CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la prima doglianza, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato di trasporto abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, è manifestamente infondata, avendo la sentenza dato non illogicamente conto della non occasionalità della condotta (considerati i ripetuti trasporti nell'arco di diversi mesi) e della gravità del fatto (per l'entità complessiva dei rifiuti ed il fine di lucro dell'azione), così applicando correttamente la disciplina di riferimento, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare la valutazione di merito compiuta; Considerato che gli ulteriori profili di doglianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo il giudice d'appello valutato la congruità della pena irrogata in primo grado (peraltro nel minimo della pena alternativa detentiva) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con sufficiente e non illogica motivazione ed adeguata disamina delle eccezioni difensive (pag. 2), essendo del tutto generiche le contestazioni al proposito mosse in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7po [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi