CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 33664/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6939/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – avverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 260/2014 depositata il 03/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Amministratore giudiziaria –Compensi – Liquidazione R.G.N. 6939/2022 Ud. 07/07/2023CC Sez. S2 - R.G. 6939/2022 – CC 07/07/2023 - Pagina nr. 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione del Tribunale di Palermo, con decreto in data 3 giugno 2020, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] –nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] di beni sottoposti a sequestro –avverso il provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA], a propria volta, aveva respinto l’istanza di liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti per una serie di attività svolte nell’interesse di due società sottoposte a sequestro di prevenzione. 2. Il Tribunale, infatti, dopo aver premesso che era stata precedentemente rigettata la proposta di confisca, con conseguente restituzione dei beni in sequestro, ha ricondotto i crediti oggetto dell’istanza nell’ambito dell’art. 54, D. Lgs. 159/2011, in quanto sorti nel corso del procedimento di prevenzione, escludendo l’applicabilità dell’art. 42, D. Lgs. 159/2011, in quanto i crediti erano riferiti alla gestione di attività imprenditoriali e non alle attività di conservazione e amministrazione dei beni. Operata tale premessa, il Tribunale ha osservato che nell’ipotesi di sequestro di prevenzione che riguardi un’azienda si deve escludere che possa essere ammesso un intervento dello Stato nel pagamento dei crediti, ancorché prededucibili. 3. Per la cassazione del decreto del Tribunale di Palermo ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. 4. In data 15 febbraio 2023, il Consigliere delegato, a seguito di trasmissione del fascicolo, da parte della Quarta Sezione penale ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso per inosservanza del rito civile ex art. 170, d.P.R. 115/2002 ed omessa notifica del ricorso ai controinteressati. Sez. S2 - R.G. 6939/2022 – CC 07/07/2023 - Pagina nr. 3 di 6 A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce “art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p – manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 54 d. lgs. 159/2011, in luogo dell’art. 42 del predetto provvedimento” per avere il Tribunale ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 54, D. Lgs. 159/2011 anziché l’art. 42, peraltro omettendo di esporre le ragioni di tale scelta applicativa. Argomenta in contrario il ricorso che dovrebbe invece trovare applicazione proprio l’art. 42, D. Lgs. 159/2011, con conseguente necessità, attesa la mancata confisca dei beni, di porre le somme dovute ai professionisti a carico o del conto corrente sequestrato o dell’Erario. 1.2. Con il secondo motivo si deduce “art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p – manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge, nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato nuovamente la questione dopo aver autorizzato la nomina dei professionisti e stabilito che i compensi fossero anticipati a carico dell’Erario”, argomentando il ricorso che, dopo il provvedimento dei [OSCURATO:PERSONA], non era possibile per il Tribunale adottare un provvedimento di segno contrario. 1.3. Con il terzo motivo si deduce “art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p –manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione Sez. S2 - R.G. 6939/2022 – CC 07/07/2023 - Pagina nr. 4 di 6 della legge, nella parte in cui il Collegio ha ritenuto rilevante la circostanza che le istanze fossero depositate dopo anni, in prossimità della decisione della misura ed in alcuni casi dopo il deposito del relativo provvedimento nonché la circostanza relativa alla revoca del sequestro”. 1.4. Con il quarto motivo si deduce “art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p – manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 40 e art. 41 d. lgs. 159/2011, nella parte in cui Giudice delegato prima ed il Collegio successivamente neppure hanno liquidato i compensi chiesti”, deducendosi che in tal modo è stata preclusa ai professionisti anche la possibilità di azionare i propri crediti nei confronti delle società. 2. Questa Corte deve preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto ritenuto nella proposta di definizione ex art. 380-bis, c.p.c., oggetto del ricorso non è un provvedimento di liquidazione del compenso dell’AmministratoreGiudiziario o dei suoi ausiliari, bensì un provvedimento che ha respinto l’istanza di liquidazione in favore di professionisti che avevano svolto la propria attività direttamente nell’interesse di due società sottoposte a sequestro di prevenzione e non come ausiliari dell’[OSCURATO:PERSONA]. La questione, quindi, esulava dall’ambito di applicazione dell’art. 170, d.P.R. 115/2002, considerata anche la valenza vincolante della pregressa qualificazione della fattispecie da parte del giudice del merito ai fini dell’individuazione del rimedio impugnatorio. Si deve osservare, a questo punto, che la materia oggetto del ricorso, per costante orientamento di questa Corte, sarebbe stata di pertinenza delle Sezioni Penali (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46101 del 11/05/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8441 del 23/01/2019; Cass. Sez. S2 - R.G. 6939/2022 – CC 07/07/2023 - Pagina nr. 5 di 6 Sez. 5, Sentenza n. 7917 del 03/12/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32269 del 16/02/2018). Questa constatazione, tuttavia, non osta alla definizione del ricorso nella presente sede, vertendosi comunque in tema di mera ripartizione interna degli affari. 3. Operata questa puntualizzazione preliminare, il ricorso deve tuttavia essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva. Il profilo è stato rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni – dovendosi quindi escludere la necessità di provocare ulteriore contraddittorio sul punto – e deriva dalla constatazione che l’odierno ricorrente ha agito in realtà per la tutela di diritti che sono sorti in capo ad altri soggetti ed in ordine ai quali si deve escludere che il ricorrente medesimo rivesta la legittimazione ad agire. Come rilevato dal Pubblico Ministero, invero, il provvedimento impugnato non ha applicato l’art. 42, D. Lgs. N. 159/2011, che concerne la liquidazione del compenso dell’[OSCURATO:PERSONA] iziario o dei suoi coadiutori, bensì l’art. 54del medesimo D. Lgs., norma che concerne i crediti prededucibili non sottoposti a procedura di accertamento. Escluso, quindi, che l’istanza concernesse crediti per la cui tutela l’[OSCURATO:PERSONA] riveste la legittimazione ad agire, appare a questo punto risolutiva la constatazione del difetto di legittimazione attiva dell’odierno ricorrente, risultando conseguentemente assorbita ogni ulteriore questione – pur evidenziata dal Pubblico Ministero nel proprio parere – in ordine al profilo della individuazione dei rimedi impugnatoriesperibili avverso un provvedimento come quello qui preso in considerazione, atteso che gli stessi, in ogni caso, non potrebbero essere azionati dall’[OSCURATO:PERSONA]. Sez. S2 - R.G. 6939/2022 – CC 07/07/2023 - Pagina nr. 6 di 6 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, mentre non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, in virtù della mancata notifica del ricorso stesso. Non avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, non può neppure trovare applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut