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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36925/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina; avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 13/03/2023; nell'ambito del procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] compiuto dalla polizia di Stato in data 12 marzo 2023 per il reato di cui all'art.10, comma 2-bis e 2-quinquies del d.lgs.286/98, perché - in violazione del provvedimento di respingimento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emesso dal Questore di Agrigenti in data 17 marzo 2021, notificato in pari data, che prevedeva il divieto di reingresso sino al 18 marzo 2024 - egli era giunto al molo Norimberga del porto di Messina, a bordo della motovedetta della [OSCURATO:PERSONA] CP331 (in Messina il 12 marzo 2023).

Con la stessa ordinanza il Tribunale, però, ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla pubblica accusa nei confronti dell'indagato (divieto di dimora) ed ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt.449, comma 3, 558, comma 6, cod. proc. pen. e l'abnormità dell'atto processuale per indebita regressione del procedimento.

3. La difesa ha presentato memoria con la quale ha dedotto la inammissibilità del ricorso della pubblica accusa, sostenendo che - secondo Cass. n.2105/1998 - avverso il provvedimento con il quale il giudice restituisce gli atti al P.M. non è previsto mezzo di impugnazione dopo la convalida; in ogni caso osserva che l'atto impugnato non è abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve ricordarsi che è affetto dal vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, si è rilevato i che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

In particolare, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 hanno precisato che "l'abnormità funzionale, riscontrabile... nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice".

A tali ipotesi devono essere accostate quelle nelle quali il pubblico ministero sia costretto a porre in essere violazioni di legge nell'esercizio dell'azione penale, quali si realizzerebbero nel caso di specie, dal momento che l'art. 449, comma 4 prevede che si proceda a giudizio direttissimo, quando l'arresto in flagranza è stato convalidato, attraverso la presentazione dell'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto (e sempre che ciò non pregiudichi gravemente le indagini).

Il legislatore, in definitiva, prefigura un modo ordinario di esercizio dell'azione penale, che risponde ad esigenze di definizione del processo in tempi accelerati in considerazione delle specifiche modalità di accertamento del fatto penalmente rilevante.

Ne discende che l'abnormità, nel caso di specie, va colta nell'imposizione al Pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui all'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., di un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale, tenuto conto che la norma sopra citata non richiede affatto che l'imputato debba essere sottoposto a misura cautelare perché si proceda a giudizio direttissimo (Sez. 5 - , Sentenza n.34320 del 02/10/2020, Rv. 279976 01; Sez. 5, Sentenza n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, Rv. 268598 - 01). 3.Ne discende che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina; avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 13/03/2023; nell'ambito del procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] compiuto dalla polizia di Stato in data 12 marzo 2023 per il reato di cui all'art.10, comma 2-bis e 2-quinquies del d.lgs.286/98, perché - in violazione del provvedimento di respingimento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emesso dal Questore di Agrigenti in data 17 marzo 2021, notificato in pari data, che prevedeva il divieto di reingresso sino al 18 marzo 2024 - egli era giunto al molo Norimberga del porto di Messina, a bordo della motovedetta della [OSCURATO:PERSONA] CP331 (in Messina il 12 marzo 2023). Con la stessa ordinanza il Tribunale, però, ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla pubblica accusa nei confronti dell'indagato (divieto di dimora) ed ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt.449, comma 3, 558, comma 6, cod. proc. pen. e l'abnormità dell'atto processuale per indebita regressione del procedimento. 3. La difesa ha presentato memoria con la quale ha dedotto la inammissibilità del ricorso della pubblica accusa, sostenendo che - secondo Cass. n.2105/1998 - avverso il provvedimento con il quale il giudice restituisce gli atti al P.M. non è previsto mezzo di impugnazione dopo la convalida; in ogni caso osserva che l'atto impugnato non è abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve ricordarsi che è affetto dal vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è rilevato i che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In particolare, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 hanno precisato che "l'abnormità funzionale, riscontrabile... nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". A tali ipotesi devono essere accostate quelle nelle quali il pubblico ministero sia costretto a porre in essere violazioni di legge nell'esercizio dell'azione penale, quali si realizzerebbero nel caso di specie, dal momento che l'art. 449, comma 4 prevede che si proceda a giudizio direttissimo, quando l'arresto in flagranza è stato convalidato, attraverso la presentazione dell'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto (e sempre che ciò non pregiudichi gravemente le indagini). Il legislatore, in definitiva, prefigura un modo ordinario di esercizio dell'azione penale, che risponde ad esigenze di definizione del processo in tempi accelerati in considerazione delle specifiche modalità di accertamento del fatto penalmente rilevante. Ne discende che l'abnormità, nel caso di specie, va colta nell'imposizione al Pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui all'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., di un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale, tenuto conto che la norma sopra citata non richiede affatto che l'imputato debba essere sottoposto a misura cautelare perché si proceda a giudizio direttissimo (Sez. 5 - , Sentenza n.34320 del 02/10/2020, Rv. 279976 01; Sez. 5, Sentenza n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, Rv. 268598 - 01). 3.Ne discende che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il corso ulteriore. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Me
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