CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41420/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenutoche tutti i motivi di ricorso proposti non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello, e ivi puntualmente disattese (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), oltre che totalmente generici in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, logica ed argomentata in assenza di aporie e manifeste illogicità, e tanto meno di apparenza della soluzione proposta sulle singole censure, sicché le argomentazioni proposte si caratterizzano quale lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, in particolare, non ricorre omessa motivazione, né tanto meno una motivazione denunciata come meramente illogica e ancora apparente quanto alla affermazione di responsabilità, attesa la argomentazione logica e del tutto priva di aporie della Corte di appello (pag. 2 e seg. dove si è valorizzata la diretta riferibilità della carta poste pay al ricorrente, la pluralità di condotte simili poste in essere con tale carta, non denunciata smarrita o rubata nel medesimo periodo, il trasferimento delle somme ivi inviate ad altra carta sempre riferibile al ricorrente quale chiaro ed univoco indice del dolo del delitto ascritto); che ricorre una motivazione del tutto priva di aporie in ordine al trattamento sanzionatorio in assenza di qualsiasi forma di irragionevolezza, per come contestato dal ricorrente nei suoi diversi aspetti; che sono inammissibili le censure che mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); ritenutoche l’ultimo motivo di ricorso quanto alla omessa applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è totalmente generico ed aspecifico, avendo il ricorrente omesso il confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3 dove si è valorizzato il dato della non esiguità del danno patrimoniale e la particolare intensità del dolo, quale sintomo della particolare rilevanza del grado di colpevolezza del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così