiva della odierna controricorrente, ma ha anche negatol’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, e ciò sulla base delladocumentazione regolarmente acquisita agli atti (“alla luce delle specifichericerche catastali, notarili e civilistici che hanno formato oggetto diaccurata indagine da parte del Consulente tecnico d’ufficio”) .In realtà, ritiene il Collegio che nella sentenza impugnata manchil’accertamento di fatto cui fa riferimento la procura generale, essendosi ilNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026decidente limitato ad affermare che … sia dalla lettura della consulenzatecnica d’ufficio, relativa al suddetto giudizio ordinario, che della sentenzaresa dal Tribunale di Velletri, ancorchè non passata in giudicato macomunque esecutiva in virtù delle disposizioni processual-civilistiche, nonpuò revocarsi in dubbio che la proprietà dei suddetti beni ha naturasquisitamente privatistica, senza considerare, poi, che la servitù di usopubblico può azionarsi soltanto su un bene privato e non certamente su unbene demaniale .In altri termini, contraddittoriamente, la Corte regionale dopo averaffermato la natura privata dei beni, ha escluso l’esistenza di una servitùdi passaggio non sulla base della documentazione acquisita dall’ausiliariodi ufficio e di quella allegata dal Comune, ma sull’assunto che sul benedemaniale che tale non era per averlo in precedenza escluso nonpotessero costituirsi servitù pubbliche: decisione errata, atteso che laTosap (tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuta anche incaso di apposizione su area destinata a pubblico transito (Cass.22/11/2023, n.32410; Cass. 19/10/2021, n. 28869).Deve premettersi che costituisce principio costantemente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità (di recente Cass., sez. 1, 17/7/2024, n.19784, che ha però escluso la sussistenza della dicatio ad patriam inquanto mancava un collegamento con la strada pubblica e vi era stato ilrifiuto da parte dell’amministrazione comunale all’effettuazione diinterventi di manutenzione del manto stradale), quello secondo cui ladicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di usopubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche nonintenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, mettavolontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, concarattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza,assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comunedei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez. II,Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/202614/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente Cass., sez. 1,26/4/2024, n. 11320; Cass. 25 settembre 2024| n. 25638), e ciòindipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento vengatenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez.II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n. 3117), maanche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall’esistenza di un[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10574).Nella fattispecie sub iudice, la Corte territoriale non ha proceduto ad unaricostruzione fattuale dei luoghi e della predicata esistenza di una servitùpubblica, in quanto pur confermando la natura privata del tratto viariointerno al borgo, ha escluso in astratto la possibile costituzione di servitùpubbliche su beni di natura demaniale, natura che in precedenza avevaritenuto di escludere: in altri termini è mancata la valutazione fattuale inordine alla predicata esistenza della servitù pubblica di passaggio.4. La seconda censura, formulata ai sensi dell’articolo 360, primo comman. 3, c.p.c., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909c.c., 324 e 115 c.p.c., 124 disp. att., per avere la Corte di distrettualeritenuto di erigere la propria decisione esclusivamente sulla motivazionedella sentenza del Tribunale Civile di Velletri, non passata in giudicato,che, recependo le risultanze d’una consulenza tecnica d’ufficio, avevariconosciuto natura privatistica alle aree occupate dalla [OSCURATO:PERSONA],inducendola ad escludere la predetta società dal pagamento della TOSAP.Si afferma che l’ efficacia vincolante, nel senso previsto dall’art. 2909c.c., vi sarebbe potuta essere solo se la relativa pronuncia, avendo naturacostitutiva od accertativa, fosse passata in giudicato, con la conseguenzache sarebbe stato onere della parte interessata (impossibile da assolverenel caso che ci occupa, dal momento che la decisione è stata appellata)produrre la sentenza in questione nel presente giudizio tributario con laNumero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026impugnata nei termini stabiliti dal codice di rito all’art. 324 c.p.c.4.1.La censura deve trovare accoglimento.La Corte ha fondato il proprio decisum esclusivamente sulla sentenza deltribunale di Velletri non definitiva, ancorchè l'accertamento in essacontenuto non fosse passato in giudicato (cioè ancora soggetta aimpugnazioni ordinarie come appello o ricorso per cassazione).Ebbene, la sentenza civile, non possedendo l'autorità della cosagiudicata ex art. 2909 c.c., non poteva avere automatica influenza sullalegittimità o meno dell’atto impositivo, in assenza del giudicato sullaquestione pregiudiziale (esistenza di una servitù pubblica sulle areeinterne al borgo), né l’efficacia esecutiva – rilevando solo ai finidell’esecuzione della sentenza – poteva produrre effetti sul giudiziotributario.Ribaditi anche in tale sede che i principi del giudicato esterno consentonodi attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive (cfr. Cass. n.8578/2020; Cass. n. 12521/2019 in motiv., Cass. n.999/2016, Cass. n.16615/2015, Cass. n. 2901/2013), il decidente, nel riconoscere portatadecisiva alla pronuncia, emessa dal Tribunale di Velletri, che in altro,separato, procedimento, aveva affermato la proprietà privata dell’interoborgo, ha dunque attribuito efficacia vincolante a tale sentenza che, però,non era ancora passata in giudicato.5. La terza doglianza, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5,c.p.c., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, deducendosi che, la Corte regionale nonsi è curata di esplicitare nella motivazione della sentenza quali siano statele conclusioni alle quali sarebbe pervenuto il C.T.U. nel giudizio civile,avendo solo lasciato intendere che le relative indagini avrebbero portatoall’accertamento ad opera del perito della natura privata delle areeoccupate dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si obietta che il percorso logico argomentativo del giudice d’appelloappare viziato, non solo, come già sottolineato, per il fatto che la naturaprivata dell’area non costituisce un elemento sufficiente ad escludere laimposizione fiscale, ma anche per l’omesso esame di un fatto decisivo delgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, a norma dell’art.360, primo comma n. 5, c.p.c., dal momento che l’indagine peritale inargomento si è conclusa con il deposito di una relazione in cui l’ausiliarionon si è affatto limitato ad affermare la natura privata delle aree occupate(documento prodotto dalla controparte il 14 giugno 2023 dinanzi la Cortedi Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] che, in osservanza degli artt. 366, 1°comma n. 6, e 369, 2° comma n. 4, c.p.c., allegata al presente ricorso percassazione sub doc. 12), evidenziando la destinazione ad uso pubblicodelle superfici in questione.5.1.La critica non può trovare accoglimento.L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nellaridetta nozione di fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabilela consulenza tecnica d’ufficio - atto processuale che svolge funzione diausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti(consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambitodi responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti(consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elementoistruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertatodal consulente (v. Cass. n. 12387/20, Cass. n. 8584/22, Cass. n.17005/24, 27415/18 e S.U. 8053/14). Sostituito al “punto” il “fatto”Numero registro generale 3485/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 14775/2026Data pubblicazione 18/05/2026decisivo, secondo la nota evoluzione normativa che ha avuto l’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame cui si riferisce detta norma nonsi identifica nemmeno con l’argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il propriopensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da unadeterminata situazione giuridica (cfr. n. 112/72).Pertanto, tutte le considerazioni e i richiami di carattere tecnico svolti nelmotivo per dimostrare che anche nella consulenza si riconosce l’esistenzadella servitù pubblica per poi dedurne in maniera paralogica l’omessoesame, eccedono ad evidenza la funzione cui è deputato il giudizio dilegittimità.6.La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motiviaccolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio, in diversa composizione. P.Q.MLa CorteAccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellaSezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo Stalla