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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:401
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 giugno 2007 – Commissione / Portogallo (Causa C‑410/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/15/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)

2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione entro il termine impartito delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80, pag. 35) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 giugno 2007 – Commissione / Portogallo (Causa C‑410/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/15/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10) 2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione entro il termine impartito delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80, pag. 35) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva. La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris