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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09302/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i.

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27.11.2018, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Corleone sino al 25.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della reiterazione della condotta e dei precedenti penali, il ricorso valorizza "l'intervenuta integrale ammissione dei fatti contestati, in uno con l'immediata restituzione agli aventi diritto di tutti i beni sottratti, la scelta del rito, la lieve offensività del fatto", e dunque propone argomenti di merito che non trovano riscontro nelle sentenze di merito e di cui non viene data nemmeno indicazione dei relativi elementi probatori; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente i qh(y li,g3T:5r1,c11, [OSCURATO:PERSONA] CL"--1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27.11.2018, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Corleone sino al 25.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della reiterazione della condotta e dei precedenti penali, il ricorso valorizza "l'intervenuta integrale ammissione dei fatti contestati, in uno con l'immediata restituzione agli aventi diritto di tutti i beni sottratti, la scelta del rito, la lieve offensività del fatto", e dunque propone argomenti di merito che non trovano riscontro nelle sentenze di merito e di cui non viene data nemmeno indicazione dei relativi elementi probatori; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente i qh(y li,g3T:5r1,c11, [OSCURATO:PERSONA] CL"--1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris