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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 1961

Cassazione n. 19680/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1961 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile deposita le conclusioni scritte a cui si riporta e la nota spese in udienza; avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale deposita le conclusioni scritte a cui si riporta e la nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 23/04/2021- dep. 22/07/2021, disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CREMONA in data 22/05/2018 aveva condannato SILVANI Antonio a pena di giustizia per una serie di fatti-reato, riuniti per continuazione, di estorsione, consumata e tentata, aggravata, calunnia e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, meglio precisati a seguire, oltre che alle pene accessorie e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, alla confisca dei beni di numerose società a lui di fatto riferite, e di un conto corrente intestato all'imputato.

La CORTE territoriale escludeva l'aggravante del numero delle persone, riduceva l'entità della sanzione inflitta e confermava le altre statuizioni.

Le estorsioni, consumate e tentate, di cui SILVANI era ritenuto responsabile all'esito della pronuncia di secondo grado avevano seguito uno schema operativo eguale nel suo sviluppo, nel senso che l'imputato aveva dapprima minacciato di agire giudizialmente per crediti inesistenti nei confronti di persone che avevano fruito di sue forniture di serramenti.

Con riferimento alle estorsioni consumate, egli aveva quindi esperito con successo l'azione civile a tutela del diritto vantato; ciò era accaduto nei confronti di PRIA Lucia, in LODI fino al 9/04/2015 (imputazione sub 1), GALMOZZI Lorenza, in CREMONA il 3/10/2014 (imputazione sub 4), DENDENA Gianfranco, in CREMA fino al 4/06/2015 (imputazione sub 12).

Con riferimento alle estorsioni tentate, l'azione civile non aveva conosciuto analogo esito, e ciò era accaduto nei confronti di RIBOLI [OSCURATO:PERSONA], in CREMA il 16/10/2012 (imputazione sub 2), di NEGRO Franco, in CREMONA il 30/10/2014 (imputazione sub 3), di MIOR Luigi, in [OSCURATO:PERSONA] il 26/03/2013 (imputazione sub 5), di TAMBINI Lorenzo, in LODI il 20/03/2015 (imputazione sub 6), di GIUFFRIDA Salvatore, in CAVENAGO D'ADDA il 6/08/2008 (imputazione sub 7), di CAIZZI Benito, in CREMA il 6/08/2008 (imputazione sub 8), di SIMONI Giuseppe, in MILANO il 9/04/2015 (imputazione sub 9), di LIVRAGHI Angelo, in MILANO il 29/06/2016 (imputazione sub 10), di CIGOLINI Pierino, in LODI il 4/10/2013 (imputazione sub 11), di CASTRONOVO Salvatore, in LODI il 30/01/2013 (imputazione sub 14), di NOTAROBERTO Mario, in MADIGNANO il 20/08/2014 (imputazione sub 15).SILVANI è stato altresì condannato per il delitto di calunnia (imputazione sub 13), in relazione alla denuncia di falsa testimonianza da lui proposta a CREMA 1'8/01/2015 contro ALBERGONI Bruno, e per aver compiuto operazioni fittizie, e quindi atti fraudolenti, allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto per un ammontare complessivo di circa 640.000 euro (imputazione sub 21), secondo le modalità descritte nei capi da 17 a 20, e quindi fino all'8/01/2015.

2. SILVANI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce una serie di motivi, riferiti a ciascuna imputazione, muovendo da due premesse di ordine generale, che riguardano tutti gli episodi di estorsione, tentata o consumata, in ordine ai quali è intervenuta la condanna.

La prima è che, essendo certo che egli avesse fornito materiale e realizzato la relativa posa in opera nei confronti di numerosi clienti, il contenzioso con costoro era sorto perché, dopo essere stato da essi pagato, in tutto o in parte, in nero, a distanza di anni aveva poi emesso delle fatture per il medesimo materiale e per gli stessi lavori, spesso ottenendo ragione da parte del Giudice civile.

Il ricorrente sottolinea come la sentenza del GUP (al fg. 7) abbia escluso che l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito della propria istanza avesse rappresentato l'elemento qualificante della condotta estorsiva, in questo ponendosi in linea con i principi enunciati nella sentenza n. 5300/2011 della 6^ sezione penale di questa S.C.: ad avviso della difesa, questo ragionamento si sarebbe posto in contrasto con l'impostazione del P.M., che aveva identificato il costringimento proprio nella emissione del provvedimento del Giudice civile, e per questo nella imputazione aveva richiamato il disposto di cui all'art. 48 cod. pen., che invece non era stato ritenuto dal GUP, mentre sul punto il Collegio di appello avrebbe omesso ogni motivazione.

La seconda è che tali considerazioni erano state articolate in una memoria che la difesa aveva depositato ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. il 30/03/2021: essa tuttavia non sarebbe stata presa in esame dalla CORTE bresciana.

Tali premesse integrano il primo motivo di ricorso che, deducendo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., insiste sulla necessità che a una condotta di estorsione consegua la coartazione della vittima, e quindi - a seguito della costrizione - il compimento di uno o più atti di disposizione, e pertanto il danno patrimoniale della stessa vittima e il correlativo ingiusto profitto dell'autore del delitto.

Poiché le imputazioni hanno descritto quali modalità realizzative dei reati sia l'alterazione delle fatture, sia - in taluni casi - la falsificazione delle prove miranti a intraprendere l'azione giudiziaria, la tesi del ricorrente è che queste condotte non siano sintomatiche di un intento costrittivo: che cioè adire l'autorità giudiziaria non rappresenti una minaccia.

Per questo avrebbe errato il Giudice di appello allorché, accertata la duplicazione dei costi pretesi da parte di SILVANI, ha concluso che la totale o parziale illegittimità della condotta a monte abbia trasformato l'azione giudiziaria, formalmente legittima, in una minaccia idonea a provocare costrizione.

In questo il ricorrente ravvisa una contraddizione fra il contenuto dei fg. 23 e 24 della pronuncia di appello e i fg. 6 e 7 della decisione del GUP.

Premesso che nei fatti l'effetto costrittivo sarebbe escluso dalla condotta di una parte significativa delle persone offese, le quali, ricevuta la richiesta di pagamento dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito SILVANI in sede civile, lo avevano contattato telefonicamente, o gli avevano risposto per iscritto, aggiunge che, nonostante il Giudice di legittimità ritenga non configurabili gli artifizi e i raggiri quando l'autorità giudiziaria adotti un provvedimento favorevole all'agente, nella specie la predisposizione di documentazione fiscale e di prove false avrebbe potuto al più integrare gli estremi della truffa, non certamente quelli dell'estorsione.

Sulla scorta di questo primo motivo, che il ricorrente riprenderà poi per ciascuna singola imputazione di estorsione, tentata o consumata, egli deduce le ulteriori censure.

3. Il secondo motivo evoca la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 1), e cioè alla estorsione in danno di PRIA Lucia, che i Giudici del merito hanno ritenuto consumata perché al provvedimento del Giudice civile aveva fatto seguito la procedura esecutiva, con pignoramento di quadri per un valore di poco superiore a 1000 euro.

La condotta era consistita nel far figurare che le forniture eseguite fossero state due, una in favore di PRIA e l'altra ai danni della società COFER, della quale era legale rappresentante il coniuge di PRIA.

Si ripropone la censura dell'aver considerato costrittiva una azione che al più sarebbe stata manipolativa, senza dire che, secondo quanto evidenziato nella memoria del 31/03/2021, il Giudice civile, avendo a disposizione la medesima documentazione che si trova agli atti del presente giudizio, aveva concluso per una duplicità di fornitura.

Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 4), e cioè alla estorsione in danno di GALMOZZI Lorenza, che i Giudici del merito hanno ritenuto consumata.Sottolinea come, secondo quanto rilevato nella memoria del 31/03/2021, SILVANI aveva inviato due solleciti e poi depositato un decreto ingiuntivo: GALMOZZI aveva dimostrato di aver pagato la somma di 4.000 euro, e per questo il ricorrente aveva ridotto la propria pretesa.

Difetterebbe pertanto l'ingiustizia del profitto, in un contesto di contrattazione fra le parti.

Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle imputazioni sub 12) e 13), e cioè alla estorsione in danno di DENDENA Gianfranco, che i Giudici del merito hanno ritenuto consumata, e alla calunnia.

Rileva che DENDENA, che si era opposto a un decreto ingiuntivo a lui notificato dall'imputato per l'importo di 10.000 euro, poi aveva accettato la motivazione del Giudice civile di primo grado, dal quale pure era venuto fuori in parte soccombente: e pur se il GUP aveva spiegato tale condotta processuale con la circostanza che DENDENA non aveva pIù con sé, per via del tempo decorso, adeguato materiale probatorio, ciò era rimasto nell'alveo della mera ipotesi, non sostenuta neanche dalla parola della persona offesa.

Sulla calunnia di cui al capo 13), censura che la CORTE bresciana abbia confermato l'affermazione della responsabilità, nonostante dai reati sub 12) e 13) sia andato assolto il concorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], per mancato riscontro documentale.

4. Il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 5), costituente estorsione tentata, dopo una premessa di ordine generale, volta a far ritenere tutte le condotte così qualificate come tentativo incompiuto, in quanto tale non punibile ai sensi dell'art. 56 co. 3 cod. pen.

Nell'illecito avente come persona offesa MIOR Luigi SILVANI aveva inviato due solleciti di pagamento, con conseguente pagamento di MIOR, senza alcun ulteriore sviluppo.

Il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 7), costituente estorsione tentata, essendo persona offesa GIUFFRIDA Salvatore, contro il quale, una volta che aveva ricevuto una lettera di diffida dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato non aveva poi proposto alcun tipo di azione; aggiunge che il reato era estinto per prescrizione ben prima della pronuncia di appello.

Il settimo motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 8), costituente estorsione tentata, essendo persona offesa CAIZZI Benito, il quale aveva riferito che, una volta ricevuta un sollecito di pagamento dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, con la trasmissione attraverso il proprio avvocato delle matrici degli assegni a esso relativi, ottenendo da BRANCHI la risposta che era tutto chiarito e la faccenda poteva considerarsi chiusa; anche questo reato sarebbe estinto per prescrizione ben prima della pronuncia di appello.

L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle imputazioni sub 14) e 15), costituenti estorsioni tentate, essendo persone offese CASTRONOVO Salvatore e NOTAROBERTO Mario, e richiama la censura, prima illustrata, dell'assenza di una condotta avente efficacia coercitiva.

5. Il ricorrente deduce ulteriori motivi per un gruppo di estorsioni tentate, in ordine alle quali egli aveva intrapreso l'azione giudiziaria, ma non anche l'azione esecutiva.

Così deduce: • come nono motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 2), essendo persona offesa RIBOLI [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione, maturata ben prima della pronuncia di appello; • come decimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 3), essendo persona offesa NEGRO Franco, rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione, e che NEGRO non aveva ricevuto alcuna lettera di diffida, bensì solo il decreto ingiuntivo (risalente al 2010), al quale peraltro si era opposto, sì che non si comprende in che cosa fosse consistita la condotta illecita; • come undicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 6), essendo persona offesa TAMBINI Lorenzo, per argomentazioni analoghe a quelle delle due precedenti imputazioni, cui deve aggiungersi la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla vittima, evidenziata nella memoria difensiva del 30/03/2021, avendo egli articolato due differenti versioni al Giudice di pace, e una ulteriore al Giudice civile, e sul punto il Collegio di appello non avrebbe fornito risposta; • come dodicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 9), essendo persona offesa SIMONI Giuseppe, rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione, che la minaccia sarebbe consistita nell'invio di una lettera di diffida (spedita il 26/08/2008), e che il tutto era stato definito con un accodo transattivo col quale la vittima aveva riconosciuto in parte la fondatezza della pretesa di SILVANI, quanto alla posa in opera degli infissi e all'Iva;• come tredicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 10), essendo persona offesa LIVRAGHI Angelo, rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione (la diffida era stata inviata nel maggio 2010 e il decreto ingiuntivo notificato nel 2012), che nella controversia civile la CORTE di APPELLO di MILANO aveva dato torto alla vittima, avendone ritenuto la non attendibilità della testimonianza, e che la CORTE bresciana non aveva spiegato in che cosa sarebbe consistita la condotta illecita; • come quattordicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 11), essendo persona offesa CIGOLINI Pietro, rilevando che dalla contabilità era emerso che SILVANI aveva ricevuto dalla vittima pagamenti in contanti, e che si era determinato a inviare la diffida perché non conosceva con esattezza l'importo che gli era dovuto.

6. SILVANI deduce come quindicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 21), e nega, con riferimento al reato di cui all'art. 11 d.

Lgs. n. 74/2000, intanto la sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché le condotte propedeutiche alla consumazione di esso sarebbero state antecedenti non soltanto all'avvio della procedura di riscossione delle imposte, bensì pure al sorgere del debito con l'erario.

Già prima del 2004 i beni non appartenevano più all'imputato, poiché Futurinvest era stata creata nel 2000, e già quell'anno egli li aveva conferiti a tale società; Futurinvest era stata a sua volta acquistata dalla società lussemburghese W.I.B. prima del 2004, quindi prima che sorgesse il debito erariale.

Ne segue che le opzioni societarie riferibili alle altre società non potevano assumere rilievo semplicemente perché dal 2004, cioè da quanto era maturato il debito tributario con l'emissione delle fatture, il concessionario per la riscossione non avrebbe potuto fare affidamento su tali beni immobili, che da tempo non erano più nella disponibilità del ricorrente.

Comunque le condotte descritte alle imputazioni di cui ai capi da 17) a 20) - in ordine alle quali il ricorrente è stato assolto - non avrebbero provocato alcuna diminuzione del patrimonio di costui: infatti non vi sarebbe sottrazione di beni all'erario, quanto al capo 17), nella avvenuta intestazione ad altri soggetti della rappresentanza legale di una società o nella cessione di società in favore di W.I.B.; quanto al capo 18), nella intestazione a tale SALATI dell'Immobilpandino s.r.I., poiché tale società non aveva nulla di aggredibile; quanto ai capi 19) e 20) alla costituzione della SAIA s.r.I., che non aveva comportato alcuna diminuzione patrimoniale.

L'insieme di tali operazioni erano state poste in essere per accrescere, non già per diminuire, il patrimonio immobiliare.

7. Col sedicesimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio, e in particolare: • quanto alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché in primo grado il GUP aveva quantificato la pena base in 6 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alla multa, andando quindi 4 mesi oltre il limite minimo previsto all'epoca per l'estorsione, aggravata dalle più persone riunite.

Poiché però in appello l'aggravante è stata esclusa, la CORTE territoriale avrebbe violato il divieto di riformatio in pejus poiché aveva assunto come pena base 6 anni di reclusione, quando il minimo edittale era di 5 anni, corrispondente all'ipotesi non aggravata; • quanto al diniego delle attenuanti generiche, sul quale la motivazione sarebbe del tutto assente; • quanto all'aumento a titolo di continuazione, pur esso non sostenuto da alcuna motivazione.

8. Col diciassettesimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. perché la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 12 bis d.

Lgs. n. 74/2000 avrebbe violato il principio di proporzionalità.

Il debito tributario scaturito dalle fatture presumibilmente false si collocava ben al di sotto dei 500.000 euro, mentre la confisca è intervenuta su beni per un valore di molto superiore all'imposta evasa, e cioè per più di 3.000.000 di euro.

Analogo vizio viene eccepito quanto alla confisca allargata ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, poiché l'ingiusto profitto per i reati commessi è stato soltanto di qualche migliaio di euro, e nei confronti di SILVANI questa S.C. ha annullato senza rinvio la misura di prevenzione patrimoniale, in coerenza con la sentenza n. 24/2019 della CORTE costituzionale, in difetto di pericolosità generica: manca pertanto il medesimo presupposto, unitamente all'aver generato profitti illeciti, sul quale si basa la confisca allargata.

9. Col diciottesimo e ultimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

Censura la mancata presa d'atto da parte della CORTEbresciana della prescrizione intervenuta, già prima della sentenza di appello, per i reati di cui alle imputazioni 2), 7) e 8).

Deduce inoltre la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza in ordine ai capi 3), 5), 9), 10) e 14).[OSCURATO:PERSONA]

1. Affrontando anzitutto le questioni proposte dal ricorrente in via generale, con riferimento a tutti gli episodi di estorsione, consumata e tentata, in ordine ai quali è intervenuta la condanna nei gradi di merito, va preso atto che la CORTEbresciana ha certamente tenuto in considerazione la memoria difensiva recante la data del 30/03/2021, depositata all'udienza del 23/04/2021, espressamente menzionata e sintetizzata nei contenuti a fg. 24 della sentenza impugnata.

Con motivazione congrua e coerente, il Collegio di appello ha replicato alle deduzioni del ricorrente rilevando la confusione da costui operata fra la liceità dello strumento giuridico del ricorso al giudice civile, l'uso illecito che egli ne ha fatto e gli effetti prodotti, incoerenti con l'uso corretto della giurisdizione.

Costituisce costante e condiviso orientamento di questa S.C. che si ha intimidazione illegittima, idonea come tale ad integrare il delitto di estorsione, quando una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità sia rivolta non già con l'intenzione di esercitare un diritto, bensì al fine di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'"an" o nel "quantum"; ovvero quando, pur correlandosi a un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, si realizzi per suo tramite un distorto e abusivo esercizio per il conseguimento di scopi "contra jus", dovendosi valutare sia l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l'eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Cass. sez. 2, sent. n. 17574 del 21/03/2013 dep. 17/04/2013 Rv. 256219; sez. 2, sent. n. 34242 dell'11/07/2018 dep. 20/07/2018 Rv. 273542).

La CORTE territoriale ha aggiunto che le pretese giudiziali, ovvero la prospettazione di azioni giudiziarie, hanno costituito esse lo strumento di consumazione o di tentativo di estorsione, in quanto strutturalmente estranee ai rapporti giuridici sui quali l'azione era stata avviata: le richieste rivolte da SILVANI alle varie persone offese, tese a ottenere la duplicazione, o comunque un di più, rispetto a pagamenti già da esse onorati, non avevano tratto giustificazione, come ha spiegato la CORTE, nei singoli rapporti sottostanti, ma avevano puntato alla soddisfazioni di vantaggi ulteriori, e illegittimi.

Né è ravvisabile l'ipotesi della truffa, invece dell'estorsione, perché - così correttamente argomenta il Giudice di appello - la prima avrebbe potuto configurarsi se la condotta del ricorrente fosse coincisa con la falsificazione della documentazione fiscale e la conseguente sollecitazione al pagamento ai presunti debitori; nella specie invece la condotta è proseguita, oltrepassando il confine dell'istanza di corrispettivi non dovuti con strumenti fraudolenti, e trascendendo invece nella intimidazione: e questa è consistita nella minaccia di intraprendere azioni legali, o - oltre - anche nell'azione giudiziaria, e in taluni casi nell'avvio di azioni esecutive.

2. Tale costruzione argomentativa è ben radicata nell'esegesi di questa S.C., secondo cui (cf.

Sez. 2 sentenza n. 48733 del 29/11/2012 dep.17/12/2012 Rv. 253844 imputato Parvez) "integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie - nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti - al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta".

In questo giudizio la questione di diritto posta dal ricorrente è, come nel precedente appena ricordato, esattamente quella se la prospettazione ad apparenti debitori - in caso di mancato pagamento dell'importo indebitamente richiesto, e indicato in un documento precedentemente falsificato - di "procedere secondo legge". o di esperire la procedura ingiuntiva, ovvero la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, sia da considerarsi minacciosa.

Se la minaccia idonea a integrare gli estremi dell'estorsione (o della tentata estorsione) consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente, la condotta minacciosa deve causare un doppio evento: la coartazione della volontà della vittima e la disposizione patrimoniale.

Nella sentenza appena citata si precisa, con argomentazioni cui questo Collegio aderisce, che "l'esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo - quali indubbiamente sono il concreto esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative - non presentano, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l'astratta configurabilità del delitto di estorsione: infatti, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi, le suddette condotte sono esclusivamente dirette alla legittima realizzazione di un diritto proprio dell'agente.

Tuttavia, se l'esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante.

Quest'ultima, poiché non trova alcuna giuridica giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare".

3. In tal senso il Giudice di legittimità si era espresso anche con Cass.16618/2003 Rv. 224399; ne deriva che "non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di un'azione giudiziaria deve essere considerata come minaccia: è tale solo quella che è finalizzata a conseguire un profitto ulteriore ed ingiusto, in quanto il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di esercitarlo è da individuarsi proprio nell'ingiustizia del profitto che si intende realizzare.

In tale prospettiva, è indubbio che una richiesta del tutto sproporzionata ed eccessiva della quale l'agente sia consapevole, possa essere sintomatica dell'intenzione di conseguire un ingiusto profitto, come ha statuito questa Corte di legittimità secondo la quale 'la richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o consumato, di estorsione quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione': Cass. 273/1970 Rv. 115339; Cass. 7380/1986 riv 173383 ha ribadito che 'la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme ben diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale, che si rivela ingiusta quando la utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l'agente sia consapevole'.

Pertanto, si può affermare che il concreto esercizio di un'azione esecutiva oppure la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di un'azione esecutiva costituiscano una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione alle due seguenti condizioni: a) la minaccia dev'essere finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si abbia diritto; b) l'agente dev'essere consapevole dell'illegittimità o della pretestuosità della propria condotta, anche se l'illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale".

È proprio quanto avvenuto nel caso in esame, per quel che si esporrà nella disamina dei singoli motivi di ricorso.

4. L'orientamento appena ripreso ha trovato conferma nella sentenza della stessa Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013 (dep.05/09/2013 Rv. 256874 - 01 imputati Braccini e altri), secondo cui "in tema di estorsione, la minaccia di adire I le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'ad 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia" (conf.

Sez. 6 sentenza n. 47895 del 19/06/2014 dep.19/11/2014 Rv. 261217 - 01 imputato Vasta; Sez. 2 sentenza n. 17574 del 21/03/2013 dep. 17/04/2013 Rv. 256219 - 01 imputati Conti e altro; Sez. 2 sentenza n. 34242 del 11/07/2018 dep. 20/07/2018 Rv. 273542 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri).

Non può pertanto condividersi la tesi difensiva per la quale l'annuncio di iniziative giudiziarie, per quanto strumentale, non potrebbe mai dare luogo a una minaccia penalmente rilevante, perché l'eventuale soccombenza in quei giudizi sarebbe conseguenza della decisione giudiziale, e non una evenienza sfavorevole controllata dall'agente, e perché la legge prevede comunque rimedi contro azioni strumentali e avventate.

Che un'azione giudiziale possa in ipotesi essere respinta non esclude che la stessa instaurazione del processo comporti effetti svantaggiosi per l'interessato.

D'altronde, come si è detto, allorché l'azione sia prospettata allo scopo di ottenere un risultato diverso da quello corrispondente all'ipotetico provvedimento giudiziale di condanna, ciò che rileva non è il fondamento dell'azione medesima, ma il suo strumentale utilizzo, quale mezzo di coartazione dell'altrui volontà.

La richiesta, per es., del pagamento di interessi o di somme non dovute, anche in forza del carattere illegittimo della relativa pattuizione - si pensi a titoli ottenuti a garanzia di prestiti usurari -, o la stessa pretesa del rilascio di titoli esecutivi o ricognizioni di debito, in relazione a somme non costituenti l'oggetto del rapporto obbligatorio cui potrebbe riferirsi l'azione giudiziaria, costituisce, nel concorso delle ulteriori condizioni, una condotta estorsiva (cf. in proposito, Sez. 2 sentenza n. 41481 del 29/09/2009, rv. 244941).

Ne segue che la riferibilità al giudice della "responsabilità" per la eventuale soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio è argomento da disattendere, poiché rileva non già l'azione giudiziaria (con l'esito che le si può connettere), bensì la prospettazione del relativo atto di esercizio: le conseguenze dell'azione costituiscono un mezzo di illecita pressione sulla volontà del soggetto passivo, una volta accertata l'ingiustizia del vantaggio perseguito.

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza evocata dal ricorrente, poiché essa chiarisce che l'attuazione della minaccia di agire giudizialmente costituisce elemento estraneo all'integrazione della fattispecie, la quale invece si realizza proprio a causa della "prospettazione di un'azione civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia" (Sez. 6, Sentenza n. 5300 del 12/01/2011, rv. 249475, ampiamente riportata negli scritti difensivi).

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, riguardante l'estorsione consumata in danno di PRIA Lucia (capo 2): mentre sul piano del diritto il ricorso ripropone la censura di carattere generale in ordine al carattere manipolativo, e non costrittivo, dell'azione dell'imputato - sulla quale si rinvia a quanto appena illustrato -, nel merito esso sottolinea come il Giudice civile, esaminando la medesima documentazione agli atti del presente giudizio, avesse concluso per una duplicità di fornitura, cioè per infissi consegnati sia a PRIA sia a COFER s.r.I., cioè all'azienda della quale era titolare il coniuge della persona offesa, COSIMO Raffaele.

Va in proposito rilevato - e questo vale anche per le altre imputazioni di estorsione, consumata e tentata, tranne le precisazioni che si faranno di volta in volta - come la ricostruzione dei fatti è stata effettuata in modo conforme dalle pronunce dei due gradi di merito.

Il consolidato orientamento della S.C., condiviso da questa Collegio, ritiene che "in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va (...) ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez.

II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez.

III, sentenza n. 13926 del 10dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)". (...) "in presenza di una c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado".

6. A fronte di una motivazione - quella della CORTE - che, in coerenza con quanto accertato dal TRIBUNALE, e richiamandone espressamente la pronuncia, ha confermato l'affermazione della responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese e della documentazione acquisita, il ricorso limita la censura a quanto sancito dal Giudice civile.

La pronuncia di appello riprende in proposito ai fg. 26 e 27 la dettagliata ricostruzione contenuta nella sentenza del TRIBUNALE, con la cui precisa articolazione il ricorso ha omesso di confrontarsi.

Essa ha così ricordato: • la sottoscrizione nel 2001 da parte di PRIA con SILVANI di un contratto per la fornitura e la posa in opera di otto porte per l'importo complessivo di £ 23 milioni, oltre Iva, rispetto al quale la contraente aveva versato una caparra di £ 2 milioni e un saldo per il resto, quest'ultimo a mezzo di due assegni firmato dal marito COSIMO Raffaele, nel 2002; • la richiesta di pagamento del saldo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 e il successivo decreto ingiuntivo ottenuto dal TRIBUNALE di LODI nel 2012, cui la persona offesa non era stata in grado di opporre alcunché, perché era scaduto il termine di conservazione in banca della relativa documentazione; • il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato, in sede di perquisizione, della copia degli assegni a firma COSIMO Raffaele pagati nel 2002, unitamente alla predisposizione di fatture false per coprire la vantata doppia fornitura, a PRIA e a COFER s.r.l.; • le ragioni dettagliate e documentali per le quali doveva escludersi la medesima doppia fornitura.

Tali ragioni non hanno trovato alcuna puntuale contestazione da parte del ricorrente, che non è andato oltre il rinvio a quanto deciso dal Giudice civile, i cui provvedimenti erano stati con tutta evidenza condizionati dalla artefatta documentazione da lui prodotta.

7. Manifestamente infondato per analoghe ragioni è il terzo motivo riguardante l'estorsione consumata in danno di GALMOZZI Lorenza (capo 4).

Ferma restando la censura in diritto, in fatto la tesi difensiva è che difetterebbe l'ingiustizia del profitto, poiché SILVANI aveva inviato due solleciti e poi depositato un decreto ingiuntivo, e GALMOZZI aveva dimostrato di aver pagato la somma di 4.000 euro: per questo il ricorrente aveva ridotto la propria pretesa.

La pronuncia di appello ha ripreso in proposito ai fg. 32 e 33 la ricostruzione contenuta nella sentenza del TRIBUNALE, con la cui precisa articolazione il ricorso ha omesso di confrontarsi; ha così ricordato che non su iniziativa di GALMOZZI, bensì a seguito della perquisizione effettuata a SILVANI, è emerso che: • un contratto per la fornitura e la posa in opera di infissi era stato concluso tra persona offesa e imputato nel 2003 per l'importo complessivo di 7.400 euro, oltre Iva, rispetto al quale la contraente aveva versato una caparra di 1.000 euro e un saldo per il resto, con un assegno e a mezzo contanti; • nella disponibilità dell'imputato vi era un 'carteggio Galmozzi' che riportava il saldo avvenuto per l'intero importo; • la richiesta di pagamento del saldo era avvenuta da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 per oltre 9.600 euro, ed era stati seguito dal decreto ingiuntivo ottenuto dal TRIBUNALE di CREMA nel 2013, e da una transazione con la consegna da parte della presunta debitrice di 16 assegni post datati con scadenza mensile.

La CORTE ha quindi illustrato le ragioni dettagliate per le quali doveva disattendersi l'atto di appello, fondandole sulla documentazione rinvenuta in possesso dell'imputato, tale da rendere certo l'originario completo pagamento: neanche esse hanno trovato contestazione da parte del ricorrente, che non ha affrontato il tema dell'annotazione da lui conservata dell'avvenuto originario saldo del credito.

8. Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo, riguardante l'estorsione consumata in danno di DENDENA Gianfranco, (capo 12) e la calunnia in danno di ALBERGONI Bruno (capo 13).

A fronte della tesi difensiva secondo cui DENDENA, che si era opposto a un decreto ingiuntivo a lui notificato dall'imputato per l'importo di 10.000 euro, ma poi aveva accettato la sentenza del Giudice civile di primo grado, dal quale pure era venuto fuori in parte soccombente, la pronuncia di appello ha ripreso la ricostruzione contenuta nella sentenza del TRIBUNALE ai fg. 46 e 47, con la cui precisa articolazione il ricorso ha omesso di confrontarsi; ha così ricordato che: • un contratto per la fornitura e la posa in opera di infissi era stato concluso nel 2002 tra la persona offesa e l'imputato per l'importo complessivo di 12.500 euro, oltre Iva, rispetto al quale il contraente aveva versato una caparra di 2.500 euro e successivi pagamenti fino al saldo, senza che ciò fosse tuttavia documentato;• la richiesta di pagamento del saldo era avvenuta da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 con due distinte istanze di emissione di decreti ingiuntivi l'uno per 10.000 euro, e l'altro per poco meno di 13.000 euro, era stato seguito dal decreto ingiuntivo ottenuto dal TRIBUNALE di CREMA nel 2011 e da una sentenza del medesimo ufficio giudiziario, il cui esito era stato il pagamento da parte della vittima di quasi 11.000 euro a mezzo assegni post datati; • nella disponibilità dell'imputato, accertata a seguito di perquisizione, era stata rinvenuta documentazione che riportava il nominativo di DENDENA col riferimento a una fattura, che si riteneva fittiziamente predisposta a fondamento del credito, risalente al 2004; • nelle controversie civili ALBERGONI, sentito come testimone, aveva reso dichiarazioni circa l'avvenuta effettuazione da parte di DENDENA dei pagamenti originari, poi pretesi nuovamente dal ricorrente, era stato ritenuto credibile nella medesima sede civile, eppure era stato da SILVANI denunciato per falsa testimonianza, e questo fondava la condanna anche per calunnia, avendo l'imputato piena consapevolezza dei versamenti già avvenuti.

9. Manifestamente infondato è il quinto motivo, riferito all'imputazione sub 5), costituente estorsione tentata, in ordine al quale il ricorrente pone una ulteriore premessa di carattere generale, tesa a qualificare non punibili ai sensi dell'art.56 co. 3 cod. pen. tutte le condotte per le quali nei gradi di merito è stata affermata la colpevolezza a titolo di tentativo.

Va detto in proposito, come la CORTE bresciana ha correttamente osservato, e ferme restando più specifiche valutazioni riguardanti ciascuna singola imputazione, in coerenza con l'orientamento di questa S.C. prima esposto, che il mancato avvio dell'azione giudiziaria civile, a differenza di quanto accaduto per le estorsioni consumate, ben può qualificarsi in termini di estorsione tentata se è mancato quell'ultimo segmento di condotta, ma non anche, e anzi si sono pienamente realizzati, i solleciti di pagamento, accompagnati dalla predisposizione della documentazione fiscale fittizia e dalla prospettazione del ricorso al giudice per ottenere quanto preteso, costituenti atti idonei inequivocamente orientati a costringere al pagamento indebito attraverso la prospettazione dell'azione giudiziaria.

Una dinamica quale quella descritta si è sviluppata ai danni di: • MIOR Luigi (capo 5, quinto motivo), a fronte di una originaria fornitura nel 2001 per £ 16 milioni, Iva esclusa, interamente saldata, cui SILVANI non si era limitato a inviare due solleciti di corresponsione di denaro nel 2010, ma aveva altresì annunciato che il diniego dell'ulteriore pagamento da parte del presunto debitore avrebbe comportato l'avvio dell'azione civile;• GIUFFRIDA Salvatore (capo 7, sesto motivo), a fronte di una originaria fornitura nel 2003 per 1.300 euro, Iva esclusa, interamente saldata come da documentazione rinvenuta in sede di perquisizione, pagamento duplicato per il quale era stata predisposta anche una falsa fattura di pari importo; • CAIZZI Benito (capo 8, settimo motivo), a fronte di una originaria fornitura nel 2002 per 2.582 euro, Iva esclusa, interamente saldata nel medesimo anno come da documentazione rinvenuta in sede di perquisizione.

È una vicenda rispetto alla quale il ricorrente sottolinea che CAIZZI, ricevuto il sollecito di pagamento, aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, con la trasmissione attraverso il proprio avvocato delle matrici degli assegni a esso relativi, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato che così era tutto chiarito e la faccenda poteva considerarsi chiusa.

Per questa imputazione, come per la precedente, deve ritenersi interamente decorso il termine di prescrizione, già prima della sentenza di appello, alla data del 17/12/2016, né sussistono ragioni evidenti per l'applicazione dell'art. 129 co. 2 cod. proc. pen.; • CASTRONOVO Salvatore (capo 14, ottavo motivo) e NOTAROBERTO Mario (capo 15, ottavo motivo), in ordine alle quali le censure riguardano esclusivamente l'assenza di una condotta coercitiva, se pure rimasta allo stadio del tentativo, sulle quali valgono le considerazioni di ordine generale prima sintetizzate, e non si estendono a contestazioni in fatto, così condividendo la compiuta ricostruzione operata dai Giudici del merito.

Nessuno dei due illeciti è estinto per prescrizione, poiché per quello di cui al capo 14 il termine è decorso dopo la sentenza di appello, il 10/08/2021, e per quello di cui al capo 15 deve ancora decorrere, al 31/12/2022.

10. Analoga valutazione attiene al gruppo di motivi dal decimo al quattordicesimo, che riguarda estorsioni tentate, in ordine alle quali SILVANI aveva intrapreso l'azione giudiziaria, ma non anche l'azione esecutiva.

Deve ritenersi estinto per prescrizione il reato di cui al capo 2) - tentata estorsione ai danni di RIBOLI [OSCURATO:PERSONA] -, essendo il relativo termine decorso il 27/02/2021, prima della sentenza di appello.

In relazione agli altri similari illeciti vale, ancora di più che per il precedente insieme di estorsioni tentate, la correttezza della valutazione sulla sussistenza del tentativo di estorsione, poiché per essi l'idoneità della condotta a costringere a indebiti versamenti di denaro era stata in qualche modo rafforzata dal ricorso all'autorità giudiziaria, e non completata, altrimenti gli illeciti si sarebbero dovuti ritenere consumati.

Così sono manifestamente infondate le censure riguardanti i reati:• di cui all'imputazione sub 3) - tentata estorsione ai danni di NEGRO Franco (decimo motivo) - perché, posto che il reato non è estinto per prescrizione (il termine decorre il 10/03/2023), NEGRO non aveva ricevuto alcuna lettera di diffida, ma gli era stato notificato il decreto ingiuntivo, fondato su documentazione falsa, nel che è consistita la condotta illecita, non portata a compimento perché il TRIBUNALE di CREMONA aveva disatteso le pretese del ricorrente; • di cui all'imputazione sub 6) - tentata estorsione ai danni di TAMBINI Lorenzo (undicesimo motivo) - perché la persona offesa aveva dimostrato il pagamento attraverso bonifici bancari, e quindi la pretestuosità delle richieste oltre il limite di quanto pattuito nel contratto; • di cui all'imputazione sub 9) - tentata estorsione ai danni di SIMONI Giuseppe (dodicesimo motivo) - perché, posto che il reato non è estinto per prescrizione (il termine decorre il 20/08/2023, in relazione all'accordo transattivo concluso il 9/04/2015), la persona offesa aveva dimostrato il pagamento attraverso bonifici bancari, e quindi le richieste erano pretestuose oltre il limite di quanto pattuito nel contratto; • di cui all'imputazione sub 10) - tentata estorsione ai danni di LIVRAGHI Angelo (tredicesimo motivo) - perché, posto che il reato non è estinto per prescrizione (il termine decorre il 9/11/2024, correlandosi alla data della sentenza di appello in sede civile, il 29/96/2016, a fronte di una diffida inviata nel maggio 2010, e di un decreto ingiuntivo notificato nel 2012), correttamente la CORTE bresciana, in coerenza col GUP, ha negato rilievo alla pronuncia in favore di SILVANI nella controversia civile in grado di appello a MILANO, poiché tale Giudice non aveva a disposizione gli elementi poi acquisiti in sede penale, comprovanti l'avvenuto iniziale integrale pagamento da parte di LIVRAGHI; • di cui all'imputazione sub 11) - tentata estorsione ai danni di CIGOLINI Pietro (quattordicesimo motivo) -, poiché la tesi che, avendo costui pagato in contanti, non era chiara con esattezza l'entità dell'importo ricevuto è contraddetta dalla richiesta che SILVANI ha presentato di rientrare per l'intero.

11. Manifestamente infondato è il quindicesimo motivo del ricorso, che fa riferimento all'imputazione sub 21), e nega la sussistenza del reato di cui all'art. 11 d.

Lgs. n. 74/2000, intanto quanto all'elemento soggettivo.

La tesi difensiva è che le condotte propedeutiche alla consumazione di esso sarebbero state antecedenti non soltanto all'avvio della procedura di riscossione delle imposte, bensì pure al sorgere del debito con l'erario: e questo perché già prima del 2004 i beni non appartenevano più all'imputato.

Futurinvest era stata creata nel 2000, e quell'anno SILVANI aveva a essa conferiti i beni anzidetti; Futurinvest era stata a sua volta acquistata dalla società lussemburghese W.I.B. prima del 2004.

La conclusione sarebbe che le opzioni societarie riferibili alle altre società non potevano assumere rilievo semplicemente perché dal 2004, cioè da quando era sorto il debito tributario con l'emissione delle fatture, il concessionario per la riscossione non avrebbe potuto fare affidamento su tali beni immobili, che da tempo non erano più nella disponibilità del ricorrente.

Ai fg. 54 e ss. la pronuncia di appello ha congruamente e logicamente replicato a tale argomentazione, e ha descritto, quanto a ciascuna delle società cui il ricorrente appare aver trasferito beni, le ragioni per le quali i beni medesimi sono di fatto rimasti nella disponibilità di SILVANI: dalla descrizione del profilo della persona titolare della sede legale di Futurinvest s.r.l. al contenuto delle intercettazioni telefoniche dai verbali di assemblee condominiali alle dichiarazioni testimoniali; così pure per Euroinvest s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Sageco s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] building s.r.l. e SAIA s.r.I., per ciascuna delle quali la motivazione ha identificato in modo puntuale le ragioni della attuabilità di fatto dei beni all'imputato, senza che a ciò sia seguita nel ricorso la puntuale contestazione di ciascuno dei passaggi argomentativi.

12. Dimostrata l'infondatezza della tesi della CORTE bresciana in ordine alla dismissione dei beni da parte di SILVANI in epoca antecedente al sorgere del debito erariale, essa ha aggiunto, quali dati rilevanti ai fini del dolo: • la sicura conoscenza di SILVANI di quanto accertato a suo carico, avendo egli ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali, • una prima consistente evasione di imposta rilevata nei sui confronti già nel 2001, cui hanno fatto seguito le cessioni di beni prima menzionate, • la mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi a partire dal 2009. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha dato risposta all'argomento costituito dall'avere il ricorrente aderito al c.d. condono tombale, negli anni successivi alla verifica fiscale (2002-03), spiegando che ciò non era idoneo a rendere lecite condotte consumate negli anni successivi.

Tanto suggestiva quanto non condivisibile, proprio alla stregua della condotta appena riassunta, è l'ulteriore argomentazione difensiva, sì che il patrimonio immobiliare sarebbe addirittura cresciuto: il dato obiettivo, ammesso anche da tale ragionamento, è che i beni sono stati sottratti dalla formale intestazione in capo a SILVANI e quindi, con riferimento alla esposizione di costui nei confronti dell'erario, vi era stato il tentativo di precluderne la sottoposizione alla procedura esecutiva.Va ricordato sul punto il consolidato orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 3 sentenza n. 10763 del 12/02/2021 dep. 19/03/2021 Rv. 281329 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui "nel reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, ricorre anche laddove l'atto simulato o fraudolento sia compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva".

13. Il reato non può ritenersi estinto per prescrizione poiché, pur trattandosi di un illecito fiscale per il quale non opera l'aumento massimo del relativo termine pari a un terzo (tale regime vale per gli illeciti fino all'ad 10 d.

Igs. n. 74/2000, ma non per quelli di cui all'art. 11), e quindi operando il termine massimo di 7 anni e 6 mesi di reclusione, una parte significativa delle condotte descritte alle imputazioni da 17) a 20), riprese dall'imputazione sub 21, risulta commessa da novembre 2013 a gennaio 2014: il termine conclusivo della prescrizione va pertanto oltre la data della pronuncia di appello.

Ai fini della prescrizione non è configurabile un frazionamento delle condotte poiché (cf.

Sez. 3sentenza n. 28457 del 28/04/2021 dep. 22/07/2021 Rv. 281594 - 01 imputato Giordano) "il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che (...) il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il momento di cessazione della consumazione del reato".

14. Manifestamente infondato è il sedicesimo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, in particolare quanto alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché in primo grado il GUP aveva quantificato la pena base in 6 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alla multa, andando quindi 4 mesi oltre il limite minimo previsto all'epoca per l'estorsione aggravata dalle più persone riunite.

Poiché però in appello l'aggravante è stata esclusa, ad avviso della difesa la CORTEterritoriale avrebbe violato il divieto di riformatio in pejus poiché aveva assunto come pena base 6 anni di reclusione, quando il minimo edittale era di 5 anni, corrispondente all'ipotesi non aggravata.Questa tesi è contraddetta dalla condivisa e prevalente esegesi di questa S.C., secondo cui (cf.

Sez. 2 sentenza n. 33563 del 14/07/2016 dep. 01/08/2016 Rv. 267858 - 01 imputato Canzonieri), non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta" (in termini conformi Sez. 5 sentenza n. 1281 del 12/11/2018 dep. 11/01/2019 Rv. 274390 - 01 imputato Melone; Sez. 5 sentenza n. 15130 del 03/03/2020 dep. 14/05/2020 Rv. 279086 - 02 imputato [OSCURATO:PERSONA]: "il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta").

Non si aderisce pertanto a quanto prospettato dal PROCURATORE GENERALEnelle sue conclusioni orali, in favore di tale specifico motivo del ricorso.

Posto che l'orientamento prima illustrato è dominante, il precedente menzionato dal rappresentante della pubblica accusa, e cioè Sez. 1 sentenza n. 37985 del 08/06/2021 (dep. 22/10/2021 Rv. 282145-01 imputato Cavallo), riguarda il caso - ritenuto di "reformatio in peius", e pertanto censurato - del "giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applichi per la residua un aumento sulla pena base in misura legale ma superiore a quello ritenuto dal primo giudice, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore".

Nello specifico il giudice di appello "sulla pena base del reato di tentato omicidio, rideterminata per effetto della esclusione della aggravante della premeditazione, aveva applicato un aumento per la recidiva qualificata superiore a quello del giudice di primo grado".

Si tratta, con tutta evidenza, di un precedente che non ha pertinenza con la vicenda in esame.

Altrettanto manifestamente infondate sono le censure di carenza di motivazione riguardanti: • il diniego delle attenuanti generiche: la motivazione è, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, congrua e diffusa.

Si rinvia in proposito a quanto esposto al fg. 74 della decisione, allorché il Collegio di appello ha rimarcato la gravità del comportamento tenuto e l'intensità del dolo manifestata, con condotte omologhe poste in essere in modo sistematico ai danni di più persone;l'aumento a titolo di continuazione, dettagliato per ogni imputazione, peraltro con un significativo decremento sanzionatorio rispetto alla sentenza di primo grado.

15. Manifestamente infondato è il diciassettesimo motivo, riguardante la confisca, col quale l'imputato censura la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il debito tributario derivante dalle fatture false era da quantificare al di sotto dei 500.000 euro, mentre la confisca avrebbe colpito beni per un valore largamente superiore all'imposta evasa, cioè per più di 3.000.000 di euro.

Dalla motivazione congrua e coerente resa sul punto dalla CORTE territoriale, che si salda con quanto già sancito dal GUP e con i consolidati orientamenti in diritto espressi da questa S.C., emerge come, con riferimento alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000: • non sia in constatazione il debito con l'Erario, rinveniente dalle iscrizioni a ruolo per gli anni anni 2005-2011, • la giustificazione fornita da SILVANI dell'intento, che egli sostiene di aver avuto attraverso la condotta seguita, di sottrarre le proprie sostanze alle pretese creditorie degli istituti di credito, non si pone in alternativa allo scopo di rendere inefficace la riscossione coattiva da parte dell'Erario, ma se mai concorre con essa, • la presunta mancata notifica della cartella esattoriale per l'anno 2008 di importo pari a circa 340.000 euro non incide sul reato fiscale, che resta di pericolo, e quindi prescinde da una esecuzione esattoriale in atto, • i debiti dell'imputato verso il fisco non appaiono estinti per prescrizione per la ragione che non sarebbero stati notificati.

La sentenza impugnata ha indicato con precisione gli elementi identificativi delle medesime notifiche delle cartelle esattoriali rinviando a schemi riassuntivi di esse, contenuti agli atti, senza incontrare replica alcuna nel ricorso, • lo stesso SILVANI nel motivo in esame si è limitato alla generica contestazione di una quantificazione che non avrebbe superato i 500.000 euro, senza tuttavia addurre alcuna specificazione in tal senso, • il ricorrente non solo non ha presentato per più annualità dichiarazioni dei redditi, ma ha anzi mostrato un tenore di vita elevato e ha costituito all'estero cospicue provviste finanziarie (un conto corrente in Svizzera col saldo attivo di 100.000 euro), • il profitto da lui realizzato non coincide con l'entità del tributo evaso, ma deve estendersi al valore dei beni fraudolentemente sottratti alla soddisfazione del credito erariale, secondo il condiviso e costante orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 5 sentenza n. 32018 del 14/03/2019 dep. 18/07/2019 Rv. 277251 imputata Lascarache), secondo cui "il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (...) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto". • irrilevante è che al ricorrente non sia stata applicata la pur richiesta misura di prevenzione, poiché i presupposti di essa sono ben differenti rispetto a quelli della confisca in esame.

Parimenti priva di rilievo è che il profitto delle estorsioni sia stato di qualche migliaio di euro, e non legittimi una confisca di importo così elevato quale quella disposta in sede di merito, dal momento che il danno derivante da una estorsione non coincide con la somma che ne costituisce l'eventuale compendio.

16. E' infine solo parzialmente fondato il diciottesimo e ultimo motivo, poiché, come già rilevato, i reati di cui alle imputazioni 2), 7) e 8) sono estinti per prescrizione, intervenuta prima della pronuncia di appello.

Per i capi 5 e 21 la prescrizione è invece decorsa dopo il giudizio di appello, e non rileva, poiché i motivi del ricorso a essi relativi sono stati ritenuti manifestamente infondati, e quindi per essi il ricorso è inammissibile.

Per il calcolo della prescrizione, considerato che la sentenza di appello è stata pronunciata il 23/04/2021, va ricordato che, quanto alle disposizioni in vigore all'epoca dei fatti, il termine massimo di prescrizione per l'estorsione non aggravata è di 12 anni e 6 mesi (tenendo conto che la pena massima è di 10 anni di reclusione, e che essa va aumentata di 1/4) e per l'estorsione tentata di 8 anni 4 mesi e 11 giorni (tenendo conto che la pena massima, con la riduzione di 1/3 ex 56 cod. pen. è di 6 anni 8 mesi e 3 giorni).

Questo vuol dire, seguendo la numerazione delle imputazioni, che il termine delle prescrizione ha la seguente scadenza:

1. 9/10/27

2. 27/02/21 (prima della sentenza di appello)

3. 10/03/23

4. 3/04/27

5. 6/08/21 (dopo la sentenza di appello)

6. 31/07/23

7. 17/12/16 (prima della sentenza di appello)

8. 17/12/16 (prima della sentenza di appello)

9. 20/08/23

10. 9/11/24

11. 15/02/22 (dopo la sentenza di appello)

12. 4/12/27

13. 8/07/22

14. 10/08/21 (dopo la sentenza di appello)

15. 31/12/22

21. 2/07/21 (dopo la sentenza di appello).

L'effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati sub 2), 7) e 8) è la riduzione della sanzione in misura pari a un mese 20 giorni di reclusione e 180 euro di multa.

Infatti, l'aumento per continuazione per ogni imputazione di estorsione tentata è stato determinato in appello in 25 giorni recl. e 90 euro di multa: tale incremento va moltiplicato per tre, quanti sono i reati estinti, e diminuito di un terzo per il rito abbreviato.

Sottraendo alla sanzione inflitta in appello, pari a 4 anni 10 mesi 10 giorni recl. e 3.040 euro di multa, la riduzione prima indicata, si ottiene la pena di 4 anni 8 mesi 20 giorni recl. e 2.860 euro di multa.

Va aggiunta a carico del ricorrente la condanna alle spese sostenute in questo grado dalle parti civili costituite.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2-7-8 perché i reati sono estinti per prescrizione, e ridetermina la pena in a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1961 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile deposita le conclusioni scritte a cui si riporta e la nota spese in udienza; avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale deposita le conclusioni scritte a cui si riporta e la nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 23/04/2021- dep. 22/07/2021, disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CREMONA in data 22/05/2018 aveva condannato SILVANI Antonio a pena di giustizia per una serie di fatti-reato, riuniti per continuazione, di estorsione, consumata e tentata, aggravata, calunnia e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, meglio precisati a seguire, oltre che alle pene accessorie e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, alla confisca dei beni di numerose società a lui di fatto riferite, e di un conto corrente intestato all'imputato. La CORTE territoriale escludeva l'aggravante del numero delle persone, riduceva l'entità della sanzione inflitta e confermava le altre statuizioni. Le estorsioni, consumate e tentate, di cui SILVANI era ritenuto responsabile all'esito della pronuncia di secondo grado avevano seguito uno schema operativo eguale nel suo sviluppo, nel senso che l'imputato aveva dapprima minacciato di agire giudizialmente per crediti inesistenti nei confronti di persone che avevano fruito di sue forniture di serramenti. Con riferimento alle estorsioni consumate, egli aveva quindi esperito con successo l'azione civile a tutela del diritto vantato; ciò era accaduto nei confronti di PRIA Lucia, in LODI fino al 9/04/2015 (imputazione sub 1), GALMOZZI Lorenza, in CREMONA il 3/10/2014 (imputazione sub 4), DENDENA Gianfranco, in CREMA fino al 4/06/2015 (imputazione sub 12). Con riferimento alle estorsioni tentate, l'azione civile non aveva conosciuto analogo esito, e ciò era accaduto nei confronti di RIBOLI [OSCURATO:PERSONA], in CREMA il 16/10/2012 (imputazione sub 2), di NEGRO Franco, in CREMONA il 30/10/2014 (imputazione sub 3), di MIOR Luigi, in [OSCURATO:PERSONA] il 26/03/2013 (imputazione sub 5), di TAMBINI Lorenzo, in LODI il 20/03/2015 (imputazione sub 6), di GIUFFRIDA Salvatore, in CAVENAGO D'ADDA il 6/08/2008 (imputazione sub 7), di CAIZZI Benito, in CREMA il 6/08/2008 (imputazione sub 8), di SIMONI Giuseppe, in MILANO il 9/04/2015 (imputazione sub 9), di LIVRAGHI Angelo, in MILANO il 29/06/2016 (imputazione sub 10), di CIGOLINI Pierino, in LODI il 4/10/2013 (imputazione sub 11), di CASTRONOVO Salvatore, in LODI il 30/01/2013 (imputazione sub 14), di NOTAROBERTO Mario, in MADIGNANO il 20/08/2014 (imputazione sub 15).SILVANI è stato altresì condannato per il delitto di calunnia (imputazione sub 13), in relazione alla denuncia di falsa testimonianza da lui proposta a CREMA 1'8/01/2015 contro ALBERGONI Bruno, e per aver compiuto operazioni fittizie, e quindi atti fraudolenti, allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto per un ammontare complessivo di circa 640.000 euro (imputazione sub 21), secondo le modalità descritte nei capi da 17 a 20, e quindi fino all'8/01/2015. 2. SILVANI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce una serie di motivi, riferiti a ciascuna imputazione, muovendo da due premesse di ordine generale, che riguardano tutti gli episodi di estorsione, tentata o consumata, in ordine ai quali è intervenuta la condanna. La prima è che, essendo certo che egli avesse fornito materiale e realizzato la relativa posa in opera nei confronti di numerosi clienti, il contenzioso con costoro era sorto perché, dopo essere stato da essi pagato, in tutto o in parte, in nero, a distanza di anni aveva poi emesso delle fatture per il medesimo materiale e per gli stessi lavori, spesso ottenendo ragione da parte del Giudice civile. Il ricorrente sottolinea come la sentenza del GUP (al fg. 7) abbia escluso che l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito della propria istanza avesse rappresentato l'elemento qualificante della condotta estorsiva, in questo ponendosi in linea con i principi enunciati nella sentenza n. 5300/2011 della 6^ sezione penale di questa S.C.: ad avviso della difesa, questo ragionamento si sarebbe posto in contrasto con l'impostazione del P.M., che aveva identificato il costringimento proprio nella emissione del provvedimento del Giudice civile, e per questo nella imputazione aveva richiamato il disposto di cui all'art. 48 cod. pen., che invece non era stato ritenuto dal GUP, mentre sul punto il Collegio di appello avrebbe omesso ogni motivazione. La seconda è che tali considerazioni erano state articolate in una memoria che la difesa aveva depositato ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. il 30/03/2021: essa tuttavia non sarebbe stata presa in esame dalla CORTE bresciana. Tali premesse integrano il primo motivo di ricorso che, deducendo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., insiste sulla necessità che a una condotta di estorsione consegua la coartazione della vittima, e quindi - a seguito della costrizione - il compimento di uno o più atti di disposizione, e pertanto il danno patrimoniale della stessa vittima e il correlativo ingiusto profitto dell'autore del delitto. Poiché le imputazioni hanno descritto quali modalità realizzative dei reati sia l'alterazione delle fatture, sia - in taluni casi - la falsificazione delle prove miranti a intraprendere l'azione giudiziaria, la tesi del ricorrente è che queste condotte non siano sintomatiche di un intento costrittivo: che cioè adire l'autorità giudiziaria non rappresenti una minaccia. Per questo avrebbe errato il Giudice di appello allorché, accertata la duplicazione dei costi pretesi da parte di SILVANI, ha concluso che la totale o parziale illegittimità della condotta a monte abbia trasformato l'azione giudiziaria, formalmente legittima, in una minaccia idonea a provocare costrizione. In questo il ricorrente ravvisa una contraddizione fra il contenuto dei fg. 23 e 24 della pronuncia di appello e i fg. 6 e 7 della decisione del GUP. Premesso che nei fatti l'effetto costrittivo sarebbe escluso dalla condotta di una parte significativa delle persone offese, le quali, ricevuta la richiesta di pagamento dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito SILVANI in sede civile, lo avevano contattato telefonicamente, o gli avevano risposto per iscritto, aggiunge che, nonostante il Giudice di legittimità ritenga non configurabili gli artifizi e i raggiri quando l'autorità giudiziaria adotti un provvedimento favorevole all'agente, nella specie la predisposizione di documentazione fiscale e di prove false avrebbe potuto al più integrare gli estremi della truffa, non certamente quelli dell'estorsione. Sulla scorta di questo primo motivo, che il ricorrente riprenderà poi per ciascuna singola imputazione di estorsione, tentata o consumata, egli deduce le ulteriori censure. 3. Il secondo motivo evoca la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 1), e cioè alla estorsione in danno di PRIA Lucia, che i Giudici del merito hanno ritenuto consumata perché al provvedimento del Giudice civile aveva fatto seguito la procedura esecutiva, con pignoramento di quadri per un valore di poco superiore a 1000 euro. La condotta era consistita nel far figurare che le forniture eseguite fossero state due, una in favore di PRIA e l'altra ai danni della società COFER, della quale era legale rappresentante il coniuge di PRIA. Si ripropone la censura dell'aver considerato costrittiva una azione che al più sarebbe stata manipolativa, senza dire che, secondo quanto evidenziato nella memoria del 31/03/2021, il Giudice civile, avendo a disposizione la medesima documentazione che si trova agli atti del presente giudizio, aveva concluso per una duplicità di fornitura. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 4), e cioè alla estorsione in danno di GALMOZZI Lorenza, che i Giudici del merito hanno ritenuto consumata.Sottolinea come, secondo quanto rilevato nella memoria del 31/03/2021, SILVANI aveva inviato due solleciti e poi depositato un decreto ingiuntivo: GALMOZZI aveva dimostrato di aver pagato la somma di 4.000 euro, e per questo il ricorrente aveva ridotto la propria pretesa. Difetterebbe pertanto l'ingiustizia del profitto, in un contesto di contrattazione fra le parti. Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle imputazioni sub 12) e 13), e cioè alla estorsione in danno di DENDENA Gianfranco, che i Giudici del merito hanno ritenuto consumata, e alla calunnia. Rileva che DENDENA, che si era opposto a un decreto ingiuntivo a lui notificato dall'imputato per l'importo di 10.000 euro, poi aveva accettato la motivazione del Giudice civile di primo grado, dal quale pure era venuto fuori in parte soccombente: e pur se il GUP aveva spiegato tale condotta processuale con la circostanza che DENDENA non aveva pIù con sé, per via del tempo decorso, adeguato materiale probatorio, ciò era rimasto nell'alveo della mera ipotesi, non sostenuta neanche dalla parola della persona offesa. Sulla calunnia di cui al capo 13), censura che la CORTE bresciana abbia confermato l'affermazione della responsabilità, nonostante dai reati sub 12) e 13) sia andato assolto il concorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], per mancato riscontro documentale. 4. Il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 5), costituente estorsione tentata, dopo una premessa di ordine generale, volta a far ritenere tutte le condotte così qualificate come tentativo incompiuto, in quanto tale non punibile ai sensi dell'art. 56 co. 3 cod. pen. Nell'illecito avente come persona offesa MIOR Luigi SILVANI aveva inviato due solleciti di pagamento, con conseguente pagamento di MIOR, senza alcun ulteriore sviluppo. Il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 7), costituente estorsione tentata, essendo persona offesa GIUFFRIDA Salvatore, contro il quale, una volta che aveva ricevuto una lettera di diffida dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato non aveva poi proposto alcun tipo di azione; aggiunge che il reato era estinto per prescrizione ben prima della pronuncia di appello. Il settimo motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 8), costituente estorsione tentata, essendo persona offesa CAIZZI Benito, il quale aveva riferito che, una volta ricevuta un sollecito di pagamento dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, con la trasmissione attraverso il proprio avvocato delle matrici degli assegni a esso relativi, ottenendo da BRANCHI la risposta che era tutto chiarito e la faccenda poteva considerarsi chiusa; anche questo reato sarebbe estinto per prescrizione ben prima della pronuncia di appello. L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle imputazioni sub 14) e 15), costituenti estorsioni tentate, essendo persone offese CASTRONOVO Salvatore e NOTAROBERTO Mario, e richiama la censura, prima illustrata, dell'assenza di una condotta avente efficacia coercitiva. 5. Il ricorrente deduce ulteriori motivi per un gruppo di estorsioni tentate, in ordine alle quali egli aveva intrapreso l'azione giudiziaria, ma non anche l'azione esecutiva. Così deduce: • come nono motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 2), essendo persona offesa RIBOLI [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione, maturata ben prima della pronuncia di appello; • come decimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 3), essendo persona offesa NEGRO Franco, rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione, e che NEGRO non aveva ricevuto alcuna lettera di diffida, bensì solo il decreto ingiuntivo (risalente al 2010), al quale peraltro si era opposto, sì che non si comprende in che cosa fosse consistita la condotta illecita; • come undicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 6), essendo persona offesa TAMBINI Lorenzo, per argomentazioni analoghe a quelle delle due precedenti imputazioni, cui deve aggiungersi la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla vittima, evidenziata nella memoria difensiva del 30/03/2021, avendo egli articolato due differenti versioni al Giudice di pace, e una ulteriore al Giudice civile, e sul punto il Collegio di appello non avrebbe fornito risposta; • come dodicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 9), essendo persona offesa SIMONI Giuseppe, rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione, che la minaccia sarebbe consistita nell'invio di una lettera di diffida (spedita il 26/08/2008), e che il tutto era stato definito con un accodo transattivo col quale la vittima aveva riconosciuto in parte la fondatezza della pretesa di SILVANI, quanto alla posa in opera degli infissi e all'Iva;• come tredicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 10), essendo persona offesa LIVRAGHI Angelo, rilevando che il reato sarebbe estinto per prescrizione (la diffida era stata inviata nel maggio 2010 e il decreto ingiuntivo notificato nel 2012), che nella controversia civile la CORTE di APPELLO di MILANO aveva dato torto alla vittima, avendone ritenuto la non attendibilità della testimonianza, e che la CORTE bresciana non aveva spiegato in che cosa sarebbe consistita la condotta illecita; • come quattordicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 11), essendo persona offesa CIGOLINI Pietro, rilevando che dalla contabilità era emerso che SILVANI aveva ricevuto dalla vittima pagamenti in contanti, e che si era determinato a inviare la diffida perché non conosceva con esattezza l'importo che gli era dovuto. 6. SILVANI deduce come quindicesimo motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione sub 21), e nega, con riferimento al reato di cui all'art. 11 d. Lgs. n. 74/2000, intanto la sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché le condotte propedeutiche alla consumazione di esso sarebbero state antecedenti non soltanto all'avvio della procedura di riscossione delle imposte, bensì pure al sorgere del debito con l'erario. Già prima del 2004 i beni non appartenevano più all'imputato, poiché Futurinvest era stata creata nel 2000, e già quell'anno egli li aveva conferiti a tale società; Futurinvest era stata a sua volta acquistata dalla società lussemburghese W.I.B. prima del 2004, quindi prima che sorgesse il debito erariale. Ne segue che le opzioni societarie riferibili alle altre società non potevano assumere rilievo semplicemente perché dal 2004, cioè da quanto era maturato il debito tributario con l'emissione delle fatture, il concessionario per la riscossione non avrebbe potuto fare affidamento su tali beni immobili, che da tempo non erano più nella disponibilità del ricorrente. Comunque le condotte descritte alle imputazioni di cui ai capi da 17) a 20) - in ordine alle quali il ricorrente è stato assolto - non avrebbero provocato alcuna diminuzione del patrimonio di costui: infatti non vi sarebbe sottrazione di beni all'erario, quanto al capo 17), nella avvenuta intestazione ad altri soggetti della rappresentanza legale di una società o nella cessione di società in favore di W.I.B.; quanto al capo 18), nella intestazione a tale SALATI dell'Immobilpandino s.r.I., poiché tale società non aveva nulla di aggredibile; quanto ai capi 19) e 20) alla costituzione della SAIA s.r.I., che non aveva comportato alcuna diminuzione patrimoniale. L'insieme di tali operazioni erano state poste in essere per accrescere, non già per diminuire, il patrimonio immobiliare. 7. Col sedicesimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio, e in particolare: • quanto alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché in primo grado il GUP aveva quantificato la pena base in 6 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alla multa, andando quindi 4 mesi oltre il limite minimo previsto all'epoca per l'estorsione, aggravata dalle più persone riunite. Poiché però in appello l'aggravante è stata esclusa, la CORTE territoriale avrebbe violato il divieto di riformatio in pejus poiché aveva assunto come pena base 6 anni di reclusione, quando il minimo edittale era di 5 anni, corrispondente all'ipotesi non aggravata; • quanto al diniego delle attenuanti generiche, sul quale la motivazione sarebbe del tutto assente; • quanto all'aumento a titolo di continuazione, pur esso non sostenuto da alcuna motivazione. 8. Col diciassettesimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. perché la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 12 bis d. Lgs. n. 74/2000 avrebbe violato il principio di proporzionalità. Il debito tributario scaturito dalle fatture presumibilmente false si collocava ben al di sotto dei 500.000 euro, mentre la confisca è intervenuta su beni per un valore di molto superiore all'imposta evasa, e cioè per più di 3.000.000 di euro. Analogo vizio viene eccepito quanto alla confisca allargata ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, poiché l'ingiusto profitto per i reati commessi è stato soltanto di qualche migliaio di euro, e nei confronti di SILVANI questa S.C. ha annullato senza rinvio la misura di prevenzione patrimoniale, in coerenza con la sentenza n. 24/2019 della CORTE costituzionale, in difetto di pericolosità generica: manca pertanto il medesimo presupposto, unitamente all'aver generato profitti illeciti, sul quale si basa la confisca allargata. 9. Col diciottesimo e ultimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. Censura la mancata presa d'atto da parte della CORTEbresciana della prescrizione intervenuta, già prima della sentenza di appello, per i reati di cui alle imputazioni 2), 7) e 8). Deduce inoltre la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza in ordine ai capi 3), 5), 9), 10) e 14).[OSCURATO:PERSONA] 1. Affrontando anzitutto le questioni proposte dal ricorrente in via generale, con riferimento a tutti gli episodi di estorsione, consumata e tentata, in ordine ai quali è intervenuta la condanna nei gradi di merito, va preso atto che la CORTEbresciana ha certamente tenuto in considerazione la memoria difensiva recante la data del 30/03/2021, depositata all'udienza del 23/04/2021, espressamente menzionata e sintetizzata nei contenuti a fg. 24 della sentenza impugnata. Con motivazione congrua e coerente, il Collegio di appello ha replicato alle deduzioni del ricorrente rilevando la confusione da costui operata fra la liceità dello strumento giuridico del ricorso al giudice civile, l'uso illecito che egli ne ha fatto e gli effetti prodotti, incoerenti con l'uso corretto della giurisdizione. Costituisce costante e condiviso orientamento di questa S.C. che si ha intimidazione illegittima, idonea come tale ad integrare il delitto di estorsione, quando una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità sia rivolta non già con l'intenzione di esercitare un diritto, bensì al fine di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'"an" o nel "quantum"; ovvero quando, pur correlandosi a un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, si realizzi per suo tramite un distorto e abusivo esercizio per il conseguimento di scopi "contra jus", dovendosi valutare sia l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l'eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Cass. sez. 2, sent. n. 17574 del 21/03/2013 dep. 17/04/2013 Rv. 256219; sez. 2, sent. n. 34242 dell'11/07/2018 dep. 20/07/2018 Rv. 273542). La CORTE territoriale ha aggiunto che le pretese giudiziali, ovvero la prospettazione di azioni giudiziarie, hanno costituito esse lo strumento di consumazione o di tentativo di estorsione, in quanto strutturalmente estranee ai rapporti giuridici sui quali l'azione era stata avviata: le richieste rivolte da SILVANI alle varie persone offese, tese a ottenere la duplicazione, o comunque un di più, rispetto a pagamenti già da esse onorati, non avevano tratto giustificazione, come ha spiegato la CORTE, nei singoli rapporti sottostanti, ma avevano puntato alla soddisfazioni di vantaggi ulteriori, e illegittimi. Né è ravvisabile l'ipotesi della truffa, invece dell'estorsione, perché - così correttamente argomenta il Giudice di appello - la prima avrebbe potuto configurarsi se la condotta del ricorrente fosse coincisa con la falsificazione della documentazione fiscale e la conseguente sollecitazione al pagamento ai presunti debitori; nella specie invece la condotta è proseguita, oltrepassando il confine dell'istanza di corrispettivi non dovuti con strumenti fraudolenti, e trascendendo invece nella intimidazione: e questa è consistita nella minaccia di intraprendere azioni legali, o - oltre - anche nell'azione giudiziaria, e in taluni casi nell'avvio di azioni esecutive. 2. Tale costruzione argomentativa è ben radicata nell'esegesi di questa S.C., secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 48733 del 29/11/2012 dep.17/12/2012 Rv. 253844 imputato Parvez) "integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie - nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti - al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta". In questo giudizio la questione di diritto posta dal ricorrente è, come nel precedente appena ricordato, esattamente quella se la prospettazione ad apparenti debitori - in caso di mancato pagamento dell'importo indebitamente richiesto, e indicato in un documento precedentemente falsificato - di "procedere secondo legge". o di esperire la procedura ingiuntiva, ovvero la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, sia da considerarsi minacciosa. Se la minaccia idonea a integrare gli estremi dell'estorsione (o della tentata estorsione) consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente, la condotta minacciosa deve causare un doppio evento: la coartazione della volontà della vittima e la disposizione patrimoniale. Nella sentenza appena citata si precisa, con argomentazioni cui questo Collegio aderisce, che "l'esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo - quali indubbiamente sono il concreto esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative - non presentano, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l'astratta configurabilità del delitto di estorsione: infatti, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi, le suddette condotte sono esclusivamente dirette alla legittima realizzazione di un diritto proprio dell'agente. Tuttavia, se l'esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest'ultima, poiché non trova alcuna giuridica giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare". 3. In tal senso il Giudice di legittimità si era espresso anche con Cass.16618/2003 Rv. 224399; ne deriva che "non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di un'azione giudiziaria deve essere considerata come minaccia: è tale solo quella che è finalizzata a conseguire un profitto ulteriore ed ingiusto, in quanto il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di esercitarlo è da individuarsi proprio nell'ingiustizia del profitto che si intende realizzare. In tale prospettiva, è indubbio che una richiesta del tutto sproporzionata ed eccessiva della quale l'agente sia consapevole, possa essere sintomatica dell'intenzione di conseguire un ingiusto profitto, come ha statuito questa Corte di legittimità secondo la quale 'la richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o consumato, di estorsione quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione': Cass. 273/1970 Rv. 115339; Cass. 7380/1986 riv 173383 ha ribadito che 'la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme ben diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale, che si rivela ingiusta quando la utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l'agente sia consapevole'. Pertanto, si può affermare che il concreto esercizio di un'azione esecutiva oppure la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di un'azione esecutiva costituiscano una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione alle due seguenti condizioni: a) la minaccia dev'essere finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si abbia diritto; b) l'agente dev'essere consapevole dell'illegittimità o della pretestuosità della propria condotta, anche se l'illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale". È proprio quanto avvenuto nel caso in esame, per quel che si esporrà nella disamina dei singoli motivi di ricorso. 4. L'orientamento appena ripreso ha trovato conferma nella sentenza della stessa Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013 (dep.05/09/2013 Rv. 256874 - 01 imputati Braccini e altri), secondo cui "in tema di estorsione, la minaccia di adire I le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'ad 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia" (conf. Sez. 6 sentenza n. 47895 del 19/06/2014 dep.19/11/2014 Rv. 261217 - 01 imputato Vasta; Sez. 2 sentenza n. 17574 del 21/03/2013 dep. 17/04/2013 Rv. 256219 - 01 imputati Conti e altro; Sez. 2 sentenza n. 34242 del 11/07/2018 dep. 20/07/2018 Rv. 273542 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri). Non può pertanto condividersi la tesi difensiva per la quale l'annuncio di iniziative giudiziarie, per quanto strumentale, non potrebbe mai dare luogo a una minaccia penalmente rilevante, perché l'eventuale soccombenza in quei giudizi sarebbe conseguenza della decisione giudiziale, e non una evenienza sfavorevole controllata dall'agente, e perché la legge prevede comunque rimedi contro azioni strumentali e avventate. Che un'azione giudiziale possa in ipotesi essere respinta non esclude che la stessa instaurazione del processo comporti effetti svantaggiosi per l'interessato. D'altronde, come si è detto, allorché l'azione sia prospettata allo scopo di ottenere un risultato diverso da quello corrispondente all'ipotetico provvedimento giudiziale di condanna, ciò che rileva non è il fondamento dell'azione medesima, ma il suo strumentale utilizzo, quale mezzo di coartazione dell'altrui volontà. La richiesta, per es., del pagamento di interessi o di somme non dovute, anche in forza del carattere illegittimo della relativa pattuizione - si pensi a titoli ottenuti a garanzia di prestiti usurari -, o la stessa pretesa del rilascio di titoli esecutivi o ricognizioni di debito, in relazione a somme non costituenti l'oggetto del rapporto obbligatorio cui potrebbe riferirsi l'azione giudiziaria, costituisce, nel concorso delle ulteriori condizioni, una condotta estorsiva (cf. in proposito, Sez. 2 sentenza n. 41481 del 29/09/2009, rv. 244941). Ne segue che la riferibilità al giudice della "responsabilità" per la eventuale soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio è argomento da disattendere, poiché rileva non già l'azione giudiziaria (con l'esito che le si può connettere), bensì la prospettazione del relativo atto di esercizio: le conseguenze dell'azione costituiscono un mezzo di illecita pressione sulla volontà del soggetto passivo, una volta accertata l'ingiustizia del vantaggio perseguito. In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza evocata dal ricorrente, poiché essa chiarisce che l'attuazione della minaccia di agire giudizialmente costituisce elemento estraneo all'integrazione della fattispecie, la quale invece si realizza proprio a causa della "prospettazione di un'azione civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia" (Sez. 6, Sentenza n. 5300 del 12/01/2011, rv. 249475, ampiamente riportata negli scritti difensivi). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, riguardante l'estorsione consumata in danno di PRIA Lucia (capo 2): mentre sul piano del diritto il ricorso ripropone la censura di carattere generale in ordine al carattere manipolativo, e non costrittivo, dell'azione dell'imputato - sulla quale si rinvia a quanto appena illustrato -, nel merito esso sottolinea come il Giudice civile, esaminando la medesima documentazione agli atti del presente giudizio, avesse concluso per una duplicità di fornitura, cioè per infissi consegnati sia a PRIA sia a COFER s.r.I., cioè all'azienda della quale era titolare il coniuge della persona offesa, COSIMO Raffaele. Va in proposito rilevato - e questo vale anche per le altre imputazioni di estorsione, consumata e tentata, tranne le precisazioni che si faranno di volta in volta - come la ricostruzione dei fatti è stata effettuata in modo conforme dalle pronunce dei due gradi di merito. Il consolidato orientamento della S.C., condiviso da questa Collegio, ritiene che "in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va (...) ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 10dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)". (...) "in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado". 6. A fronte di una motivazione - quella della CORTE - che, in coerenza con quanto accertato dal TRIBUNALE, e richiamandone espressamente la pronuncia, ha confermato l'affermazione della responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese e della documentazione acquisita, il ricorso limita la censura a quanto sancito dal Giudice civile. La pronuncia di appello riprende in proposito ai fg. 26 e 27 la dettagliata ricostruzione contenuta nella sentenza del TRIBUNALE, con la cui precisa articolazione il ricorso ha omesso di confrontarsi. Essa ha così ricordato: • la sottoscrizione nel 2001 da parte di PRIA con SILVANI di un contratto per la fornitura e la posa in opera di otto porte per l'importo complessivo di £ 23 milioni, oltre Iva, rispetto al quale la contraente aveva versato una caparra di £ 2 milioni e un saldo per il resto, quest'ultimo a mezzo di due assegni firmato dal marito COSIMO Raffaele, nel 2002; • la richiesta di pagamento del saldo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 e il successivo decreto ingiuntivo ottenuto dal TRIBUNALE di LODI nel 2012, cui la persona offesa non era stata in grado di opporre alcunché, perché era scaduto il termine di conservazione in banca della relativa documentazione; • il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato, in sede di perquisizione, della copia degli assegni a firma COSIMO Raffaele pagati nel 2002, unitamente alla predisposizione di fatture false per coprire la vantata doppia fornitura, a PRIA e a COFER s.r.l.; • le ragioni dettagliate e documentali per le quali doveva escludersi la medesima doppia fornitura. Tali ragioni non hanno trovato alcuna puntuale contestazione da parte del ricorrente, che non è andato oltre il rinvio a quanto deciso dal Giudice civile, i cui provvedimenti erano stati con tutta evidenza condizionati dalla artefatta documentazione da lui prodotta. 7. Manifestamente infondato per analoghe ragioni è il terzo motivo riguardante l'estorsione consumata in danno di GALMOZZI Lorenza (capo 4). Ferma restando la censura in diritto, in fatto la tesi difensiva è che difetterebbe l'ingiustizia del profitto, poiché SILVANI aveva inviato due solleciti e poi depositato un decreto ingiuntivo, e GALMOZZI aveva dimostrato di aver pagato la somma di 4.000 euro: per questo il ricorrente aveva ridotto la propria pretesa. La pronuncia di appello ha ripreso in proposito ai fg. 32 e 33 la ricostruzione contenuta nella sentenza del TRIBUNALE, con la cui precisa articolazione il ricorso ha omesso di confrontarsi; ha così ricordato che non su iniziativa di GALMOZZI, bensì a seguito della perquisizione effettuata a SILVANI, è emerso che: • un contratto per la fornitura e la posa in opera di infissi era stato concluso tra persona offesa e imputato nel 2003 per l'importo complessivo di 7.400 euro, oltre Iva, rispetto al quale la contraente aveva versato una caparra di 1.000 euro e un saldo per il resto, con un assegno e a mezzo contanti; • nella disponibilità dell'imputato vi era un 'carteggio Galmozzi' che riportava il saldo avvenuto per l'intero importo; • la richiesta di pagamento del saldo era avvenuta da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 per oltre 9.600 euro, ed era stati seguito dal decreto ingiuntivo ottenuto dal TRIBUNALE di CREMA nel 2013, e da una transazione con la consegna da parte della presunta debitrice di 16 assegni post datati con scadenza mensile. La CORTE ha quindi illustrato le ragioni dettagliate per le quali doveva disattendersi l'atto di appello, fondandole sulla documentazione rinvenuta in possesso dell'imputato, tale da rendere certo l'originario completo pagamento: neanche esse hanno trovato contestazione da parte del ricorrente, che non ha affrontato il tema dell'annotazione da lui conservata dell'avvenuto originario saldo del credito. 8. Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo, riguardante l'estorsione consumata in danno di DENDENA Gianfranco, (capo 12) e la calunnia in danno di ALBERGONI Bruno (capo 13). A fronte della tesi difensiva secondo cui DENDENA, che si era opposto a un decreto ingiuntivo a lui notificato dall'imputato per l'importo di 10.000 euro, ma poi aveva accettato la sentenza del Giudice civile di primo grado, dal quale pure era venuto fuori in parte soccombente, la pronuncia di appello ha ripreso la ricostruzione contenuta nella sentenza del TRIBUNALE ai fg. 46 e 47, con la cui precisa articolazione il ricorso ha omesso di confrontarsi; ha così ricordato che: • un contratto per la fornitura e la posa in opera di infissi era stato concluso nel 2002 tra la persona offesa e l'imputato per l'importo complessivo di 12.500 euro, oltre Iva, rispetto al quale il contraente aveva versato una caparra di 2.500 euro e successivi pagamenti fino al saldo, senza che ciò fosse tuttavia documentato;• la richiesta di pagamento del saldo era avvenuta da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 con due distinte istanze di emissione di decreti ingiuntivi l'uno per 10.000 euro, e l'altro per poco meno di 13.000 euro, era stato seguito dal decreto ingiuntivo ottenuto dal TRIBUNALE di CREMA nel 2011 e da una sentenza del medesimo ufficio giudiziario, il cui esito era stato il pagamento da parte della vittima di quasi 11.000 euro a mezzo assegni post datati; • nella disponibilità dell'imputato, accertata a seguito di perquisizione, era stata rinvenuta documentazione che riportava il nominativo di DENDENA col riferimento a una fattura, che si riteneva fittiziamente predisposta a fondamento del credito, risalente al 2004; • nelle controversie civili ALBERGONI, sentito come testimone, aveva reso dichiarazioni circa l'avvenuta effettuazione da parte di DENDENA dei pagamenti originari, poi pretesi nuovamente dal ricorrente, era stato ritenuto credibile nella medesima sede civile, eppure era stato da SILVANI denunciato per falsa testimonianza, e questo fondava la condanna anche per calunnia, avendo l'imputato piena consapevolezza dei versamenti già avvenuti. 9. Manifestamente infondato è il quinto motivo, riferito all'imputazione sub 5), costituente estorsione tentata, in ordine al quale il ricorrente pone una ulteriore premessa di carattere generale, tesa a qualificare non punibili ai sensi dell'art.56 co. 3 cod. pen. tutte le condotte per le quali nei gradi di merito è stata affermata la colpevolezza a titolo di tentativo. Va detto in proposito, come la CORTE bresciana ha correttamente osservato, e ferme restando più specifiche valutazioni riguardanti ciascuna singola imputazione, in coerenza con l'orientamento di questa S.C. prima esposto, che il mancato avvio dell'azione giudiziaria civile, a differenza di quanto accaduto per le estorsioni consumate, ben può qualificarsi in termini di estorsione tentata se è mancato quell'ultimo segmento di condotta, ma non anche, e anzi si sono pienamente realizzati, i solleciti di pagamento, accompagnati dalla predisposizione della documentazione fiscale fittizia e dalla prospettazione del ricorso al giudice per ottenere quanto preteso, costituenti atti idonei inequivocamente orientati a costringere al pagamento indebito attraverso la prospettazione dell'azione giudiziaria. Una dinamica quale quella descritta si è sviluppata ai danni di: • MIOR Luigi (capo 5, quinto motivo), a fronte di una originaria fornitura nel 2001 per £ 16 milioni, Iva esclusa, interamente saldata, cui SILVANI non si era limitato a inviare due solleciti di corresponsione di denaro nel 2010, ma aveva altresì annunciato che il diniego dell'ulteriore pagamento da parte del presunto debitore avrebbe comportato l'avvio dell'azione civile;• GIUFFRIDA Salvatore (capo 7, sesto motivo), a fronte di una originaria fornitura nel 2003 per 1.300 euro, Iva esclusa, interamente saldata come da documentazione rinvenuta in sede di perquisizione, pagamento duplicato per il quale era stata predisposta anche una falsa fattura di pari importo; • CAIZZI Benito (capo 8, settimo motivo), a fronte di una originaria fornitura nel 2002 per 2.582 euro, Iva esclusa, interamente saldata nel medesimo anno come da documentazione rinvenuta in sede di perquisizione. È una vicenda rispetto alla quale il ricorrente sottolinea che CAIZZI, ricevuto il sollecito di pagamento, aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, con la trasmissione attraverso il proprio avvocato delle matrici degli assegni a esso relativi, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato che così era tutto chiarito e la faccenda poteva considerarsi chiusa. Per questa imputazione, come per la precedente, deve ritenersi interamente decorso il termine di prescrizione, già prima della sentenza di appello, alla data del 17/12/2016, né sussistono ragioni evidenti per l'applicazione dell'art. 129 co. 2 cod. proc. pen.; • CASTRONOVO Salvatore (capo 14, ottavo motivo) e NOTAROBERTO Mario (capo 15, ottavo motivo), in ordine alle quali le censure riguardano esclusivamente l'assenza di una condotta coercitiva, se pure rimasta allo stadio del tentativo, sulle quali valgono le considerazioni di ordine generale prima sintetizzate, e non si estendono a contestazioni in fatto, così condividendo la compiuta ricostruzione operata dai Giudici del merito. Nessuno dei due illeciti è estinto per prescrizione, poiché per quello di cui al capo 14 il termine è decorso dopo la sentenza di appello, il 10/08/2021, e per quello di cui al capo 15 deve ancora decorrere, al 31/12/2022. 10. Analoga valutazione attiene al gruppo di motivi dal decimo al quattordicesimo, che riguarda estorsioni tentate, in ordine alle quali SILVANI aveva intrapreso l'azione giudiziaria, ma non anche l'azione esecutiva. Deve ritenersi estinto per prescrizione il reato di cui al capo 2) - tentata estorsione ai danni di RIBOLI [OSCURATO:PERSONA] -, essendo il relativo termine decorso il 27/02/2021, prima della sentenza di appello. In relazione agli altri similari illeciti vale, ancora di più che per il precedente insieme di estorsioni tentate, la correttezza della valutazione sulla sussistenza del tentativo di estorsione, poiché per essi l'idoneità della condotta a costringere a indebiti versamenti di denaro era stata in qualche modo rafforzata dal ricorso all'autorità giudiziaria, e non completata, altrimenti gli illeciti si sarebbero dovuti ritenere consumati. Così sono manifestamente infondate le censure riguardanti i reati:• di cui all'imputazione sub 3) - tentata estorsione ai danni di NEGRO Franco (decimo motivo) - perché, posto che il reato non è estinto per prescrizione (il termine decorre il 10/03/2023), NEGRO non aveva ricevuto alcuna lettera di diffida, ma gli era stato notificato il decreto ingiuntivo, fondato su documentazione falsa, nel che è consistita la condotta illecita, non portata a compimento perché il TRIBUNALE di CREMONA aveva disatteso le pretese del ricorrente; • di cui all'imputazione sub 6) - tentata estorsione ai danni di TAMBINI Lorenzo (undicesimo motivo) - perché la persona offesa aveva dimostrato il pagamento attraverso bonifici bancari, e quindi la pretestuosità delle richieste oltre il limite di quanto pattuito nel contratto; • di cui all'imputazione sub 9) - tentata estorsione ai danni di SIMONI Giuseppe (dodicesimo motivo) - perché, posto che il reato non è estinto per prescrizione (il termine decorre il 20/08/2023, in relazione all'accordo transattivo concluso il 9/04/2015), la persona offesa aveva dimostrato il pagamento attraverso bonifici bancari, e quindi le richieste erano pretestuose oltre il limite di quanto pattuito nel contratto; • di cui all'imputazione sub 10) - tentata estorsione ai danni di LIVRAGHI Angelo (tredicesimo motivo) - perché, posto che il reato non è estinto per prescrizione (il termine decorre il 9/11/2024, correlandosi alla data della sentenza di appello in sede civile, il 29/96/2016, a fronte di una diffida inviata nel maggio 2010, e di un decreto ingiuntivo notificato nel 2012), correttamente la CORTE bresciana, in coerenza col GUP, ha negato rilievo alla pronuncia in favore di SILVANI nella controversia civile in grado di appello a MILANO, poiché tale Giudice non aveva a disposizione gli elementi poi acquisiti in sede penale, comprovanti l'avvenuto iniziale integrale pagamento da parte di LIVRAGHI; • di cui all'imputazione sub 11) - tentata estorsione ai danni di CIGOLINI Pietro (quattordicesimo motivo) -, poiché la tesi che, avendo costui pagato in contanti, non era chiara con esattezza l'entità dell'importo ricevuto è contraddetta dalla richiesta che SILVANI ha presentato di rientrare per l'intero. 11. Manifestamente infondato è il quindicesimo motivo del ricorso, che fa riferimento all'imputazione sub 21), e nega la sussistenza del reato di cui all'art. 11 d. Lgs. n. 74/2000, intanto quanto all'elemento soggettivo. La tesi difensiva è che le condotte propedeutiche alla consumazione di esso sarebbero state antecedenti non soltanto all'avvio della procedura di riscossione delle imposte, bensì pure al sorgere del debito con l'erario: e questo perché già prima del 2004 i beni non appartenevano più all'imputato. Futurinvest era stata creata nel 2000, e quell'anno SILVANI aveva a essa conferiti i beni anzidetti; Futurinvest era stata a sua volta acquistata dalla società lussemburghese W.I.B. prima del 2004. La conclusione sarebbe che le opzioni societarie riferibili alle altre società non potevano assumere rilievo semplicemente perché dal 2004, cioè da quando era sorto il debito tributario con l'emissione delle fatture, il concessionario per la riscossione non avrebbe potuto fare affidamento su tali beni immobili, che da tempo non erano più nella disponibilità del ricorrente. Ai fg. 54 e ss. la pronuncia di appello ha congruamente e logicamente replicato a tale argomentazione, e ha descritto, quanto a ciascuna delle società cui il ricorrente appare aver trasferito beni, le ragioni per le quali i beni medesimi sono di fatto rimasti nella disponibilità di SILVANI: dalla descrizione del profilo della persona titolare della sede legale di Futurinvest s.r.l. al contenuto delle intercettazioni telefoniche dai verbali di assemblee condominiali alle dichiarazioni testimoniali; così pure per Euroinvest s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Sageco s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] building s.r.l. e SAIA s.r.I., per ciascuna delle quali la motivazione ha identificato in modo puntuale le ragioni della attuabilità di fatto dei beni all'imputato, senza che a ciò sia seguita nel ricorso la puntuale contestazione di ciascuno dei passaggi argomentativi. 12. Dimostrata l'infondatezza della tesi della CORTE bresciana in ordine alla dismissione dei beni da parte di SILVANI in epoca antecedente al sorgere del debito erariale, essa ha aggiunto, quali dati rilevanti ai fini del dolo: • la sicura conoscenza di SILVANI di quanto accertato a suo carico, avendo egli ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali, • una prima consistente evasione di imposta rilevata nei sui confronti già nel 2001, cui hanno fatto seguito le cessioni di beni prima menzionate, • la mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi a partire dal 2009. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha dato risposta all'argomento costituito dall'avere il ricorrente aderito al c.d. condono tombale, negli anni successivi alla verifica fiscale (2002-03), spiegando che ciò non era idoneo a rendere lecite condotte consumate negli anni successivi. Tanto suggestiva quanto non condivisibile, proprio alla stregua della condotta appena riassunta, è l'ulteriore argomentazione difensiva, sì che il patrimonio immobiliare sarebbe addirittura cresciuto: il dato obiettivo, ammesso anche da tale ragionamento, è che i beni sono stati sottratti dalla formale intestazione in capo a SILVANI e quindi, con riferimento alla esposizione di costui nei confronti dell'erario, vi era stato il tentativo di precluderne la sottoposizione alla procedura esecutiva.Va ricordato sul punto il consolidato orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 3 sentenza n. 10763 del 12/02/2021 dep. 19/03/2021 Rv. 281329 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui "nel reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, ricorre anche laddove l'atto simulato o fraudolento sia compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva". 13. Il reato non può ritenersi estinto per prescrizione poiché, pur trattandosi di un illecito fiscale per il quale non opera l'aumento massimo del relativo termine pari a un terzo (tale regime vale per gli illeciti fino all'ad 10 d. Igs. n. 74/2000, ma non per quelli di cui all'art. 11), e quindi operando il termine massimo di 7 anni e 6 mesi di reclusione, una parte significativa delle condotte descritte alle imputazioni da 17) a 20), riprese dall'imputazione sub 21, risulta commessa da novembre 2013 a gennaio 2014: il termine conclusivo della prescrizione va pertanto oltre la data della pronuncia di appello. Ai fini della prescrizione non è configurabile un frazionamento delle condotte poiché (cf. Sez. 3sentenza n. 28457 del 28/04/2021 dep. 22/07/2021 Rv. 281594 - 01 imputato Giordano) "il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che (...) il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il momento di cessazione della consumazione del reato". 14. Manifestamente infondato è il sedicesimo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, in particolare quanto alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché in primo grado il GUP aveva quantificato la pena base in 6 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alla multa, andando quindi 4 mesi oltre il limite minimo previsto all'epoca per l'estorsione aggravata dalle più persone riunite. Poiché però in appello l'aggravante è stata esclusa, ad avviso della difesa la CORTEterritoriale avrebbe violato il divieto di riformatio in pejus poiché aveva assunto come pena base 6 anni di reclusione, quando il minimo edittale era di 5 anni, corrispondente all'ipotesi non aggravata.Questa tesi è contraddetta dalla condivisa e prevalente esegesi di questa S.C., secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 33563 del 14/07/2016 dep. 01/08/2016 Rv. 267858 - 01 imputato Canzonieri), non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta" (in termini conformi Sez. 5 sentenza n. 1281 del 12/11/2018 dep. 11/01/2019 Rv. 274390 - 01 imputato Melone; Sez. 5 sentenza n. 15130 del 03/03/2020 dep. 14/05/2020 Rv. 279086 - 02 imputato [OSCURATO:PERSONA]: "il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta"). Non si aderisce pertanto a quanto prospettato dal PROCURATORE GENERALEnelle sue conclusioni orali, in favore di tale specifico motivo del ricorso. Posto che l'orientamento prima illustrato è dominante, il precedente menzionato dal rappresentante della pubblica accusa, e cioè Sez. 1 sentenza n. 37985 del 08/06/2021 (dep. 22/10/2021 Rv. 282145-01 imputato Cavallo), riguarda il caso - ritenuto di "reformatio in peius", e pertanto censurato - del "giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applichi per la residua un aumento sulla pena base in misura legale ma superiore a quello ritenuto dal primo giudice, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore". Nello specifico il giudice di appello "sulla pena base del reato di tentato omicidio, rideterminata per effetto della esclusione della aggravante della premeditazione, aveva applicato un aumento per la recidiva qualificata superiore a quello del giudice di primo grado". Si tratta, con tutta evidenza, di un precedente che non ha pertinenza con la vicenda in esame. Altrettanto manifestamente infondate sono le censure di carenza di motivazione riguardanti: • il diniego delle attenuanti generiche: la motivazione è, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, congrua e diffusa. Si rinvia in proposito a quanto esposto al fg. 74 della decisione, allorché il Collegio di appello ha rimarcato la gravità del comportamento tenuto e l'intensità del dolo manifestata, con condotte omologhe poste in essere in modo sistematico ai danni di più persone;l'aumento a titolo di continuazione, dettagliato per ogni imputazione, peraltro con un significativo decremento sanzionatorio rispetto alla sentenza di primo grado. 15. Manifestamente infondato è il diciassettesimo motivo, riguardante la confisca, col quale l'imputato censura la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il debito tributario derivante dalle fatture false era da quantificare al di sotto dei 500.000 euro, mentre la confisca avrebbe colpito beni per un valore largamente superiore all'imposta evasa, cioè per più di 3.000.000 di euro. Dalla motivazione congrua e coerente resa sul punto dalla CORTE territoriale, che si salda con quanto già sancito dal GUP e con i consolidati orientamenti in diritto espressi da questa S.C., emerge come, con riferimento alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000: • non sia in constatazione il debito con l'Erario, rinveniente dalle iscrizioni a ruolo per gli anni anni 2005-2011, • la giustificazione fornita da SILVANI dell'intento, che egli sostiene di aver avuto attraverso la condotta seguita, di sottrarre le proprie sostanze alle pretese creditorie degli istituti di credito, non si pone in alternativa allo scopo di rendere inefficace la riscossione coattiva da parte dell'Erario, ma se mai concorre con essa, • la presunta mancata notifica della cartella esattoriale per l'anno 2008 di importo pari a circa 340.000 euro non incide sul reato fiscale, che resta di pericolo, e quindi prescinde da una esecuzione esattoriale in atto, • i debiti dell'imputato verso il fisco non appaiono estinti per prescrizione per la ragione che non sarebbero stati notificati. La sentenza impugnata ha indicato con precisione gli elementi identificativi delle medesime notifiche delle cartelle esattoriali rinviando a schemi riassuntivi di esse, contenuti agli atti, senza incontrare replica alcuna nel ricorso, • lo stesso SILVANI nel motivo in esame si è limitato alla generica contestazione di una quantificazione che non avrebbe superato i 500.000 euro, senza tuttavia addurre alcuna specificazione in tal senso, • il ricorrente non solo non ha presentato per più annualità dichiarazioni dei redditi, ma ha anzi mostrato un tenore di vita elevato e ha costituito all'estero cospicue provviste finanziarie (un conto corrente in Svizzera col saldo attivo di 100.000 euro), • il profitto da lui realizzato non coincide con l'entità del tributo evaso, ma deve estendersi al valore dei beni fraudolentemente sottratti alla soddisfazione del credito erariale, secondo il condiviso e costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 5 sentenza n. 32018 del 14/03/2019 dep. 18/07/2019 Rv. 277251 imputata Lascarache), secondo cui "il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (...) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto". • irrilevante è che al ricorrente non sia stata applicata la pur richiesta misura di prevenzione, poiché i presupposti di essa sono ben differenti rispetto a quelli della confisca in esame. Parimenti priva di rilievo è che il profitto delle estorsioni sia stato di qualche migliaio di euro, e non legittimi una confisca di importo così elevato quale quella disposta in sede di merito, dal momento che il danno derivante da una estorsione non coincide con la somma che ne costituisce l'eventuale compendio. 16. E' infine solo parzialmente fondato il diciottesimo e ultimo motivo, poiché, come già rilevato, i reati di cui alle imputazioni 2), 7) e 8) sono estinti per prescrizione, intervenuta prima della pronuncia di appello. Per i capi 5 e 21 la prescrizione è invece decorsa dopo il giudizio di appello, e non rileva, poiché i motivi del ricorso a essi relativi sono stati ritenuti manifestamente infondati, e quindi per essi il ricorso è inammissibile. Per il calcolo della prescrizione, considerato che la sentenza di appello è stata pronunciata il 23/04/2021, va ricordato che, quanto alle disposizioni in vigore all'epoca dei fatti, il termine massimo di prescrizione per l'estorsione non aggravata è di 12 anni e 6 mesi (tenendo conto che la pena massima è di 10 anni di reclusione, e che essa va aumentata di 1/4) e per l'estorsione tentata di 8 anni 4 mesi e 11 giorni (tenendo conto che la pena massima, con la riduzione di 1/3 ex 56 cod. pen. è di 6 anni 8 mesi e 3 giorni). Questo vuol dire, seguendo la numerazione delle imputazioni, che il termine delle prescrizione ha la seguente scadenza: 1. 9/10/27 2. 27/02/21 (prima della sentenza di appello) 3. 10/03/23 4. 3/04/27 5. 6/08/21 (dopo la sentenza di appello) 6. 31/07/23 7. 17/12/16 (prima della sentenza di appello) 8. 17/12/16 (prima della sentenza di appello) 9. 20/08/23 10. 9/11/24 11. 15/02/22 (dopo la sentenza di appello) 12. 4/12/27 13. 8/07/22 14. 10/08/21 (dopo la sentenza di appello) 15. 31/12/22 21. 2/07/21 (dopo la sentenza di appello). L'effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati sub 2), 7) e 8) è la riduzione della sanzione in misura pari a un mese 20 giorni di reclusione e 180 euro di multa. Infatti, l'aumento per continuazione per ogni imputazione di estorsione tentata è stato determinato in appello in 25 giorni recl. e 90 euro di multa: tale incremento va moltiplicato per tre, quanti sono i reati estinti, e diminuito di un terzo per il rito abbreviato. Sottraendo alla sanzione inflitta in appello, pari a 4 anni 10 mesi 10 giorni recl. e 3.040 euro di multa, la riduzione prima indicata, si ottiene la pena di 4 anni 8 mesi 20 giorni recl. e 2.860 euro di multa. Va aggiunta a carico del ricorrente la condanna alle spese sostenute in questo grado dalle parti civili costituite. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2-7-8 perché i reati sono estinti per prescrizione, e ridetermina la pena in a
Sentenza Cassazione n. 19680/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris