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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19784/2026

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ancesco Napolitano eAlessandra Militerno in virtù di procura speciale a margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 6 – n. 9596/2017, depositata il 13novembre 2017;Numero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti dellaTF7070103144/2015, con il quale, sul presupposto dellapercezione di ricavi non contabilizzati per gli anni 2001, 2004e 2005, formalmente qualificati come finanziamenti da partedei soci, venivano recuperate a tassazione le ritenute d’accontosulle somme versate ai soci per l’anno 2012, qualificate dallasocietà formalmente come restituzione dei finanziamentisuddetti, ed invece considerati come ripartizione di utili extra-contabili da assoggettare, per l’appunto, a ritenuta d’imposta.2.

Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza della sez. n. 10 n.4952/2016, depositata il 2 agosto 2016, lo accoglieva,annullando l’atto impugnato.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 6,con sentenza n. 9596/2017, pronunciata il 2 ottobre 2017 edepositata in segreteria il 13 novembre 2017, accoglieval’appello, rigettando il ricorso originario della società ecompensando le spese del doppio grado di giudizio.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 29 gennaio 2018).R.G.

N. 4182/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dipartecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.Con decreto del 15 gennaio 2016 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso viene eccepita violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), dello stesso codice di rito.Deduce, in particolare, la ricorrente che, mentre l’Agenziadelle Entrate aveva emesso l’avviso di accertamento sulpresupposto della distribuzione di utili extra-contabili negli anni2010, 2011 e 2012, generatisi da ricavi presuntivamente nondichiarati dalla società negli anni 2001, 2004 e 2005, i giudicidi appello hanno ritenuto che, essendo state le somme erogatenel 2012 ai soli soci di minoranza che non avevano a suo tempofinanziato la società, ciò farebbe presumere non ladistribuzione di utili conseguiti negli anni 2001, 2004 e 2005,ma in genere una distribuzione di utili extra-contabilicomunque generatisi, sulla quale la società avrebbe dovutocomunque operare la ritenute d’imposta, così giustificando lapretesa impositiva su una prospettazione mai avanzatadall’Ufficio.Il motivo è infondato.Il presupposto dell’accertamento è la distribuzione di utiliextra-contabili alle socie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSalzillo Luigia nell’anno 2012, indipendentemente da quandoR.G.

N. 4182/2018 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026queste somme sarebbero state realizzate, nel mentre ilriferimento ai finanziamenti degli anni 2001, 2004 e 2005riguarda solo il socio [OSCURATO:PERSONA] (l’unico che aveva effettuatoun finanziamento alla società), ed infatti le somme aquest’ultimo erogate sono state escluse dall’accertamento, inquanto considerare proprio restituzione di prestiti infruttiferi.2.

Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. ha escluso la sussistenza di un giudicatoesterno vincolante, con riferimento alle annualità 2010 e 2011,ma soltanto perché riferito ad una prospettazione diversa, peravere erroneamente giustificato la pretesa relativa all’anno2012 sulla base di una autonoma e singolare prospettazione,mai avanzata dall’Ufficio.Anche tale motivo è infondato.Il giudicato del 2010 e del 2011 riguarda altro annod’imposta, e i presupposti sono diversi (differenti distribuzionidi utili extra-contabili, spacciati per restituzione di prestitiinfruttiferi).

Non vi sono, pertanto, i presupposti perl’applicazione dei principi del c.d. giudicato esterno.3.

Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2727 c.c., nonché degli artt. 27 e 39,comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Ritiene la ricorrente che la C.T.R., nel ritenere sussistente unadistribuzione di utili extra-contabili in favore dei soci diminoranza, sulla base della mancata contabilizzazione di taliricavi, avrebbe violato il divieto di doppia presunzione, oltreR.G.

N. 4182/2018 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026che a violare l’art. 27 cit., che prevede l’obbligo, per le societàdi capitali, di operare una ritenuta a titolo d’imposta sugli utilierogati a soci “non qualificati” che derivino da delibere didistribuzione assunte in sede assembleare.Anche tale motivo è infondato.Come più volte affermato da questa Corte, non esiste undivieto generalizzato di doppie presunzioni, in quanto «è benpossibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, fermarestando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità delrisultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idoneea fondare l'accertamento del fatto ignoto» (Cass. 29 ottobre2020, n. 23860; v. anche, tra le altre, Cass. 1° agosto 2019,n. 20748; Cass. 16 giugno 2017, n. 15003).Inconferente è, poi, il richiamo all’art. 27 d.P.R. n. 600/1973,che prevede proprio l’applicazione di ritenute sugli utilicorrisposti ai soci, il che è esattamente l’oggetto dell’avviso diaccertamento impugnato.4.

Con il quarto motivo, infine, la società contribuenteeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce in particolare, che la C.T.R. aveva ritenuto di esserein presenza di utili extra-contabili, nonostante che, per suastessa ammissione, non vi era stata una formale distribuzionedi bilancio, e la riserva di € 5.249.969,92 non era stata oggettodi alcun decremento, così violando la presunzione didell’imprenditore.R.G.

N. 4182/2018 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il motivo è infondato, in quanto l’art. 2709 c.c. (sull’efficaciaprobatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore) nonriguarda la distribuzione di utili extra-contabili, trattandosi difattispecie al di fuori di quello che risulta dalle scritturecontabili.5.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate si ècostituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione,senza svolgere attività difensiva.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare laimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 4182/2018 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancesco Napolitano eAlessandra Militerno in virtù di procura speciale a margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 6 – n. 9596/2017, depositata il 13novembre 2017;Numero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti dellaTF7070103144/2015, con il quale, sul presupposto dellapercezione di ricavi non contabilizzati per gli anni 2001, 2004e 2005, formalmente qualificati come finanziamenti da partedei soci, venivano recuperate a tassazione le ritenute d’accontosulle somme versate ai soci per l’anno 2012, qualificate dallasocietà formalmente come restituzione dei finanziamentisuddetti, ed invece considerati come ripartizione di utili extra-contabili da assoggettare, per l’appunto, a ritenuta d’imposta.2. Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza della sez. n. 10 n.4952/2016, depositata il 2 agosto 2016, lo accoglieva,annullando l’atto impugnato.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 6,con sentenza n. 9596/2017, pronunciata il 2 ottobre 2017 edepositata in segreteria il 13 novembre 2017, accoglieval’appello, rigettando il ricorso originario della società ecompensando le spese del doppio grado di giudizio.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 29 gennaio 2018).R.G. N. 4182/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dipartecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.Con decreto del 15 gennaio 2016 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso viene eccepita violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), dello stesso codice di rito.Deduce, in particolare, la ricorrente che, mentre l’Agenziadelle Entrate aveva emesso l’avviso di accertamento sulpresupposto della distribuzione di utili extra-contabili negli anni2010, 2011 e 2012, generatisi da ricavi presuntivamente nondichiarati dalla società negli anni 2001, 2004 e 2005, i giudicidi appello hanno ritenuto che, essendo state le somme erogatenel 2012 ai soli soci di minoranza che non avevano a suo tempofinanziato la società, ciò farebbe presumere non ladistribuzione di utili conseguiti negli anni 2001, 2004 e 2005,ma in genere una distribuzione di utili extra-contabilicomunque generatisi, sulla quale la società avrebbe dovutocomunque operare la ritenute d’imposta, così giustificando lapretesa impositiva su una prospettazione mai avanzatadall’Ufficio.Il motivo è infondato.Il presupposto dell’accertamento è la distribuzione di utiliextra-contabili alle socie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSalzillo Luigia nell’anno 2012, indipendentemente da quandoR.G. N. 4182/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026queste somme sarebbero state realizzate, nel mentre ilriferimento ai finanziamenti degli anni 2001, 2004 e 2005riguarda solo il socio [OSCURATO:PERSONA] (l’unico che aveva effettuatoun finanziamento alla società), ed infatti le somme aquest’ultimo erogate sono state escluse dall’accertamento, inquanto considerare proprio restituzione di prestiti infruttiferi.2. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. ha escluso la sussistenza di un giudicatoesterno vincolante, con riferimento alle annualità 2010 e 2011,ma soltanto perché riferito ad una prospettazione diversa, peravere erroneamente giustificato la pretesa relativa all’anno2012 sulla base di una autonoma e singolare prospettazione,mai avanzata dall’Ufficio.Anche tale motivo è infondato.Il giudicato del 2010 e del 2011 riguarda altro annod’imposta, e i presupposti sono diversi (differenti distribuzionidi utili extra-contabili, spacciati per restituzione di prestitiinfruttiferi). Non vi sono, pertanto, i presupposti perl’applicazione dei principi del c.d. giudicato esterno.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2727 c.c., nonché degli artt. 27 e 39,comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Ritiene la ricorrente che la C.T.R., nel ritenere sussistente unadistribuzione di utili extra-contabili in favore dei soci diminoranza, sulla base della mancata contabilizzazione di taliricavi, avrebbe violato il divieto di doppia presunzione, oltreR.G. N. 4182/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026che a violare l’art. 27 cit., che prevede l’obbligo, per le societàdi capitali, di operare una ritenuta a titolo d’imposta sugli utilierogati a soci “non qualificati” che derivino da delibere didistribuzione assunte in sede assembleare.Anche tale motivo è infondato.Come più volte affermato da questa Corte, non esiste undivieto generalizzato di doppie presunzioni, in quanto «è benpossibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, fermarestando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità delrisultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idoneea fondare l'accertamento del fatto ignoto» (Cass. 29 ottobre2020, n. 23860; v. anche, tra le altre, Cass. 1° agosto 2019,n. 20748; Cass. 16 giugno 2017, n. 15003).Inconferente è, poi, il richiamo all’art. 27 d.P.R. n. 600/1973,che prevede proprio l’applicazione di ritenute sugli utilicorrisposti ai soci, il che è esattamente l’oggetto dell’avviso diaccertamento impugnato.4. Con il quarto motivo, infine, la società contribuenteeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce in particolare, che la C.T.R. aveva ritenuto di esserein presenza di utili extra-contabili, nonostante che, per suastessa ammissione, non vi era stata una formale distribuzionedi bilancio, e la riserva di € 5.249.969,92 non era stata oggettodi alcun decremento, così violando la presunzione didell’imprenditore.R.G. N. 4182/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4182/2018Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 19784/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il motivo è infondato, in quanto l’art. 2709 c.c. (sull’efficaciaprobatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore) nonriguarda la distribuzione di utili extra-contabili, trattandosi difattispecie al di fuori di quello che risulta dalle scritturecontabili.5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate si ècostituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione,senza svolgere attività difensiva.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare laimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 4182/2018 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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