CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 06015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16122/2023 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25/B, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 91/2023 pubblicata il 01/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con la [OSCURATO:PERSONA] (la Bocconi). 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento e dichiarazione dell’illegittimità e/o infondatezza delle pretese creditorie di INPS ─ fatte valere per mezzo di avviso di addebito ─ in ordine al pagamento del contributo addizionale ASPI/NASPI di cui all’art. 2, commi 28 - 30, della legge n. 92/2012, sul presupposto della equiparazione fra le Università non statali riconosciute e le Università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, prescritta nell’art. 4 comma 8 della legge n. 243/1991. 3. Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla Bocconi. 4. La corte territoriale ha confermato la sentenza appellata, con richiamo ai suoi precedenti conformi ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’istituto previdenziale, con ricorso affidato a due motivi ai quali la Bocconi resiste con controricorso illustrato da memoria. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.2, co.1, d. lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3, e 3, co.3, d.l. n.87/18, conv. con modif. dalla l. n.161/18 e dell’art.4, co.8, l. n.243/91, per avere la Corte d’appello escluso l’obbligo contributivo addizionale in forza dell’art.4, co.8,l. n.243/91. 2. Con il secondo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.1, co.2, d. lgs. n. 165/01, per non avere la Corte d’appello accertato che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato cui si riferiva l’avviso di addebito fosse soggetto al regime del pubblico impiego contrattualizzato. 3. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a Cass. 20/05/2025 n.13519, che in controversia sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di causa ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di ricorso, sulla scorta degli argomenti che si condividono e di seguito si riportano: «L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenuto che la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributo addizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché concernerebbe sia la tipologia, sia la misura (base o addizionale) dell’assicurazione. Va subito detto che la norma risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non la successiva [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego e poi la [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego. Il contributo addizionale ASpI è stato introdotto riguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato, per i periodi contributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall’art.2, co.28, l. n.92/12, che esclude dal contributo addizionale le sole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29. Tra queste, alla lettera d), sono esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2 d.lgs. n.165/01, che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali; laddove nel caso di specie si tratta di università non statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione. Ebbene, è da ritenere che la l. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolare istituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; tale istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991. Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale. Il secondo motivo resta assorbito». 4. Le deduzioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso e nella memoria difensiva, seppure pregevoli, non scalfiscono il già ritenuto rapporto di genere a specie tra la disposizione (generale) dettata dall’art.4 comma 8 della legge n.423/1991 e le disposizioni (speciali) dettate in materia di contribuzione addizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce il nucleo essenziale della ratio decidendi. 5. P.Q.M secondo. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito. 6. Le spese dell’intero processo sono compensate perché l’orientamento si è consolidato dopo il deposito del ricorso introduttivo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.Compensa le spese di lite dell’intero processo Così