CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1999
Cassazione n. 45453/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1999 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA.€4,23t-e-a,Mscr3ite-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex artt. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 di reclusione ed euro 1800,00 di multa, previa applicazione delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, valutato l'episodio di cui al capo a) come il più grave ed aumentata la pena per gli episodi cui ai capi b), c) e d) (furti in abitazione, di cui tre consumati ed uno tentato). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputata, che ha dedotto la carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento relativamente al capo b. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. Difatti, detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo. A ciò si aggiunga che la diversa fisionomia del «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. — derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazioe (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica), comporta che le ipotesi l'annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264207 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere e