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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 01619/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, » Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sui motivi per cui l'offesa non può ritenersi tenute; - il terzo motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto generico, perché consiste in una somma di citazioni giurisprudenziali, che potrebbero essere ripetute per qualsiasi altro procedimento, senza prendere posizione sulla specifica motivazione del trattamento sanzionatorio contenuta nella sentenza impugnata, e senza considerare che "in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fax/ore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, » Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sui motivi per cui l'offesa non può ritenersi tenute; - il terzo motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto generico, perché consiste in una somma di citazioni giurisprudenziali, che potrebbero essere ripetute per qualsiasi altro procedimento, senza prendere posizione sulla specifica motivazione del trattamento sanzionatorio contenuta nella sentenza impugnata, e senza considerare che "in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fax/ore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensor
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