CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOidato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione perché l'imputato non avrebbe beneficiato di "alcun vantaggio deflattivo in termini di riduzione della multa" non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta che, peraltro, non contempla alcuna riduzione per il rito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/