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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02428/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e "mancata assunzione di una prova" decisiva in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria, sono del tutto generici, perplessi e puramente "contestativi", perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (a riguardo della certa riconducibilità all'imputato dell'iniziativa illecita, volta a procurarsi le forniture delle utenze domestiche sotto falso nome) e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto che sorreggono le richieste; che, quanto in particolare all'istanza di integrazione dell'istru2:ione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez.

U.n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2023 Il conSigli re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e "mancata assunzione di una prova" decisiva in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria, sono del tutto generici, perplessi e puramente "contestativi", perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (a riguardo della certa riconducibilità all'imputato dell'iniziativa illecita, volta a procurarsi le forniture delle utenze domestiche sotto falso nome) e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto che sorreggono le richieste; che, quanto in particolare all'istanza di integrazione dell'istru2:ione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. U.n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il conSigli re estensore [OSCURATO:PERSONA]