CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 52/8,OULX, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ROBERTO-controricorrenti-Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n.1492/2019 depositata il 13/09/2019.Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perdelega dell’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato insei motivi avverso la sentenza n. 1492/2019 della Corte d’appello diTorino, depositata il 13 settembre 2019.Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Oulx,[OSCURATO:PERSONA] n. 52/8, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LorisBoggio e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19 giugno 2018, in parzialeaccoglimento della domanda avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] SanMarco di Oulx, e dai condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato l'illegittimità delletelecamere installate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già in parteriposizionate, ordinando ai convenuti di rimuovere la telecameraposta sulla parete di fronte ai box o di orientarla in modo dariprendere esclusivamente le loro parti private, e non anche spazi oaree condominiali. La Corte d’appello di Torino ha poi respinto ilgravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando che “lavideoregistrazione su aree comuni del [OSCURATO:PERSONA] in tanto puòritenersi lecita in quanto provenga da soggetto a ciò legittimato e siarealizzato in modo conforme ai principi di necessità, proporzionalità efinalità, in violazione dei quali il trattamento dei dati diviene2 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026illegittimo”. La sentenza di secondo grado ha altresì sostenuto che“essendo il [OSCURATO:PERSONA] un luogo in cui i singoli condomìni nonpossono sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella lororiservatezza, seppur per il fine di sicurezza di chi riprende tramite letelecamere, mancando detto preventivo assenso la conseguente“la videoripresa di aree comuni costituisce innovazione che si puòconsiderare lecita solo in esito alla corrispondente decisioneassembleare, stante la espressa previsione normativa di cui al citatoart. 1122 ter c.c., venendo in rilievo il preminente diritto allariservatezza (parzialmente comprimibile solo in esito a decisioneassembleare correlata ai sopra richiamati principi di necessità,proporzionalità e finalità) e non facendosi, invece, questione dipossibilità di pari uso da parte di ciascun condomino”.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCarmelo Celentano, ha depositato memoria, concludendo per ilrigetto del ricorso.Hanno depositato memorie anche i ricorrenti in data 13 ottobre 2025e i controricorrenti in data 10 ottobre 2025.MOTIVI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346c.p.c., nonché dell’art.2 Costituzione alla luce dell’art.2 G.D.P.R. n.2016/679, per avere la Corte d’appello erroneamente affermatol’esistenza di un giudicato endo-processuale relativo alle normeapplicabili e alla loro interpretazione con riferimento agli artt. 5-15-31Codice della Privacy - d.lgs. 196/2003 (norme che non potevanotrovare applicazione in quanto ormai abrogate).Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e\o falsaapplicazione dell’art. 2 Cost. (anche in relazione agli articoli 3, 14, 323 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026e 42 Costituzione e agli artt. 3 – 6 - 8 e 17 della Carta dei Dirittiavere la Corte d’appello confermato, senza prendere in esame tutte ledomande proposte dagli appellanti, la pronuncia del Tribunalesull’esistenza di un diritto assoluto alla riservatezza\segretezza nellearee condominiali (in realtà inesistente in tali termini assoluti),comprimibile esclusivamente per effetto di una delibera condominialeex art. 1122-ter c.c. ed un corrispondente divieto di raccogliereimmagini in tali aree.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1100, 1102 ,1117, 1120, 1122, 1122-ter, 1138 c.c.,nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., per aver la sentenza impugnatapropria di regolazione dei rapporti condominiali (cioè di vietare lemodificazioni della cosa comune che possano costituire innovazione).Il quarto motivo di ricorso deduce ancora la violazione e falsaapplicazione ancora degli artt. 112-115 c.p.c., nonché degli artt. 5(comma 2, primo periodo) 15 e 32 del codice sul trattamento dei datipersonali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Il quinto motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2712 c.c., per avere la Corte di Torino ritenutoprovato che lo spostamento dell’angolo visuale di una delletelecamere in contestazione fosse avvenuto dopo il deposito delricorso e ciò sulla base di una fotografia contestata e priva diqualsiasi riferimento cronologico.Il sesto motivo di ricorso denuncia infine la violazione e falsaapplicazione ancora degli artt. 832 e 1102 c.c., nonché degli artt. 5(comma 2, primo periodo), 15 e 32 del codice sul trattamento dei datipersonali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.4 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/20262. – I sei motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, per laloro evidente connessione, e si rivelano infondati, pur dovendosi inparte correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata.3.- Risulta oggetto di lite la legittimità di un impianto divideosorveglianza che, per quanto appare accertato in fatto, non èstato installato “sulle parti comuni dell’edificio” del [OSCURATO:PERSONA] ColleSan Marco di Oulx, ipotesi che prevede e regola l’art. 1122-ter c.c.,ma all’interno della proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] e Robertostesse parti condominiali.Non si tratta quindi di impianto che trova la sua disciplina nel citatoart. 1122-ter c.c., il quale richiede l’approvazione assembleare, con lamaggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136, allorchél’installazione incida sull’essenza di cose comuni, stabilmenteoccupando una determinata superficie condominiale e cosìlimitandone il godimento. L’art. 1122-ter c.c. appresta dunque la suatutela al complesso condominiale in sé, ed in particolare al modo diusare e di godere della cosa comune ove l’impianto è collocato (peruna prima interpretazione, Cass. n. 14969 del 2022).4. – Poiché il tema da decidere è la legittimità dell’impianto divideosorveglianza installato nella proprietà esclusiva Carcieri-Freilonenon rileva, dunque, la sussistenza di una conforme deliberaassembleare di approvazione, quanto, piuttosto, l’osservanza delladisciplina in materia di protezione dei dati personali e di interferenzeillecite nella vita privata (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice inmateria di protezione dei dati personali, come novellato dal d.lgs. 10agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2016/679” [Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati]), diverseed ulteriori risultando le finalità di tutela penale di cui all’art. 615-bis5 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026cod. pen. (cfr. Cass. pen. quinta sezione, sentenza 30 maggio – 12luglio 2017, n. 34151; Cass. pen. quinta sezione, sentenza 29 ottobre– 1° dicembre 2008, n. 44701).4.1. - Quanto alla disciplina applicabile alla fattispecie, ed in relazionea ciò che i ricorrenti lamentano nel primo motivo, è effettivamentecorretto che l'interpretazione e l’individuazione della norma giuridicada porre a fondamento della decisione non sono suscettibili di passarein giudicato autonomamente dalla domanda cui si riferiscono. Ilgiudicato interno può, invero, formarsi solo su di un capo autonomodi sentenza che risolva una questione avente una propria individualitàe autonomia, e tale autonomia non sussiste quando si tratti diselezionare le disposizioni di legge applicabili al fine dell'attribuzionedel bene controverso.4.2. – Occorre inoltre tener conto della disciplina legislativa vigente inmateria al momento della decisione, e non al momento dellarealizzazione dell’impianto, non potendosi disporre la rimozione di unsistema di videosorveglianza che risulti all’attualità legittimo, nériconoscere ora un diritto non più esistente a mantenere siffattainstallazione.5. - L’utilizzo di un sistema di videosorveglianza installato, comenella specie, all’interno di una unità immobiliare di proprietà esclusivacompresa in un complesso condominiale, poiché dà luogo ad untrattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, delRegolamento Generale sulla Protezione dei Dati, deve essereeffettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 delRegolamento stesso, e, in particolare del principio di liceità,correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e del principio dilimitazione delle finalità (art. 5, par. 2, lett. b) (si veda già Cass. n.7289 del 2024; anche Cass. n. 10925 del 2024). L’angolo visualedelle riprese deve, pertanto, essere comunque limitato ai soli spazi di6 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare di proprietà singola,escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione diimmagini, inerente alle parti comuni dell’edificio condominiale (qualicortili, pianerottoli, scale, anditi, aree destinate a parcheggio).Ove, viceversa, si ravvisino esigenze di installare un impianto divideosorveglianza in un fabbricato condominiale per finalità diconservazione e di sicurezza nel godimento delle parti comuni, ivicollocando il medesimo impianto, la titolarità e la gestione deltrattamento dei relativi dati è attribuita all’assemblea, che delibera aisensi dell’art. 1122-ter c.c.Né depongono per la necessità o la proporzionalità dell’installazionedelle telecamere nella porzione di proprietà esclusiva, come nellaspecie, le considerazioni sulle inefficienze gestorie delle parti comuni,ciò potendo, semmai, giustificare il ricorso a specifiche forme di tutelaverso il condominio, quali, ad esempio, le impugnazioni delledeliberazioni assembleari (anche aventi contenuto negativo, e cioèrecanti il rigetto di proposte o richieste) ex art. 1137 c.c. o deiprovvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda direvoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., oil ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art.1105, comma 4, c.c.5.1. - Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378, comma, 2,c.p.c., i ricorrenti precisano che il primo errore della sentenzaimpugnata è consistito nella assunta prevalenza a priori del diritto allariservatezza senza svolgere un giudizio di bilanciamento, osservandoche “è il diritto alla riservatezza\segretezza ad esseretendenzialmente subordinato al diritto all’integrità personale ed allasicurezza”; mentre il secondo errore commesso dalla Corte d’appellodi Torino starebbe nell’aver subordinato il diritto alla riservatezza aldiritto di proprietà.7 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/20265.2. - Anche così illustrate, le censure rimangono infondate.È evidente che la verifica se il perseguimento di un legittimo interessedel condomino a tutelare la proprietà da furti o atti vandalici potesseessere perseguita dallo stesso mediante l’installazione dell’impianto divideosorveglianza a fronte della necessità della misura, rapportata auna situazione di rischio reale e sulla base di adeguato bilanciamentocon i diritti e le libertà fondamentali degli altri condomini, dà luogo adun accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.Del resto, ove si tratti di installazione di impianti di videosorveglianzaeffettuata da un condomino per fini esclusivamente personali a tuteladella sicurezza individuale e dei suoi beni, attraverso l'utilizzo disistemi di ripresa collocati nei pressi dell’unità immobiliare diproprietà esclusiva e delle relative pertinenze, la disciplina in materiadi protezione dati non trova proprio applicazione, sempre che l'angolodi visuale delle riprese sia limitato agli spazi di proprietà singola. Iltrattamento dei dati posto in essere mediante un impianto divideosorveglianza effettuato dal condomino per finalità domestiche è,infatti, compreso fra le cause di esclusione dell’applicazione dellanormativa in materia di protezione dati ex art. 2 par. 2 delRegolamento UE 2016/679 (cfr. anche il considerando n. 18 delRegolamento). Ciò vale, e lo si ripete, a condizione sempre chel’angolo di visuale delle telecamere non si estenda alle parti comuni.A tanto induce altresì la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11dicembre 2014 (causa C-212/13), che, nell’interpretazione dellaDirettiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24ottobre 1995, ha specificato che l’esenzione prevista dalla direttivarelativamente al trattamento di dati effettuato da una persona fisicaper l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale odomestico dev’essere interpretata in modo restrittivo; di tal ché, unavideosorveglianza che è diretta al di fuori della sfera privata della8 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026persona che tratta i dati non può essere considerata «un’attivitàesclusivamente personale o domestica».Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, sempre daaccertare nel giudizio di merito, il singolo condomino può estendere laripresa anche alle aree di uso condominiale immediatamenteprossime e prospicienti a quelle del suo appartamento, se taleestensione risulti, in concreto, necessaria e proporzionata perassicurare una protezione efficace, e comunque nel rispetto delledisposizioni contenute nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamentodei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitatoeuropeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generaledell’Autorità garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile2010.6. – Avendo la Corte d’appello di Torino accertato che le telecamereinstallate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riprendevano nonesclusivamente le loro parti private, ma anche spazi condominiali, ladecisione è conforme a diritto, alla stregua del principio dapprimaenunciato.7. Non sono quindi ammissibili in questa sede le censure in ordinealla necessità o alla proporzionalità dell’installazione delle telecamere,in ragione della presenza di concrete situazioni giustificatrici, aprotezione delle persone o della proprietà, o delle effettive modalità didelimitazione dell’angolo visuale, trattandosi di apprezzamenti rimessial giudice di merito e non sindacabili nel giudizio di cassazione comeerrore di sussunzione rilevante ai sensi del vizio ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.D’altro canto, essendo la sentenza d’appello fondata sulle stesseragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della confermatadecisione di primo grado, neppure può ammettersi una9 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026riqualificazione delle censure come omesso esame ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.8. – Quanto, in particolare, al quinto motivo di ricorso, con cui sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712c.c., per avere la Corte d’appello di Torino ritenuto provato che lospostamento dell’angolo visuale di una delle telecamere incontestazione fosse avvenuto dopo il deposito del ricorso, la censurarisulta inammissibile. Invero, questo profilo è stato oggetto di unadichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, afronte della quale sono precluse per difetto di interesse le censure9. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare aicontroricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importoliquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti arimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.10 di 11Numero registro generale 9790/2020Numero sezionale 2534/2025Numero di raccolta generale 9570/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI11 di 11