CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 13633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE2026ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);1872- intimati –avverso la sentenza n. 1/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 13/01/2022 R.G.N. 442/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16415/2022Numero di raccolta generale 13633/20261.- La Corte di appello di Messina ha rigettato il gravameData pubblicazione 11/05/2026proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza delTribunale di Messina che aveva dichiarato inammissibile percarenza di interesse ad agire l’opposizione proposta dalla societàavverso una intimazione di pagamento riguardante un creditovantato dall’INAIL per premi relativi agli anni dal 2008 al 2014,richiesti con una cartella di pagamento la cui efficacia era statagiudizialmente sospesa (intimazione di pagamento n.29520189005592003 notificata in data 20 dicembre 2018).La Corte, pur dando per presupposto l’orientamentogiurisprudenziale che considera l’intimazione di pagamentoautonomamente impugnabile, ha ritenuto condivisibile lapronuncia di primo grado in virtù dell’intervenuta sospensionedell’esecutorietà della prodromica cartella esattoriale: infatti, noncostituendo l’intimazione di pagamento un atto della proceduraesecutiva, essa non è immediatamente lesiva della sfera giuridicadel destinatario, che potrà far valere le proprie ragioni avversol’atto di esecuzione vero e proprio.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società IemoloAdriano C. s.a.s. con tre motivi.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 100 e 615 c.p.c. e dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. n.602/1973 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), contestando lasentenza della Corte di appello nella parte in cui ha affermato lacarenza di interesse, in quanto sussiste un interesse a impugnarel’intimazione di pagamento, essendo un atto prNoudmerroo mregiisctroo generale 16415/2022Numero sezionale 1872/2026all’esecuzione forzata, assimilabile al precetto.Numero di raccolta generale 13633/20261.1.- Con il secondo motivo deduce violazione e Dfaatal psuabb licazione 11/05/2026applicazione dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e degliartt. 100, 474 e 615 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),sussistendo l’interesse ad opporsi all’intimazione di pagamento pervizi propri di questa.2.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,riguardando censure tra loro connesse.Parte ricorrente si duole, in sostanza, che l’agente per lariscossione le abbia notificato una intimazione di pagamentoavente ad oggetto una cartella esattoriale relativa a crediti vantatidall’INAIL per premi non versati dal 2008 al 2014, nonostante chel’efficacia della stessa cartella esattoriale, autonomamenteimpugnata dallo stesso ricorrente, fosse stata sospesa dal giudice.2.1.- L’intimazione di pagamento è disciplinata dall’art. 50 deld.P.R. n. 602 del 1973, che dopo aver previsto al primo commache “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando èinutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazionedella cartella di pagamento al soggetto nei confronti del qualeprocede”, dispone che “Se l'espropriazione non è iniziata entro unanno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazionestessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con lemodalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contienel'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entrocinque giorni”.2.2.- In tema di contenzioso tributario, è consolidatal’affermazione secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso dimora, costituisce atto rientrante nel novero di quellitassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, conla conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali,Numero registro generale 16415/2022determina la cristallizzazione della pretesa impositiva eN,u mienro sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13633/2026particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizioneData pubblicazione 11/05/2026compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine,sicché la sua impugnazione non integra una facoltà delcontribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicendeestintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass. n.20476/2025).Le S.U. con sentenza n. 20476/2024, nell’ambito di unacontroversia in materia di riparto di giurisdizione tra giudicetributario e giudice ordinario, hanno precisato che l’avviso dipagamento di cui al citato art. 50 “è certamente atto che precedel'esecuzione” e non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzatatributaria, ma si ponga a monte dell’inizio di quest’ultima”, quandoviene notificato dopo il decorso del termine entro il quale potevaprocedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella,poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto.2.3.- Ciò premesso, si deve dare atto di una pronuncia resa daquesta sezione (Cass. n. 23410/2025) in una controversia identicapromossa dalla stessa odierna ricorrente, ove, nel confermare lasentenza di appello che aveva escluso la sussistenza di uninteresse ad agire nell’opposizione a una intimazione di pagamentoriferita a una cartella di pagamento la cui efficacia era statasospesa, si è affermato: «In questa ottica, il primo motivo diricorso che censura l’argomento espresso dalla Corte territorialenel ritenere che il ricorrente fosse privo di interesse a proporrel’intimazione, laddove l’interesse si ravviserebbe nella finalità diinibire gli effetti della minacciata esecuzione, non coglie nel segnodella argomentazione svolta nell’impugnata sentenza; invero, ilricorrente, da un lato, non illustra le ragioni per le qualil’intimazione ad adempiere di una cartella sospesa possarappresentare un pericolo, o addirittura una lesione, all’integritàdel bene patrimoniale sotteso all’oggetto della pretesa creditoria,Numero registro generale 16415/2022dall’altro, il ricorrente non supera l’argomento della riteNnuumtearo sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13633/2026assenza di una possibile minaccia di espropriazione, soprattutto inData pubblicazione 11/05/2026virtù della immanente sospensione del titolo presupposto almenofino alla data dell’emissione dell’intimazione […]. Ad ogni modo,non si apprezza alcun concreto interesse ad agire in pendenza disospensione del titolo; la ricorrente, per censurare l’argomentocentrale della sentenza di merito impugnata, avrebbe dovutorappresentare di avere un’esigenza concreta al fine di conseguireun risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non ottenibilesenza intervento del giudice; l’interesse non può esseremeramente ipotetico o futuro ma attuale e concreto. Come è noto,l'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c.- richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, maanche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utilegiuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'interventodel giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo inprevisione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intendain tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355); intal senso si è espressa questa Corte con ord. n. 29474/2021, enuovamente ord. n. 30584/2021 (“L'interesse ad agire richiedenon solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche chela parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utilegiuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'interventodel giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo inprevisione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intendain tal modo conseguire”)».2.4.- In maniera del tutto analoga anche nell’ambito dellapresente vicenda processuale la società non ha fornito alcunaspecifica ragione a supporto del proprio interesse ad agire, per cuiNumero registro generale 16415/2022non sussistono motivi per discostarsi dalla pronuncia sNoupmrearo sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13633/2026riportata.Data pubblicazione 11/05/2026Nel caso in esame, infatti, la parte ricorrente fa leva su uninteresse prospettato come generico e astratto, nonché ipoteticoed eventualmente futuro, consistente nella inibizione degli effettidi una minaccia di esecuzione che, allo stato, non è ravvisata néravvisabile; ed egualmente mancherebbe un interesse ad agire perconseguire l’annullamento di un’intimazione di pagamento noncorredata da specifiche censure su forma e contenuto dello stessodisposizioni dell’art. 615 c.p.c., né dell’art. 474 c.p.c., mancandorilievi sulla invalidità del titolo esecutivo.2.5.- In conclusione, si deve ritenere che collocandosil’intimazione di pagamento al di fuori dell’esecuzione forzata, essanon sia preclusa dalla sospensione dell’efficacia esecutiva dellacartella di pagamento. Infatti, l’esecuzione forzata può essereiniziata, in presenza dei requisiti, a prescindere dall’intimazione dipagamento tutte le volte in cui non sia decorso più di un anno dallanotifica della cartella di pagamento (purché siano trascorsi almenosessanta giorni), per cui l’obbligatorietà dell’intimazione dipagamento è collegata esclusivamente al decorso del termineannuale.Allora, nella fattispecie, essendo pacifico che rispetto allanotifica della cartella esattoriale sia decorso oltre un anno, lanotifica dell’intimazione di pagamento si presenta pienamentelegittima e in nulla lesiva, in sé, degli interessi del contribuente, ilquale come affermato dalla Corte di appello potrà, eventualmente,contestare atti di esecuzione forzata qualora dovessero intervenirein pendenza della sospensione della cartella di pagamento.In tal caso, infatti, la contestazione dell’intimazione dipagamento non è volta a far valere vizi del titolo, autonomamenteimpugnato, né eventuali vicende estintive verificatesiNumero registro generale 16415/2022successivamente alla notifica della cartella di pagamento, peNr umcueroi sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13633/2026l’unica contestazione che si solleva nei suoi confronti è quella nellaData pubblicazione 11/05/2026sua qualità di atto prodromico all’esecuzione forzata.In concreto, tuttavia, non sussiste alcun interesse a contestarel’intimazione di pagamento, in quanto, non trattandosi di atto cherientri nella procedura esecutiva, limitandosi a preannunciarla peril solo fatto che risulti decorso un termine superiore all’anno dallanotifica della cartella di pagamento, la sospensione dell’efficaciaesecutiva della cartella di pagamento preclude la possibilità diporre in essere atti esecutivi, con la conseguenza che qualoral’agente della riscossione dovesse ugualmente notificarne uno, ilcontribuente sarebbe certamente legittimato ad opporsi ad esso.Proprio la circostanza affermata dalla società ricorrente,secondo cui la notifica dell’intimazione di pagamento consente aldestinatario una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615c.p.c., rende del tutto superflua l’impugnazione dell’intimazione dipagamento in pendenza del giudizio di opposizione alla cartella dipagamento.3.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inquanto, in conseguenza della (auspicata) cassazione dellasentenza, dovrà essere considerata illegittima la compensazionedelle spese operata dalla Corte di appello.Il motivo deve ritenersi integralmente assorbito nel rigetto deiprimi due motivi, non avendo una sua autonomia.4.- Conclusivamente il ricorso va respinto.Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’INAIL svoltodifese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (CaNsusm.e,r oS re.gUist.ro, generale 16415/2022Numero sezionale 1872/202620 febbraio 2020, n. 4315).Numero di raccolta generale 13633/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026La PresidenteGabriella Marchese