CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto di rigettare il ricorso. udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 aprile 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ammessa al concordato preventivo in data 26 aprile 2011, a seguito di domanda presentata il 16 novembre 2020. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (nonché di legale rappresentante e amministratore di fatto delle società "[OSCURATO:SOCIETA].", "Centro mobili [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", "[OSCURATO:SOCIETA]."), prima dell'ammissione al concordato, al fine di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe: assunto l'accollo del debito di euro 1.300.000, facente capo alle società "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti del mobilificio "[OSCURATO:SOCIETA]."; erogato prestiti alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", benché tale società fosse debitrice nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." della somma di euro 192.577; effettuato rimborsi ai soci di conferimenti e finanziamenti per euro 694.194,85 (di cui euro 495.112 alla "[OSCURATO:SOCIETA]." ed euro 199.082 allo stesso [OSCURATO:PERSONA]); effettuava, nel periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2010, dopo il deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, pagamenti non autorizzati (per un ammontare di euro 67.900) in favore di creditori che avrebbero dovuto ricevere il trattamento concordatario. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello, a fronte di specifici motivi che censuravano vari aspetti della sentenza di primo grado, si sarebbe limitata a riportare le argomentazioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale, omettendo così l'effettiva valutazione dei motivi di gravame. L'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per aver riconosciuto, nella prima delle operazioni contestate, un accollo del debito, non tenendo conto che la società concordataria aveva, a sua volta, un debito pari a complessivi euro 1.400.000 nei confronti delle società "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che ex lege si erano compensati. Dunque, alcuna diminuzione effettiva del patrimonio si sarebbe avuta, ma la mera sostituzione del creditore, realizzata attraverso una delegazione di pagamento. L'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado anche in relazione alle condotte contestate ai punti B e D dell'imputazione, sulla base di alcuni passaggi della relazione del commissario giudiziale, dalla quale emergeva che i pagamenti in questione non avevano «significativa rilevanza ai fini della par condicio creditorum o della intenzione di eseguire pagamenti preferenziali». L'appellante, con riferimento alle condotte di cui al punto G dell'imputazione, aveva contestato sia la qualificazione giuridica del fatto sia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ponendo in rilievo come la società concordataria al momento della procedura aveva un passivo di circa euro 12.000.000 a fronte di un attivo di euro 15.400.000. Elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere che non sussistesse in capo all'imputato alcuna consapevolezza di arrecare giudizio ai creditori con le condotte in questione. Le specifiche censure mosse con l'atto di appello sarebbero completamente rimaste prive di risposta, essendosi la Corte territoriale limitata a copiare alcuni passaggi della sentenza di primo grado. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare in ordine ai motivi nuovi, con i quali la difesa aveva chiesto l'estromissione della parte civile e la declaratoria di intervenuta prescrizione in relazione alle condotte contestate al punto G della imputazione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 223 e 236 legge fall., 521 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente e illogica per avere qualificato come accollo quella che in realtà era una mera forma di delegazione di pagamento, che non aveva comportato alcun pregiudizio per i creditori della società concordataria. La "[OSCURATO:PERSONA]" aveva sì assunto i debiti delle società "[OSCURATO:SOCIETA]." "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ma ex lege aveva compensato i debiti per euro 1.400.000 che aveva nei confronti di queste ultime. L'operazione non avrebbe comportato alcun pregiudizio alla società concordataria e si sarebbe risolta in una mera sostituzione del creditore. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito - ove mai avessero ritenuto che l'effetto pregiudizievole per la società concordataria sarebbe consistito nel fatto che, in conseguenza del rilascio di cambiali ipotecarie, il credi1:o da chirografario sarebbe divenuto privilegiato - sarebbero incorsi in una palese violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, con conseguente nullità di quest'ultima. Il ricorrente censura la decisione dei giudici di merito, sostenendo che si porrebbe in netta contraddizione con un atto del processo, costituito dalla relazione del commissario giudiziale, che aveva rilevato che tali operazioni non avevano «significativa rilevanza ai fini della par condicio creditorum o della intenzione di eseguire pagamenti preferenziali». Sostiene che la decisione dei giudici di merito in relazione alla condotta di cui al punto A dell'imputazione si porrebbe in contraddizione anche con la loro stessa decisione di assolvere l'imputato dalla condotta contestata al punto E dell'imputazione, basata sulla considerazione che quella condotta non aveva determinato una concreta diminuzione della garanzia patrimoniale, tenuto conto dell'andamento patrimoniale della società nell'anno 2009. Di quella stessa situazione patrimoniale, i giudici di merito non avrebbero, invece, tenuto conto, in relazione alle condotte contestate al punto A dell'imputazione. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 223 e 236 legge fall. Sostiene che la sentenza impugnata si porrebbe in palese contraddizione con un atto del processo, costituito dalla relazione del commissario giudiziario, dalla quale emergerebbe che le condotte contestate ai punti B e D dell'imputazione non erano inquadrabili come intenzionalmente rivolte a dare creditori una falsa rappresentazione della realtà e, in ogni caso, non avevano «significativa rilevanza ai fini della par condicio creditorum o della intenzione di eseguire pagamenti preferenziali». La decisione dei giudici di merito di dare rilevanza a tali condotte si porrebbe in ogni caso in contrasto con i seguenti dati evidenziati dalla difesa: la società amministrata dall'imputato era stata ammessa al concordato preventivo con soddisfazione integrale dei debiti; la società aveva un attivo che superava di gran lunga il passivo. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che non vi era alcuno squilibrio patrimoniale, unico elemento che avrebbe vietato alla società di rimborsare i finanziamenti e di erogare prestiti. 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 223 e 236 legge fall. e 157 cod. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata anche con riferimento alla condotta di cui al capo G dell'imputazione, atteso che avrebbe valorizzato un elemento come «la mancata vendita dell'immobile per l'avvenuta svalutazione», che non poteva essere ascritto all'imputato. Anche in relazione a tale capo, la decisione dei giudici di merito si porrebbe in palese contraddizione con un atto del processo, costituito dalla relazione del commissario giudiziario, dalla quale emergeva che le condotte contestate non avevano «rilevanza ai fini della par condicio creditorum o della intenzione di eseguire pagamenti preferenziali».2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 223 e 236 legge fall. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato. Al riguardo, il ricorrente sostiene che Corte di appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza del dolo in considerazione della situazione socetaria al momento del compimento delle condotte - anni 2009 e 2010 - e non a quella conseguente a una circostanza verificatasi dieci anni dopo, relativa alla svalutazione dell'immobile, che aveva determinato il mancato pagamento di tutti i creditori. Nel momento in cui venivano compiute le condotte in questione, la situazione societaria non consentiva assolutamente di ritenere quelle operazioni come potenzialmente pericolose. Al riguardo il ricorrente evidenzia che si trattava di una società altamente patrimonializzata, che avrebbe poi ottenuto un concordato liquidatorio al 100%. Anche in relazione a tali condotte, la decisione dei giudici di merito si porrebbe in palese contraddizione con un atto del processo, costituito dalla relazione del commissario giudiziario, dalla quale emergeva che le condol:te contestate non avevano «significativa rilevanza ai fini della par condicio c:reditorum o della intenzione di eseguire pagamenti preferenziali». 2.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 195 cod. proc. pen. Rappresenta che: la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento, aveva riportato quanto riferito dal proprio consulente; conseguentemente, a richiesta della stessa parte civile, veniva ammessa, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., la testimonianza del suddetto consulente; il Tribunale, successivamente, aveva revocato l'ordinanza di ammissione della prova, dopo che la sua citazione non aveva avuto esito positivo. Con l'atto di appello, la difesa aveva, pertanto, eccepito l'inutilizzabilità di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi su tale specifico motivo di appello. 2.8. Con un ottavo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, atteso che la società non era fallita e che la richiesta di concordato era stata accolta. 3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi.3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 236 legge fall., 521 cod. proc. pen. e 178 e 521 coi proc. pen. Sostiene che - con l'operazione riduttivamente considerata di mero accollo - la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avrebbe semplicemente sostituito il creditore: non più la "[OSCURATO:SOCIETA]." "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ma il mobilificio "[OSCURATO:SOCIETA].". Tanto premesso, sostiene che vi sarebbe stata la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenze, atteso che, mentre nell'imputazione viene contestato l'accollo dei debiti delle tre società, il Tribunale avrebbe condannato l'imputato perché, con il rilascio di cambiali e con la concessione dell'ipoteca a favore del mobilificio [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe contratto un debito assistito da prelazione, che avrebbe messo concretamente in pericolo il patrimonio societario. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 157 cod. pen. Sostiene che la decisione del Tribunale si porrebbe in netto contrasto con un atto del procedimento, costituito dalla relazione del commissario giudiziale, dalla quale emergeva che la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." aveva debiti verso "[OSCURATO:SOCIETA]." "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per euro 1.412.000 e che tale debito era stato estinto attraverso l'operazione di accollo in questione. La Corte di appello sarebbe caduta in errore poiché non avrebbe compreso che l'elemento valorizzato dalla difesa non consisteva nell'interesse compensativo del gruppo, ma nella mancanza di qualsiasi effettivo pregiudizio economico per la società concordataria, come risultava dalla relazione del commissario giudiziale. Al massimo, secondo il ricorrente, l'operazione in questione poteva essere riqualificata come preferenziale con conseguente estinzione del reato per prescrizione già il 26 ottobre 2018. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 223 e 236 legge fall. e 157 cod. pen. Lamenta che la Corte di appello, pur riconoscendo che le operazioni di rimborso dei conferimenti ai soci e quelle di pagamento intercorse tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2020 dovessero essere qualificate come bancarotta preferenziale, non aveva rilevato la prescrizione in relazione a esse, fin dal 26 ottobre 2018. 3.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.Contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata motivazione alle deduzioni che erano state operate con lo specifico motivo d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso originario e il secondo motivo aggiunto - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati tra loro - sono fondati. La sentenza impugnata, invero, risulta priva di qualsiasi risposta in ordine a talune specifiche questioni, che erano state poste con l'atto di appello. In primo luogo, non rende un'effettiva risposta alla tesi difensiva secondo la quale, con la prima delle operazioni contestate, non vi sarebbe stata alcuna diminuzione effettiva del patrimonio, atteso che la società concordataria, a sua volta, sarebbe stata gravata da un debito pari a complessivi euro 1.400.000 nei confronti delle società "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che ex lege si sarebbe compensato. Soprattutto non prende, effettivamente, in considerazione taluni elementi posti in rilievo dalla difesa: la società concordataria sarebbe, stata fortemente patrimonializzata; nel momento in cui venivano fatte le operazioni contestate avrebbe avuto un attivo superiore al passivo; la proposta di concordato - che prevedeva l'integrale pagamento dei debiti - sarebbe stata accolta; la mancata soddisfazione integrale dei creditori sarebbe stata dovuta alla forte "svalutazione immobiliare" che, nel tempo trascorso per l'espletamento delle procedure, si sarebbe nel frattempo determinata; l'imputato, nel momento in cui realizzava le operazioni in questione, non avrebbe potuto preventivare tale svalutazione. La questione del debito che la società concordataria avrebbe avuto nei confronti delle società "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." potrebbe avere rilievo rispetto alla prima delle operazioni contestate. Gli altri elementi non considerati dalla Corte di appello potrebbero avere rilevanza decisiva in ordine a gran parte delle condotte contestate, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Al riguardo, deve essere ribadito che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dell'Agnola„ Rv. 257967; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti. La sentenza impugnata, alla stregua delle considerazioni esposte, deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio a