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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27635/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56, 110, 624, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 122 cod. proc. pen. con riferimento alla procura rilasciata da SSC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], non è deducibile in sede di legittimità, ex art. 606 comma 30 cod. proc. pen., in quanto inedito, non essendo stato ritualmente proposto con i motivi di appello; peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato, dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "è valida, in quanto diretta ad attribuire il potere di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale, la procura speciale che conferisca al rappresentante di una società il potere di «promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale» in nome e per conto della stessa, atteso che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle 'regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno" (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Rv. 279195); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56, 110, 624, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 122 cod. proc. pen. con riferimento alla procura rilasciata da SSC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], non è deducibile in sede di legittimità, ex art. 606 comma 30 cod. proc. pen., in quanto inedito, non essendo stato ritualmente proposto con i motivi di appello; peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato, dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "è valida, in quanto diretta ad attribuire il potere di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale, la procura speciale che conferisca al rappresentante di una società il potere di «promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale» in nome e per conto della stessa, atteso che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle 'regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno" (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Rv. 279195); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris