CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 31946/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Bari il 18 febbraio 2025, che veniva presentato, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-10 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Bari, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infine, che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la proclività al crimine del condannato deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci