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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 29381/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; h/7- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato le istanze proposte dalla ricorrente e volte, da un lato, alla rescissione del giudicato riveniente dalla sentenza del Tribunale di Asti, emessa il 6 luglio 2023, divenuta irrevocabile 1'11 ottobre 2023 e, dall'altro, alla restituzione nel termine per impugnare l'indicata sentenza.

La Corte ha ritenuto che la ricorrente non potesse vantare la mancanza di effettiva conoscenza del processo a suo carico. 2.

Ricorre per cassazione Salkanovic Italia, deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte valutato che, pur a seguito della nomina fiduciaria, la ricorrente non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, essendosi allontanata dal capo nomadi dove risiedeva e non avendo avuto alcun contatto con il difensore di fiducia - che aveva rinunciato al mandato - anche in considerazione dell'esecuzione di un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che non permetteva il suo allontanamento da Torino. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici. 1.11 Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).

Come si legge nella motivazione di tale condivisibile decisione, "l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione".Tale statuizione di legittimità trova il suo antecedente logico nel principio secondo il quale, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). 2.Nel caso in esame, la ricorrente omette di rilevare che non soltanto ella aveva ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ma lo stesso difensore di fiducia da lei nominato aveva partecipato, anche attraverso un sostituto, alle prime udienze del processo, solo successivamente revccanteikit mandato.

Ne consegue che, essendosi regolarmente instauratq la fase dibattimentale ed avendo la ricorrente compiuto atti attestanti la sua effettiva conoscenza di essa, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la mancanza di contatti con il difensore di fiducia, subentrata in un secondo tempo rispetto all'inizio del processo, fosse dimostrativa del disinteresse della ricorrente a presenziare e della sua volontaria sottrazione ad esso.

Tanto assorbe ogni altra deduzione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 03.07.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Peru-zzellis LxL DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; h/7- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato le istanze proposte dalla ricorrente e volte, da un lato, alla rescissione del giudicato riveniente dalla sentenza del Tribunale di Asti, emessa il 6 luglio 2023, divenuta irrevocabile 1'11 ottobre 2023 e, dall'altro, alla restituzione nel termine per impugnare l'indicata sentenza. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non potesse vantare la mancanza di effettiva conoscenza del processo a suo carico. 2. Ricorre per cassazione Salkanovic Italia, deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte valutato che, pur a seguito della nomina fiduciaria, la ricorrente non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, essendosi allontanata dal capo nomadi dove risiedeva e non avendo avuto alcun contatto con il difensore di fiducia - che aveva rinunciato al mandato - anche in considerazione dell'esecuzione di un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che non permetteva il suo allontanamento da Torino. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici. 1.11 Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). Come si legge nella motivazione di tale condivisibile decisione, "l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione".Tale statuizione di legittimità trova il suo antecedente logico nel principio secondo il quale, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). 2.Nel caso in esame, la ricorrente omette di rilevare che non soltanto ella aveva ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ma lo stesso difensore di fiducia da lei nominato aveva partecipato, anche attraverso un sostituto, alle prime udienze del processo, solo successivamente revccanteikit mandato. Ne consegue che, essendosi regolarmente instauratq la fase dibattimentale ed avendo la ricorrente compiuto atti attestanti la sua effettiva conoscenza di essa, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la mancanza di contatti con il difensore di fiducia, subentrata in un secondo tempo rispetto all'inizio del processo, fosse dimostrativa del disinteresse della ricorrente a presenziare e della sua volontaria sottrazione ad esso. Tanto assorbe ogni altra deduzione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 03.07.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Peru-zzellis LxL DEPOSI
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