CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 1973
Cassazione n. 05808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29261/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già titolare della cessata ditta individuale So- luzioniPubblicitarie di G. Lanzafame, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Liotta ( PEC : avvfrancescoliotta @ puntopec .it), domiciliat o pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: barbara.ferraris@milano.peca- vvocati.it) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:II.DD.– IVA – avvisodi accertamento –controricorrente – nonché MINISTERODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Mi- nistrolegale rappresentante pro tempore; –intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Si- cilia,sez. staccata di Messina , n. 1 916 / 2 /20 16 depositata il 1 6 mag- gio2016, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez.staccata di Messina, è stato accolto l’appello proposto da ll’ Agen- ziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6073 / 1 2 /201 5 la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’avviso diaccertamento per II.DD. IVA e accessori 20 08 . 2.Il giudice di prime cure condivideva la prospettazione del contri- buentee annullava l'atto impugnato . Al contrario, il giudice d’appello riteneva il ricorso introduttivo inammissibile perché tardivo , consi- derando correttamente applicata la procedura notifica toria di cui all’art.60 del d.P.R. n.600/1973 prevista per l’”irreperibilità asso- luta”, non essendo stato dall’ufficiale giudiziario reperito il destina- tario,che risultava dalla relata trasferito , ma non se ne conosceva il Comune di destinazione , né era stata proposta querela di falso . Il perfezionamento di questa notifica era intervenut o il 28 dicembre 2013mentre il ricorso introduttivo de l giudizio era stato proposto in data27 novembre 2014 ( e depositato il 22 dicembre 2014 ) , oltre il terminedei sessanta giorni dalla data di notifica ai sensi dell'articolo 21,comma 1 del d.lgs. n. 546/1992 . 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente,affidato a tre motivi che illustra con memoria , cui re- plica l’Agenzia delle Entrate con controricorso . Il Ministero dell’Eco- nomiae delle Finanze non si è costituito. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione da partedella sentenza impugnata dell'art. 60 d.P.R. 29.09.1973 n.600 inrelazione agli articoli 137, 138, 139 e 140 cod. proc. civ. , nonché l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggettodi discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1n.5 cod. proc. civ. . 4.1.Secondo il ricorrente, il capo della decisione impugnata in cui , tra l’altro, si afferma « Ora nel caso in esame, come risulta dalla relatadi notifica (che fa piena prova fino a querela di falso) il messo notificatore ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 600/73perché non era stato reperito il destinatario anzi lo stesso risultavatrasferito, non erano state rinvenute persone di famiglia, di addetti alla casa, di portiere o di vicini di casa » postulerebbe senzadimostrare l’irreperibilità assoluta del notificato. 5. Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2700 cod. civ. da parte della sentenza impugnata in rap- porto all’art.60 d.P.R. 29.09.1973 n.600, nonché l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discus- sione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ.. 5.1.Bersaglio della censura è il passaggio argomentativo dell’impu- gnata sentenza in cui il giudice afferma: « (…) nel caso in esame, comerisulta dalla relata di notifica (che fa piena prova fino a querela di falso) il messo notificatore ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 60 del d.P.R n. 600/73, perché non era stato reperito il destinatarioanzi lo stesso risultava trasferito » . 6. Le due censure sono intrinsecamente connesse, in quanto con esseil ricorrente lamenta che sulla base dei documenti prodotti in primo grado avrebbe dimostrato come nel medesimo periodo avrebbericevuto atti notificati al medesimo indirizzo di residenza, ancheda parte dell’Agenzia delle Entrate, senza l’applicazione della proceduraper l’”irreperibilità assoluta”, e la CTR avrebbe errato a non ten erne conto , limitandosi a statuire che la questione era co- pertadalla relata dell’ufficiale notificante, non impugnata con que- reladi falso , e affermando genericamente che non esiste agli atti provaa sostegno della prospettazione del contribuente . 7.Le censure , connesse, possono essere trattate congiuntamente e sonoinammissibili. IlCollegio innanzitutto in linea generale condivide l’affermazione del contribuente secondo la quale la statuizione dell’ufficiale postale contenutanella relata fa piena prova fino a querela di falso solo dei fattiavvenuti alla sua presenza e del ricevimento delle dichiarazioni alui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco. 8.Tuttavia, nel caso di specie la CTR non si è limitata ad affermare apag.4 della sentenza impugnata che l’interessato doveva proporre quereladi falso, ha anche ulteriormente statuito che non vi è prova agli atti a fondamento della prospettazione del contribuente e, quindi,ha valutato – considerato che le ragioni di doglianza erano tuttelì - anche i documenti prodotti in primo grado per dimostrare cheil contribuente non era “assolutamente irreperibile” al momento dellanotifica ponendo in essere un preciso accertamento fattuale . 9.Il fatto è stato dunque valutato e l’omesso esame di un elemento diprova di per sé non rende decisive le censure. Il ricorso inoltre è asua volta generico e aspecif i co, laddove ad es. a p.7 afferma – tra moltiatti irrilevanti in quanto non coevi - che c i sarebbe stata una notifica quasi coeva di una cartella di pagamento nel mese di di- cembre2013 senza applicazione dell’art.60 del d.P.R. ; tuttavia, la deduzione è apodittic a perché il contribuente non riproduce in ri- corsoquella notifica, limitandosi a indicare l’allegato del fascicolo di primogrado. Dal momento che nella sua prospettazione si tratte- rebbedella prova decisiva, per mettere il collegio nelle condizioni di valutarnela rilevanza doveva essere specifico nella sua deduzione e riprod urre almeno il contenuto della notifica se non l’immagine , soprattuttoconsiderando che non è stato dedotto un error in pro- cedendoai fini del n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc. civ. che implicail potere - d o vere di esame d’ufficio dei fascicoli di merito. 10. La stessa memoria illustrativa del contribuente riproduce sì il contenuto (non l’immagine) del la notifica dell’avviso di accerta- mentoimpugnato, adempimento non presente nel ricorso , ma nep- pure in essa il ricorrente offre copia della supposta notifica coeva della cartella senza l’applicazione dell’art.60 cit. . Tale passaggio è essenziale al fine di poter consentire un confronto e una verifica dellaillogicità del ragionamento seguito dal giudice d’appello, dimo- strandoche il ricorrente ha effettivamente nel medesimo lasso tem- porale ricevuto utilmente almeno una notifica presso l’indirizzo di residenzae che dunque , in ultima analisi , revocare in dubbio l’ac- certamentosull’irreperibilità assoluta compiuto dal giudice del me- rito. 11.L’inammissibilità delle prime due doglianze rende inammissibile anche la terza, per difetto di rilevanza ex art.100 cod. proc. civ. . Nellacensura si prospetta la violazione e falsa applicazione ex art. 360n.3 cod. proc. civ. dell'art. 21 comma 1, d . l gs 31.12.1992 n.546 edell'43 d.P.R. 29.09.1973 n.600, poi ch é il ricorso non risult erebbe promossonei termini di legge , prospettazione che poggia sulla in- validità della notifica prospettata n elle prime due doglianze , che sonostate disattese . 12.Il ricorso è conclusivamente infondato per inammissibilità delle censure.13.Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza in ragione delfatto che la contribuente non si è costituita in giudizio . P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifu- sione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltrea spese prenotate a debito . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R.