CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34068/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stata condannata alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 e 3 d.l. n. 4/2019, per aver omesso di dichiarare informazioni incompatibili con il riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Si specifica che l'obbligo di comunicare le eventuali condanne deriva dalla fattispecie incriminatrice, e che, conseguentemente l'ignoranza dell'obbligo costituisce un errore di diritto che non esclude la responsabilità penale a norma dell'art. 5 cod. pen.. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente non abbia adottato neppure quel minimo di diligenza esigibile da chi intenda accedere a un beneficio economico pubblico, non essendosi adeguatamente informata sulle condizioni richieste per ottenere il beneficio e, in particolare, sull'obbligo di dichiarare la condanna riportata, analogamente a quanto previsto per altri benefici, come il gratuito patrocinio. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MSezione i 22 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] 'l [OSCURATO:PERSONA] Dott:)4nd ini