CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Salussola nel mese di settembre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si articolano censure in punto di mancata esclusione della recidiva e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati e non consentiti in questa sede, posto che la motivazione in punto di recidiva (vedasi pagg. 2 - 3 della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ne ha giustificato l'applicazione alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato, già condannato in via definitiva per reati della stessa indole di quello per cui si procede, sì da costituire, quest'ultimo, espressione della sua maggiore pericolosità sociale e della sua più accentuata capacità criminale) risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, e considerato che, in materia di concessione delle circostanze attenuanti generiche, vige il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il ?s