CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 1988
Cassazione n. 01793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1993 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. lette le note scritte della difesa, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi Ritenuto in fatto t 1. Con sentenza del 03/07/2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ad una serie di furti in abitazione (capi A, C, D) e ad un tèntato furto in abitazione (capo B). 2. Nell'interesse degli imputati vengono proposti distinti ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, con il quale si lamenta violazione dell'art. 56 cod. pen., con riguardo al reato di cui al capo B. Si osserva: a) che, secondo il giudice di primo grado, i due coimputati, dopo avere forzato le alette della persiana a protezione delle finestra posta al piano terreno dell'immobile, non avevano prelevato alcunché; b) che era evidente che, nel momento in cui i coimputati si erano determinati ad abbandonare il proposito criminoso, non erano a conoscenza che l'abitazione fosse disabitata e non contenesse alcun bene che potesse essere asportato; c) che non era emersa alcuna introduzione dei coimputati nell'immobile; d) che il riferimento della Corte territoriale all'assenza di «cose di valore» all'interno dell'abitazione, come fondamento della decisione dei coimputati, pur contrastando con la ricostruzione del giudice di primo grado, comunque dimostrava che l'evento non si era realizzato per volontà degli stessi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore. Considerato in diritto 1. Le doglianze espresse nei due ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla sentenza impugnata, in tema di reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01; successivamente, per l'affermazione dello stesso principio, v. Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170 - 0; con riferimento al furto, v. Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 0). Peraltro, del tutto coerentemente, la giurisprudenza di questa Corte, ha concluso nel senso che l'integrazione della desistenza volontaria, ex art. 56, comma terzo, cod. pen., richiede che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, t impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241595 - 01, la quale ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse). In tale cornice di riferimento, del tutto razionalmente, la Corte territoriale ha, per un verso, ritenuto non configurabile la desistenza a fronte di un tentativo ormai compiuto e, per altro verso, escluso la stessa sussistenza del necessario requisito della volontarietà, dal momento che la scelta dei primi è stata razionalmente ricondotta, attesa la serialità dei furti attribuiti ai due ricorrenti, all'assenza di beni utilmente sottraibili. Solo per completezza si aggiunge che non è ravvisabile alcun concreto contrasto ricostruttivo, tra le due decisioni, una ponendo l'accento sul fatto che l'immobile fosse disabitato, l'altra concentrandosi sull'assenza di beni che avrebbero potuto attrarre l'attenzione dei coimputati. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]