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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23016/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8429/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

Gen- naro Durante, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaL.

Mantegazza, n. 24 , presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., in qualità di ente capofila del PIT4 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente e ricorrente incidentale – e R.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.–[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari n. 128/19 , depositata il 21 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di capogruppo del [OSCURATO:PERSONA] d'Imprese costituito con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., convenne in giudizio il Comune di Sant'Eramo in Colle, per sentirlo condannare al paga- mento della somma di Euro 318.467,51, oltre interessi, al rimborso degli oneri sostenuti per la garanzia fideiussoria ed al risarcimento dei danni ca- gionati dall'inadempimento di un contratto di appalto denominato «POR Pu- glia 2000-2006», stipulato il 5 maggio 200, ed avente ad oggetto la fornitura di servizi connessi con la realizzazione d'iniziative previste daiprogetti relativ i al settore agroalimentare e aquello del mobile imbottito a sostegno dei pro- cessi d'internazionalizzazione delle imprese del territorio della Murgia.

Si costituì il Comune, ed eccepì la mancata esecuzione di gran parte delle prestazioni dovute dall'attrice, riconoscendo di dovere esclusivamente l'im- porto di Euro 9.783,27.

Spiegarono intervento nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA], che resistette alla domanda, e l'[OSCURATO:PERSONA] in proprio, che chiese il riconoscimento in pro- prio favore dei diritti fatti valere dall'attrice.

1.1. Con ordinanza del 23 settembre 2013, emessa ai sensi dell'art. 186- quatercod. proc. civ., il Tribunale di Bari di accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 318.467,51, oltre IVA ed interessi ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza del 21 gennaio 2019 ha ride- terminato la somma dovuta in Euro 25.667,34.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto provata l'effettuazione soltanto di una parte delle prestazioni di cui il Comune aveva contestato l'e- secuzione, richiamando gli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio e la documentazione prodotta, rilevando che il c.t.u. aveva pun- tualmente risposto alle osservazioni formulate dal c.t. dell'attrice, ritenendo generiche le risultanzedelle prove testimoniali assunte, ed escludendo che la prova dell'integrale esecuzione delle prestazioni dovute dall'attrice fosse de- sumibile dalla mancata contestazione di quelle rese dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero potuto essere effettuate indipendentementeda esse.

Richiamato inoltre l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova, la Corte ha rilevato che il Comune si era legittimamente limitato ad eccepire l'inadempimento, mentre incom- beva all'attrice l'onere di fornire la prova di aver eseguito correttamente le proprie obbligazioni o di non averle potute effettuare per causa ad essa non imputabile.

Ha ritenuto infine irrilevante l'intervenuta pattuizione del corri- spettivo a corpo, osservando che il relativo importo doveva essere decurtato in proporzione alle attività non eseguite.

3. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- mune ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a un solo motivo, anch'esso illustrato con memoria.

Gli altri intimat i non hannosvolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 180 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'art. 1665 cod. civ. e dell'art. 5.2 del disciplinare di gara, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l'esecuzione delle presta- zioni pattuite, senza considerare che le stesse erano state puntualmente re- lazionate, rendicontate e documentate con i rapporti di avanzamento di atti- vità consegnati all'UfficioPIT, il quale li aveva ricevuti senza formulare riserve o contestazioni.

Aggiunge che il PIT non aveva sollevato alcuna contestazione neppure in ordine alle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali risulta- vano interdipendenti con quelle effettuate da essa attrice, riguardando l'or- ganizzazione di eventi a carattere unitario.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 cod. civ. e degli artt. 61 e 194 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver deciso la causa in base non già alle prove fornite dalle parti, ma alle valutazioni compiute dal c.t.u., in contrasto con il principio secondo cui la c.t.u. costituisce un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice, non utilizzabile per sollevare le parti dai rispettivi oneri probatori.

3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 195 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver aderito alle valutazioni compiute dal c.t.u., senza prendere in esame le osservazioni for- mulate dal c.t. di parte, e rilevando d'ufficio la mancata effettuazione di pre- stazioni la cui esecuzione non era stata contestata dal Comune.

4. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 195 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere l'interdipendenza delle prestazioni rese da essa attrice con quelle effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si è limitata ad aderire alle conclusioni del c.t.u., il quale non aveva fornito alcuna descrizione delle attività svolte dalle due imprese, ma aveva espresso una personale opinione.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo l'illegittimità delle contestazioni sollevate dal Comune in ordine alle modalità di rendicontazione, in quanto incompatibili con l'avvenuta pattuizione del corrispettivo a corpo, che ne escludeva la modificabilità in base alla verifica della qualità e quantità delle prestazioni rese.

6. Con l'unico motivodel ricorso incidentale, il Comune lamenta la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata per aver posto a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, senza tenere conto dell'accoglimento pressocché integrale dell'ap- pello, in virtù del quale esso appellante doveva considerarsi parte vittoriosa, o quanto meno della configurabilità di una soccombenza reciproca.

Aggiunge che, nella liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, la sentenza impugnata ha riconosciuto all'attrice una somma superiore ai valori medi pre- visti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, all'epoca vigente, nonché le spese della c.t.u., disposta d'ufficio e risultata vantaggiosa per l'attrice.

7. Il primo motivo, avente ad oggetto l'accettazione senza riserve delle prestazioni rese dalla ricorrente, è infondato.

Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provata l'effettuazione di parte delle prestazioni allegate dall'at- trice a sostegno della domanda di pagamento, reputando insufficiente, ai fini dell'accettazione delle stesse da parte del Comune, la mancata formulazione di contestazioni ad opera dell'Ufficio competente a seguito della ricezione dei rapporti di avanzamento dell'attività periodicamente trasmessi dall'appalta- trice.

In tema di appalto pubblico, non trova applicazione il principio sancito dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ., secondo cui la mancata formulazione di riserve da parte del committente al momento della consegna dell'opera o del servizio ne comporta l'accettazione, precludendo la facoltà di far valere suc- cessivamente difformità o vizi, fatta eccezioneper quelli non riconoscibili o taciuti in mala fede dall'appaltatore.

All'appalto pubblicoè infatti estraneo un momento della consegna, intesacome atto sostanzialmente unitario e ten- denzialmente istantaneo, che, facendo seguito all'ultimazione dei lavori, im- plichi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgenzadell'onere di una precisa formulazione di riserve (cfr. Cass., Sez.

I, 5/02/2016, n. 2307); è invece individuabile tutta una serie di atti che, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo(per l'appalto di servizi, nella verifica di conformità introdotta dallo rt. 120 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e recepita dall'art. 102 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), all'esito del quale soltanto prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale deca- denza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi (cfr. Cass., Sez.

I, 7/07/2011, n. 15013; 10/06/2004, n. 10992).

Il collaudo inte- gra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore in- torno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appal- tatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione(cfr. Cass., Sez.

I, 26/01/2011, n. 1832).

Prima di tale momento, non è quindi configurabile un'accettazione, neppure nell'ipotesi di pagamento delle rate di acconto, le quali devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrat- tualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento (nell'appalto di servizi, il rapporto di avanzamento dell'attività)(cfr. Cass., Sez.

I, 22/03/2023, n. 8255): la rata di saldo è d'al- tronde dovuta soltanto se e dopo che i lavori siano stati ultimati e sia stato effettuato il collaudo con esito positivo (ovvero sia scaduto il periodo entro cui il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito), ed il relativo pagamento ha carattere eventuale, essendo subordinato alla condizione che, effettuati i con- teggi conclusivi, sussistano ancora poste attive a favore dell'imprenditore, costituentiappunto il saldo del corrispettivo pattuito e non ancora versato in corso d'opera (cfr. Cass., Sez.

I, 16/05/2008, n. 12451; 29/07/2004, n. 14460).

8. È parimenti infondato il secondo motivo, riflettente la violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, avendo il Comune eccepito la mancata esecuzione di parte delle prestazioni previste dal con- tratto stipulato con l'attrice, incombesse a quest'ultima l'onere di provare di avere svolto esattamente il servizio concordato, mediante l'effettuazione per intero delle prestazioni enumerate nell'offerta tecnica allegata al contratto.

In tema d'inadempimento delle obbligazioni, questa Corte ha affermato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (nego- ziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estin- tivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, elo stesso cri- terio deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'a- dempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ecce- zione di inadempimento,risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempi- mento, esarà il creditore attore a dover dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione(cfr. Cass., Sez.

Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez.

III, 20/01/2015, n. 826; Cass., Sez.

I, 15/07/2011, n. 15659).

Tale orientamento, puntualmente richiamato dalla sentenza impugnata, ha trovato applicazione anche caso in cui sia dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma, come nella specie,il suo in- completo o inesatto adempimento, spettando al creditore istante la mera al- legazione dell'inesattezza dell'adempimento, e gravando, invece,ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento(cfr. Cass., Sez. lav., 2/01/2024, n. 48; Cass., Sez.

III, 21/09/2017, n. 21927).

Esso è stato ribadito anche in tema di appalto, essendo stato affermato che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadem- pimento,di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, e quindi di aver eseguito l'opera o svolto il servizio conformemente al con- tratto e alle regole dell'arte(cfr. Cass., Sez.

VI, 4/01/2019, n. 98; Cass., Sez.

II, 20/01/2010, n. 936).

L'applicabilità del predetto principio non può essere esclusa, nel caso in esame, in virtù della mera circostanza che, ai fini dell'individuazione delle prestazioni concretamente eseguite dall'attrice, la Corte d'appello abbia prov- veduto alla nomina di un c.t.u., essendo stato conferito a quest'ultimo il com- pito di provvedere al relativo riscontro sulla base degli elementi di prova ri- tualmente acquisiti agli atti, con la conseguenza che deve escludersi, anche sotto tale profilo,la configurabilità della lamentata alterazione degli oneri pro- batori gravanti a carico delle parti.

9. Èinvece inammissibile il terzo motivo, riguardante l'acritica adesione della sentenza impugnata alle valutazioni compiute dal c.t.u.

In tema di c.t.u., questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudice di merito, ove intenda aderire alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del proprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espres- samente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal con- sulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(cfr. Cass., Sez.

I, 16/11/2022, n. 33742; 9/01/2009, n. 282; Cass., Sez.

VI, 2/02/2015, n. 1815).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, nel fare proprie le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, ha rilevato che lo stesso aveva puntual- mente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti di parte sia del Co- mune che dell'attrice, chiarendo le ragioni per cui aveva ritenuto che doves- sero essere riconosciuti determinati compensi, e confermando per il resto i risultati degli accertamenti compiuti.

Nell'insistere sulle proprie contestazioni, la ricorrente non è in grado di fornire argomenti nuovi, né d'individuare ele- menti indebitamente trascurati, ma si limita a richiamare la documentazione prodotta, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la corret- tezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dello art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547).

10. Èparimenti inammissibile il quarto motivo, riflettente l'omessa moti- vazione in ordine all'adempimento delle prestazioni affidate alla [OSCURATO:PERSONA].

L'affermazione della sentenza impugnata, secondo cuila mancata conte- stazione dell'intervenuto adempimento delle predette prestazioni non con- sentiva di ritenere provata l'esecuzione di quelle commissionate all'[OSCURATO:PERSONA], giacché, pur sussistendo un rapporto di complementarità e correla- zione tra le stesse, le prime avrebbero potuto essere svolte anche in assenza della contestuale e completa esecuzione delle seconde, risulta tutt'altro che immotivata, avendo la Corte territoriale puntualmente individuato l'oggetto dei rispettivi contratti di appalto, costituito nell'un caso dalla parte relativa alla logistica, al servizio hostess, al montaggio ed allo smontaggio delle at- trezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi programmati, e nell'al- tro dalla parte immateriale delle attività, ovverosia dall'effettuazione degli studi e delle indagini necessari, dall'elaborazione dei contenuti e dalla pubbli- cità.

Tale apprezzamento, tutt'altro che illogico o irragionevole, non risulta va- lidamente censurato dalla ricorrente, la quale lamenta, anche sotto tale pro- filo, l'acritica adesione della sentenza impugnata alle conclusioni del c.t.u., il cui parere non era sorretto, a suo avviso,da una descrizione tecnica delle attività svolte dalle due imprese, senza però considerare che, come si evince dal confronto della motivazione della sentenza impugnata con il passo perti- nente della relazione di consulenza, trascritto nel ricorso, la Corte territoriale non si è limitata a far propria l'opinione genericamente espressa dal consu- lente, ma ne ha verificato la correttezza mediante il riscontro dell'oggetto dei due appalti.

11. Il quinto motivo, riguardante l'immodificabilità del corrispettivo dello appalto, in quanto pattuito a corpo e non a misura, è infondato.

Èpur vero, infatti, che l'invariabilità del corrispettivo determinato a forfait esclude la possibilità di apportarvi modifiche, a meno che non siano interve- nute variazioni in corso d'opera,in tal modo restando a carico rispettivamente del committente e dell'appaltatore il rischio che la misura effettiva dei lavori o dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del serviziosi riveli in concreto inferiore o superiore a quella originariamente pre- ventivata: la sopportazione di tale rischio non si estende tuttavia all'ipotesi di parziale inadempimento della prestazione, il quale, comportando un'altera- zione funzionale del sinallagma contrattuale, giustifica la detrazione dall'im- porto complessivamente pattuito di quello corrispondente ai lavori non ese- guiti o ai materiali non forniti in conseguenza della condotta inadempiente dell'appaltatore (cfr. Cass., Sez.

II, 21/03/2023, n. 8038; 20/08/2019, n. 21517).

12. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale, è infondato l'unico motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali e la loro liquidazione.

Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui l'imposizione a carico dell'Amministrazione dell'obbligo di rifon- dere le spese di entrambi i gradi di giudizio si è tradotta nella violazione del principio della soccombenza.

Come costantemente affermato dalla giurispru- denza di legittimità, l'applicazione di tale criterio, ai fini del regolamento delle spese processuali, non è frazionabile in relazione all'esito delle singole fasi del giudizio, ma deve aver luogo sulla base dell'esito finale della lite, global- mente ed unitariamente considerato, restando irrilevante la circostanza che in qualche grado o fase del processo la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Cass., Sez.

VI, 18/05/ 2021, n. 13356; 23/03/2016, n. 5820; 28/09/2015, n. 19122).Nella specie, pertanto, essendo stata accolta, sia pure parzialmente, la domanda proposta dall'attrice, le spese processuali sono state correttamente poste a carico della Amministrazione, risultata soccombente all'esito del giudizio, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che essa sia risultata vittoriosa in sede di gravame, giacché l'accoglimento dell'appello, pur avendo comportato un notevole ridimensionamento della pretesa dell'attrice, integralmente ac- colta in primo grado, non si è risolto nel totale rigetto della domanda.L'acco- glimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà infatti luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclu- sivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, rimessa tuttavia alla valutazione discrezionale del giudice (cfr. Cass., Sez.

Un., 31/10/2022, n. 32061; Cass., Sez.

II, 17/05/2024, n. 13827).

Quanto poi alla liquidazione delle spese, correttamente la Corte territo- riale ha fatto riferimento ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n.55, anziché alla tariffa prevista dal d.m. n. 140 del 2012, essendosi il giudizio concluso dopo l'entrata in vigore del primo decreto, e trovando quindi appli- cazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese processuali, occorre avere riguardo alla di- sciplina vigente alla data di definizione del giudizio, ancorché la prestazione professionale dell'avvocato abbia avutoinizio e si sia in parte svolta sotto la vigenza della precedente regolamentazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 12/10/ 2012, n. 17405; Cass., Sez.

VI, 2/07/2015, n. 13628).

In applicazione di tale principio, è stato affermato che, qualora il giudizio di primo grado si sia con- cluso prima dell'entrata in vigore del d.m.n. 55 del 2014, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esau- rite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; tuttavia, ove la decisione sia stata riformata in appello, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.anche della liquidazione delle spese del grado precedente, è tenuto ad applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, giacché l'accezione omnicomprensiva di « compenso » evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza(cfr. Cass., Sez.

III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez.

VI, 10/12/ 2018, n. 31884).

13. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con la parziale compensa- zione delle spese processuali, che per il residuo vanno poste a carico della ricorrente, avuto riguardo alla sua prevalente soccombenza in questa fase del giudizio, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso principalee il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dei due terzi delle spese del giu- dizio di legittimità, che liquida per la quota in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, dichiarando compensato il residuo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8429/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Gen- naro Durante, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaL. Mantegazza, n. 24 , presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., in qualità di ente capofila del PIT4 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente e ricorrente incidentale – e R.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.–[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari n. 128/19 , depositata il 21 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di capogruppo del [OSCURATO:PERSONA] d'Imprese costituito con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., convenne in giudizio il Comune di Sant'Eramo in Colle, per sentirlo condannare al paga- mento della somma di Euro 318.467,51, oltre interessi, al rimborso degli oneri sostenuti per la garanzia fideiussoria ed al risarcimento dei danni ca- gionati dall'inadempimento di un contratto di appalto denominato «POR Pu- glia 2000-2006», stipulato il 5 maggio 200, ed avente ad oggetto la fornitura di servizi connessi con la realizzazione d'iniziative previste daiprogetti relativ i al settore agroalimentare e aquello del mobile imbottito a sostegno dei pro- cessi d'internazionalizzazione delle imprese del territorio della Murgia. Si costituì il Comune, ed eccepì la mancata esecuzione di gran parte delle prestazioni dovute dall'attrice, riconoscendo di dovere esclusivamente l'im- porto di Euro 9.783,27. Spiegarono intervento nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA], che resistette alla domanda, e l'[OSCURATO:PERSONA] in proprio, che chiese il riconoscimento in pro- prio favore dei diritti fatti valere dall'attrice. 1.1. Con ordinanza del 23 settembre 2013, emessa ai sensi dell'art. 186- quatercod. proc. civ., il Tribunale di Bari di accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 318.467,51, oltre IVA ed interessi ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza del 21 gennaio 2019 ha ride- terminato la somma dovuta in Euro 25.667,34. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto provata l'effettuazione soltanto di una parte delle prestazioni di cui il Comune aveva contestato l'e- secuzione, richiamando gli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio e la documentazione prodotta, rilevando che il c.t.u. aveva pun- tualmente risposto alle osservazioni formulate dal c.t. dell'attrice, ritenendo generiche le risultanzedelle prove testimoniali assunte, ed escludendo che la prova dell'integrale esecuzione delle prestazioni dovute dall'attrice fosse de- sumibile dalla mancata contestazione di quelle rese dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero potuto essere effettuate indipendentementeda esse. Richiamato inoltre l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova, la Corte ha rilevato che il Comune si era legittimamente limitato ad eccepire l'inadempimento, mentre incom- beva all'attrice l'onere di fornire la prova di aver eseguito correttamente le proprie obbligazioni o di non averle potute effettuare per causa ad essa non imputabile. Ha ritenuto infine irrilevante l'intervenuta pattuizione del corri- spettivo a corpo, osservando che il relativo importo doveva essere decurtato in proporzione alle attività non eseguite. 3. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- mune ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a un solo motivo, anch'esso illustrato con memoria. Gli altri intimat i non hannosvolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 180 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'art. 1665 cod. civ. e dell'art. 5.2 del disciplinare di gara, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l'esecuzione delle presta- zioni pattuite, senza considerare che le stesse erano state puntualmente re- lazionate, rendicontate e documentate con i rapporti di avanzamento di atti- vità consegnati all'UfficioPIT, il quale li aveva ricevuti senza formulare riserve o contestazioni. Aggiunge che il PIT non aveva sollevato alcuna contestazione neppure in ordine alle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali risulta- vano interdipendenti con quelle effettuate da essa attrice, riguardando l'or- ganizzazione di eventi a carattere unitario.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 cod. civ. e degli artt. 61 e 194 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver deciso la causa in base non già alle prove fornite dalle parti, ma alle valutazioni compiute dal c.t.u., in contrasto con il principio secondo cui la c.t.u. costituisce un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice, non utilizzabile per sollevare le parti dai rispettivi oneri probatori. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 195 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver aderito alle valutazioni compiute dal c.t.u., senza prendere in esame le osservazioni for- mulate dal c.t. di parte, e rilevando d'ufficio la mancata effettuazione di pre- stazioni la cui esecuzione non era stata contestata dal Comune. 4. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 195 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere l'interdipendenza delle prestazioni rese da essa attrice con quelle effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si è limitata ad aderire alle conclusioni del c.t.u., il quale non aveva fornito alcuna descrizione delle attività svolte dalle due imprese, ma aveva espresso una personale opinione. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo l'illegittimità delle contestazioni sollevate dal Comune in ordine alle modalità di rendicontazione, in quanto incompatibili con l'avvenuta pattuizione del corrispettivo a corpo, che ne escludeva la modificabilità in base alla verifica della qualità e quantità delle prestazioni rese. 6. Con l'unico motivodel ricorso incidentale, il Comune lamenta la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata per aver posto a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, senza tenere conto dell'accoglimento pressocché integrale dell'ap- pello, in virtù del quale esso appellante doveva considerarsi parte vittoriosa, o quanto meno della configurabilità di una soccombenza reciproca. Aggiunge che, nella liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, la sentenza impugnata ha riconosciuto all'attrice una somma superiore ai valori medi pre- visti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, all'epoca vigente, nonché le spese della c.t.u., disposta d'ufficio e risultata vantaggiosa per l'attrice. 7. Il primo motivo, avente ad oggetto l'accettazione senza riserve delle prestazioni rese dalla ricorrente, è infondato. Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provata l'effettuazione di parte delle prestazioni allegate dall'at- trice a sostegno della domanda di pagamento, reputando insufficiente, ai fini dell'accettazione delle stesse da parte del Comune, la mancata formulazione di contestazioni ad opera dell'Ufficio competente a seguito della ricezione dei rapporti di avanzamento dell'attività periodicamente trasmessi dall'appalta- trice. In tema di appalto pubblico, non trova applicazione il principio sancito dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ., secondo cui la mancata formulazione di riserve da parte del committente al momento della consegna dell'opera o del servizio ne comporta l'accettazione, precludendo la facoltà di far valere suc- cessivamente difformità o vizi, fatta eccezioneper quelli non riconoscibili o taciuti in mala fede dall'appaltatore. All'appalto pubblicoè infatti estraneo un momento della consegna, intesacome atto sostanzialmente unitario e ten- denzialmente istantaneo, che, facendo seguito all'ultimazione dei lavori, im- plichi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgenzadell'onere di una precisa formulazione di riserve (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2016, n. 2307); è invece individuabile tutta una serie di atti che, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo(per l'appalto di servizi, nella verifica di conformità introdotta dallo rt. 120 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e recepita dall'art. 102 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), all'esito del quale soltanto prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale deca- denza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2011, n. 15013; 10/06/2004, n. 10992). Il collaudo inte- gra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore in- torno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appal- tatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione(cfr. Cass., Sez. I, 26/01/2011, n. 1832). Prima di tale momento, non è quindi configurabile un'accettazione, neppure nell'ipotesi di pagamento delle rate di acconto, le quali devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrat- tualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento (nell'appalto di servizi, il rapporto di avanzamento dell'attività)(cfr. Cass., Sez. I, 22/03/2023, n. 8255): la rata di saldo è d'al- tronde dovuta soltanto se e dopo che i lavori siano stati ultimati e sia stato effettuato il collaudo con esito positivo (ovvero sia scaduto il periodo entro cui il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito), ed il relativo pagamento ha carattere eventuale, essendo subordinato alla condizione che, effettuati i con- teggi conclusivi, sussistano ancora poste attive a favore dell'imprenditore, costituentiappunto il saldo del corrispettivo pattuito e non ancora versato in corso d'opera (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2008, n. 12451; 29/07/2004, n. 14460). 8. È parimenti infondato il secondo motivo, riflettente la violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, avendo il Comune eccepito la mancata esecuzione di parte delle prestazioni previste dal con- tratto stipulato con l'attrice, incombesse a quest'ultima l'onere di provare di avere svolto esattamente il servizio concordato, mediante l'effettuazione per intero delle prestazioni enumerate nell'offerta tecnica allegata al contratto. In tema d'inadempimento delle obbligazioni, questa Corte ha affermato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (nego- ziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estin- tivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, elo stesso cri- terio deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'a- dempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ecce- zione di inadempimento,risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempi- mento, esarà il creditore attore a dover dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione(cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cass., Sez. I, 15/07/2011, n. 15659). Tale orientamento, puntualmente richiamato dalla sentenza impugnata, ha trovato applicazione anche caso in cui sia dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma, come nella specie,il suo in- completo o inesatto adempimento, spettando al creditore istante la mera al- legazione dell'inesattezza dell'adempimento, e gravando, invece,ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento(cfr. Cass., Sez. lav., 2/01/2024, n. 48; Cass., Sez. III, 21/09/2017, n. 21927). Esso è stato ribadito anche in tema di appalto, essendo stato affermato che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadem- pimento,di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, e quindi di aver eseguito l'opera o svolto il servizio conformemente al con- tratto e alle regole dell'arte(cfr. Cass., Sez. VI, 4/01/2019, n. 98; Cass., Sez. II, 20/01/2010, n. 936). L'applicabilità del predetto principio non può essere esclusa, nel caso in esame, in virtù della mera circostanza che, ai fini dell'individuazione delle prestazioni concretamente eseguite dall'attrice, la Corte d'appello abbia prov- veduto alla nomina di un c.t.u., essendo stato conferito a quest'ultimo il com- pito di provvedere al relativo riscontro sulla base degli elementi di prova ri- tualmente acquisiti agli atti, con la conseguenza che deve escludersi, anche sotto tale profilo,la configurabilità della lamentata alterazione degli oneri pro- batori gravanti a carico delle parti. 9. Èinvece inammissibile il terzo motivo, riguardante l'acritica adesione della sentenza impugnata alle valutazioni compiute dal c.t.u. In tema di c.t.u., questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudice di merito, ove intenda aderire alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del proprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espres- samente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal con- sulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(cfr. Cass., Sez. I, 16/11/2022, n. 33742; 9/01/2009, n. 282; Cass., Sez. VI, 2/02/2015, n. 1815). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, nel fare proprie le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, ha rilevato che lo stesso aveva puntual- mente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti di parte sia del Co- mune che dell'attrice, chiarendo le ragioni per cui aveva ritenuto che doves- sero essere riconosciuti determinati compensi, e confermando per il resto i risultati degli accertamenti compiuti. Nell'insistere sulle proprie contestazioni, la ricorrente non è in grado di fornire argomenti nuovi, né d'individuare ele- menti indebitamente trascurati, ma si limita a richiamare la documentazione prodotta, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la corret- tezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dello art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547). 10. Èparimenti inammissibile il quarto motivo, riflettente l'omessa moti- vazione in ordine all'adempimento delle prestazioni affidate alla [OSCURATO:PERSONA]. L'affermazione della sentenza impugnata, secondo cuila mancata conte- stazione dell'intervenuto adempimento delle predette prestazioni non con- sentiva di ritenere provata l'esecuzione di quelle commissionate all'[OSCURATO:PERSONA], giacché, pur sussistendo un rapporto di complementarità e correla- zione tra le stesse, le prime avrebbero potuto essere svolte anche in assenza della contestuale e completa esecuzione delle seconde, risulta tutt'altro che immotivata, avendo la Corte territoriale puntualmente individuato l'oggetto dei rispettivi contratti di appalto, costituito nell'un caso dalla parte relativa alla logistica, al servizio hostess, al montaggio ed allo smontaggio delle at- trezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi programmati, e nell'al- tro dalla parte immateriale delle attività, ovverosia dall'effettuazione degli studi e delle indagini necessari, dall'elaborazione dei contenuti e dalla pubbli- cità. Tale apprezzamento, tutt'altro che illogico o irragionevole, non risulta va- lidamente censurato dalla ricorrente, la quale lamenta, anche sotto tale pro- filo, l'acritica adesione della sentenza impugnata alle conclusioni del c.t.u., il cui parere non era sorretto, a suo avviso,da una descrizione tecnica delle attività svolte dalle due imprese, senza però considerare che, come si evince dal confronto della motivazione della sentenza impugnata con il passo perti- nente della relazione di consulenza, trascritto nel ricorso, la Corte territoriale non si è limitata a far propria l'opinione genericamente espressa dal consu- lente, ma ne ha verificato la correttezza mediante il riscontro dell'oggetto dei due appalti. 11. Il quinto motivo, riguardante l'immodificabilità del corrispettivo dello appalto, in quanto pattuito a corpo e non a misura, è infondato. Èpur vero, infatti, che l'invariabilità del corrispettivo determinato a forfait esclude la possibilità di apportarvi modifiche, a meno che non siano interve- nute variazioni in corso d'opera,in tal modo restando a carico rispettivamente del committente e dell'appaltatore il rischio che la misura effettiva dei lavori o dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del serviziosi riveli in concreto inferiore o superiore a quella originariamente pre- ventivata: la sopportazione di tale rischio non si estende tuttavia all'ipotesi di parziale inadempimento della prestazione, il quale, comportando un'altera- zione funzionale del sinallagma contrattuale, giustifica la detrazione dall'im- porto complessivamente pattuito di quello corrispondente ai lavori non ese- guiti o ai materiali non forniti in conseguenza della condotta inadempiente dell'appaltatore (cfr. Cass., Sez. II, 21/03/2023, n. 8038; 20/08/2019, n. 21517). 12. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale, è infondato l'unico motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali e la loro liquidazione. Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui l'imposizione a carico dell'Amministrazione dell'obbligo di rifon- dere le spese di entrambi i gradi di giudizio si è tradotta nella violazione del principio della soccombenza. Come costantemente affermato dalla giurispru- denza di legittimità, l'applicazione di tale criterio, ai fini del regolamento delle spese processuali, non è frazionabile in relazione all'esito delle singole fasi del giudizio, ma deve aver luogo sulla base dell'esito finale della lite, global- mente ed unitariamente considerato, restando irrilevante la circostanza che in qualche grado o fase del processo la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Cass., Sez. VI, 18/05/ 2021, n. 13356; 23/03/2016, n. 5820; 28/09/2015, n. 19122).Nella specie, pertanto, essendo stata accolta, sia pure parzialmente, la domanda proposta dall'attrice, le spese processuali sono state correttamente poste a carico della Amministrazione, risultata soccombente all'esito del giudizio, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che essa sia risultata vittoriosa in sede di gravame, giacché l'accoglimento dell'appello, pur avendo comportato un notevole ridimensionamento della pretesa dell'attrice, integralmente ac- colta in primo grado, non si è risolto nel totale rigetto della domanda.L'acco- glimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà infatti luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclu- sivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, rimessa tuttavia alla valutazione discrezionale del giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061; Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827). Quanto poi alla liquidazione delle spese, correttamente la Corte territo- riale ha fatto riferimento ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n.55, anziché alla tariffa prevista dal d.m. n. 140 del 2012, essendosi il giudizio concluso dopo l'entrata in vigore del primo decreto, e trovando quindi appli- cazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese processuali, occorre avere riguardo alla di- sciplina vigente alla data di definizione del giudizio, ancorché la prestazione professionale dell'avvocato abbia avutoinizio e si sia in parte svolta sotto la vigenza della precedente regolamentazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12/10/ 2012, n. 17405; Cass., Sez. VI, 2/07/2015, n. 13628). In applicazione di tale principio, è stato affermato che, qualora il giudizio di primo grado si sia con- cluso prima dell'entrata in vigore del d.m.n. 55 del 2014, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esau- rite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; tuttavia, ove la decisione sia stata riformata in appello, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.anche della liquidazione delle spese del grado precedente, è tenuto ad applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, giacché l'accezione omnicomprensiva di « compenso » evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza(cfr. Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. VI, 10/12/ 2018, n. 31884). 13. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con la parziale compensa- zione delle spese processuali, che per il residuo vanno poste a carico della ricorrente, avuto riguardo alla sua prevalente soccombenza in questa fase del giudizio, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso principalee il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dei due terzi delle spese del giu- dizio di legittimità, che liquida per la quota in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicem
Sentenza Cassazione n. 23016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris