Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:506
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0092 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 25 giugno 2020 ( *1 ) «Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Nozione di “tornata del bilancio” che si tiene a Strasburgo (Francia) – Articolo 314 TFUE – Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles (Belgio)» Nella causa C‑92/18, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 7 febbraio 2018, Repubblica francese , rappresentata inizialmente da E. de Moustier, A.‑L.

Desjonquères, J.‑L.

Carré, F. Alabrune, D. Colas e B. Fodda, successivamente da E. de Moustier, A.‑L.

Desjonquères, A. Daly e J.‑L.

Carré, in qualità di agenti, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo , rappresentato inizialmente da D. Holderer, C. Schiltz e T. Uri, successivamente da C. Schiltz e T. Uri, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da R. Crowe, U. Rösslein e S. Lucente, in qualità di agenti, convenuto, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della seconda sezione, P.G.

Xuereb, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici, avvocato generale: G. Hogan cancelliere:

V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la Repubblica francese chiede l’annullamento di quattro atti del [OSCURATO:PERSONA] europeo relativi all’adozione del bilancio annuale dell’Unione europea per l’esercizio 2018 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), vale a dire: – l’ordine del giorno della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2017 [documento P8_OJ (2017)11-29], nella parte in cui vi sono iscritte discussioni sul progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018; – l’ordine del giorno della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 2017 [documento P8_OJ (2016)11-30], nella parte in cui vi sono iscritte una votazione e successive dichiarazioni di voto su tale progetto comune; – la risoluzione legislativa del [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 2017 in merito al suddetto progetto comune [documento P8_TA(2017)0458, P8_TA-PROV(2017)0458], e – l’atto del 30 novembre 2017 con il quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la definitiva adozione del bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018.

Contesto normativo 2 L’articolo unico, lettera a), del protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «protocollo sulle sedi delle istituzioni») prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio.

Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles.

Le commissioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo si riuniscono a Bruxelles.

Il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo». 3 L’articolo 314 TFUE prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell’Unione in conformità delle disposizioni in appresso. (...)

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al [OSCURATO:PERSONA] europeo non oltre il 1 o ottobre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio. (…)

4. Se‚ entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il [OSCURATO:PERSONA] europeo: (…) c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

Il presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, d’intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. (…)

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il [OSCURATO:PERSONA] europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il [OSCURATO:PERSONA] europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione. (…)

6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.

7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6: a) sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o b) sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o (…) d) il [OSCURATO:PERSONA] europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il [OSCURATO:PERSONA] europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi.

Se un emendamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento.

Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base. (…)

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell’Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese».

Fatti all’origine della controversia 4 Il 7 ottobre 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il calendario delle proprie tornate plenarie per l’anno 2017, calendario che prevede, in particolare, lo svolgimento di tornate plenarie ordinarie a Strasburgo (Francia) dal 23 al 26 ottobre, dal 13 al 16 novembre e dall’11 al 14 dicembre 2017, nonché di una tornata plenaria aggiuntiva il 29 e il 30 novembre 2017 a Bruxelles (Belgio). 5 Nel mese di aprile 2017 il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione hanno stabilito il calendario pragmatico precisando le date centrali che tali istituzioni prevedevano per le varie fasi della procedura di bilancio per l’esercizio 2018 e, segnatamente, per un’eventuale procedura di conciliazione. 6 Il 29 giugno 2017 la Commissione ha pubblicato un progetto di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018.

Il 13 settembre 2017 il Consiglio ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] la propria posizione su tale progetto.

Dopo una votazione in commissione bilancio e discussioni nel corso della tornata plenaria ordinaria che si è tenuta a Strasburgo dal 23 al 26 ottobre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 25 ottobre 2017, una risoluzione legislativa contenente emendamenti al suddetto progetto.

Il 31 ottobre 2017 ha avuto inizio la procedura di conciliazione per l’accordo sul bilancio tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio.

Il 18 novembre 2017 tale procedura è sfociata in un accordo su un progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018. 7 Il 30 novembre 2017 il Consiglio ha approvato il progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018. [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto la discussione e la votazione su tale progetto all’ordine del giorno della tornata plenaria aggiuntiva del 29 e 30 novembre 2017 che si teneva a Bruxelles.

Mediante la risoluzione legislativa del 30 novembre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il suddetto progetto.

In questa stessa data, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, in seduta plenaria, che il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 era definitivamente adottato. 8 Successivamente alla proposizione del presente ricorso, la Corte, con sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), ha respinto il ricorso della Repubblica francese diretto all’annullamento di atti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura che ha portato all’adozione del bilancio dell’Unione per l’esercizio 2017.

In seguito alla pronuncia di tale sentenza, la Repubblica francese, su richiesta della Corte, ha confermato che intendeva mantenere il proprio ricorso riguardante il bilancio dell’Unione per l’esercizio 2018.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 9 La Repubblica francese chiede che la Corte voglia: – annullare gli atti impugnati; – mantenere gli effetti dell’atto con il quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 era definitivamente adottato, fino a che tale bilancio non sarà definitivamente adottato con atto conforme ai trattati entro un termine ragionevole a partire dalla data della pronuncia della sentenza che la Corte emetterà nella presente causa, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese; 10 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso; – condannare la Repubblica francese alle spese, e – in subordine, mantenere gli effetti dell’atto con il quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 era definitivamente adottato, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo atto destinato a sostituirlo. 11 Con decisione del presidente della Corte del 26 aprile 2019, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese.

Sul ricorso Argomenti delle parti 12 La Repubblica francese, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, deduce un motivo unico, vertente sulla violazione, per effetto degli atti impugnati, del Protocollo sulle sedi delle istituzioni.

Conformemente all’articolo unico, lettera a), di tale Protocollo, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuto a esercitare il potere di bilancio ad esso conferito dall’articolo 314, paragrafi 5, 6 e 9, TFUE, in linea di principio, nella sua interezza nel corso delle tornate plenarie ordinarie che si tengono a Strasburgo.

Nel caso di specie, tale istituzione sarebbe venuta meno alla necessaria conciliazione tra le prescrizioni scaturenti da tali articoli iscrivendo le discussioni e la votazione vertenti sul progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018, a norma dell’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, all’ordine del giorno della propria tornata plenaria aggiuntiva che si è tenuta a Bruxelles il 29 e il 30 novembre 2017 e constatando, mediante l’atto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, l’adozione definitiva di tale bilancio durante la medesima tornata plenaria aggiuntiva. 13 A tal riguardo, la Repubblica francese sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione, in quanto ha fissato, e poi mantenuto il proprio calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017 in modo tale da potersi pronunciare sul progetto comune di bilancio annuale per l’esercizio 2018 entro il termine previsto dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE solo nel corso della tornata plenaria aggiuntiva menzionata al punto precedente, che si è tenuta a Bruxelles, e non durante una tornata plenaria ordinaria a Strasburgo. 14 La Repubblica francese ritiene che sia possibile anticipare la data dell’accordo raggiunto durante la procedura di conciliazione.

A tal riguardo, essa rileva, innanzitutto, che, in pratica, la votazione sul progetto di bilancio, previsto dall’articolo 314, paragrafo 4, TFUE, avviene sempre nel corso della seconda tornata plenaria ordinaria di ottobre, detta «tornata di “ottobre II”».

Tale Stato membro sostiene poi che, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si è sistematicamente fatto ricorso a una procedura di conciliazione.

Infine, aggiunge che, nel caso estremamente probabile di ricorso a una siffatta procedura, un eventuale accordo di conciliazione interviene con ogni probabilità negli ultimi giorni del periodo di conciliazione previsto dall’articolo 314, paragrafo 5, TFUE.

In tali circostanze, la Repubblica francese considera che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a programmare la tornata plenaria ordinaria del mese di novembre nella quarta o quinta settimana dopo la tornata di «ottobre II», dal momento che una siffatta programmazione ottimizza, a suo avviso, le probabilità che tale istituzione possa pronunciarsi sul progetto comune di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria che si tiene a Strasburgo, entro il termine di quattrodici giorni previsto dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE.

Tuttavia, nel caso di specie, detta istituzione avrebbe programmato la tornata plenaria ordinaria del mese di novembre 2017 per la terza settimana dopo la tornata di «ottobre II» 2017, il che le avrebbe impedito di esercitare i propri poteri di bilancio, a titolo dell’articolo 314, paragrafi 6, 7 e 9, TFUE, a Strasburgo. 15 In ogni caso, la Repubblica francese sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto modificare il calendario delle tornate plenarie ordinarie, in seguito alla definizione del calendario pragmatico che programma, di comune accordo tra le istituzioni, lo svolgimento della procedura di bilancio.

Dopo la definizione di quest’ultimo calendario, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto conferma delle date in cui si sarebbe svolta la procedura di conciliazione nonché di quelle delle riunioni del comitato di conciliazione, nel caso estremamente probabile in cui si fosse fatto ricorso a una siffatta procedura, a seguito della tornata di «ottobre II». 16 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver esercitato senza incorrere in errori di valutazione i propri poteri di bilancio in virtù dell’articolo 314, paragrafi 6, 7 e 9, TFUE, nel corso della tornata plenaria aggiuntiva che si è tenuta il 29 e 30 novembre 2017.

Tenuto conto degli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio, tanto il ricorso alla procedura di conciliazione quanto la data in cui tale procedura sarebbe stata avviata e sarebbe terminata, eventualmente, per effetto di un accordo su un progetto comune di bilancio annuale, sarebbero stati, per principio, incerti al momento della fissazione del calendario delle sessioni plenarie per l’anno 2017.

Giudizio della Corte 17 [OSCURATO:PERSONA] è tenuto, come confermato dall’articolo 314, paragrafo 10, TFUE, ad esercitare i poteri di bilancio ad esso attribuiti nel rispetto dei Trattati e degli atti adottati a norma degli stessi. 18 In primo luogo, tale istituzione deve rispettare il Protocollo sulle sedi delle istituzioni, il quale, a norma dell’articolo 51 TUE, costituisce parte integrante dei trattati.

L’articolo unico, lettera a), di detto Protocollo stabilisce che «[i]l [OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio». 19 A tal riguardo, ai punti 32, 35 e 37 della sentenza del 2 ottobre 2018Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), la Corte ha giudicato che, in mancanza di precisazioni nell’ambito dell’articolo unico, lettera a), di detto Protocollo, i termini «la tornata del bilancio» devono essere considerati come operanti un rinvio all’insieme delle tornate plenarie nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di bilancio, nonché all’insieme degli atti adottati a tal fine da detta istituzione.

Infatti, l’esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria competenza di bilancio in seduta plenaria costituisce un momento fondamentale della vita democratica dell’Unione e necessita, segnatamente, di una discussione pubblica, in seduta plenaria, che consenta ai cittadini dell’Unione di prendere conoscenza dei vari orientamenti politici espressi e, in tal modo, di formarsi un’opinione politica sull’azione dell’Unione.

Inoltre, la trasparenza della discussione parlamentare in seduta plenaria è idonea a rafforzare la legittimità democratica della procedura di bilancio nei confronti dei cittadini dell’Unione e la credibilità dell’azione di quest’ultima.

Date tali circostanze, i termini «la tornata del bilancio», che compaiono nell’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni, comprendono non soltanto la tornata plenaria ordinaria dedicata all’esame del progetto di bilancio in prima lettura ai sensi dell’articolo 314, paragrafo 4, TFUE, ma anche la seconda lettura, a norma dell’articolo 314, paragrafo 6, di tale Trattato, assicurando una discussione e una votazione pubbliche, in seduta plenaria, sul progetto comune di bilancio annuale scaturito dalla procedura di conciliazione. 20 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a rispettare le prescrizioni che l’articolo 314 TFUE gli impone per l’esercizio dei suoi poteri di bilancio in seduta plenaria.

Le scadenze e i termini stabiliti da tale disposizione mirano ad assicurare l’adozione del bilancio annuale dell’Unione prima della fine dell’anno che precede l’esercizio in questione, tenendo presente che la loro violazione può, eventualmente, condurre all’applicazione dell’articolo 315 TFUE, relativo al bilancio provvisorio [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 38 ]. 21 In assenza di una discussione e di una votazione del [OSCURATO:PERSONA] sul progetto comune di bilancio annuale entro il termine di quattordici giorni stabilito dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, tale progetto può essere adottato dal solo Consiglio, alle condizioni previste dal paragrafo 7, lettera a), di tale articolo.

Orbene, è di particolare importanza per la trasparenza e la legittimità democratica dell’azione dell’Unione, le quali si manifestano attraverso la procedura di adozione del bilancio annuale, che il [OSCURATO:PERSONA] eserciti la competenza che gli incombe in virtù dell’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, e si pronunci in seduta plenaria su tale progetto comune [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 40 ]. 22 In terzo luogo, nella misura in cui l’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni e l’articolo 314 TFUE hanno il medesimo valore giuridico, le prescrizioni scaturenti dal primo di tali articoli non possono, in quanto tali, prevalere su quelle risultanti dal secondo, e viceversa.

La loro applicazione deve essere effettuata, caso per caso, nel rispetto della necessaria conciliazione delle suddette prescrizioni e di un giusto equilibrio tra queste ultime [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 42 ]. 23 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, il Protocollo sulle sedi delle istituzioni è improntato al reciproco rispetto delle rispettive competenze degli Stati membri e del [OSCURATO:PERSONA], nonché ad un reciproco dovere di leale cooperazione [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 43 e la giurisprudenza ivi citata]. 24 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad esercitare i propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria che si tiene a Strasburgo, senza però che tale obbligo risultante dall’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni costituisca un ostacolo a che il bilancio annuale venga discusso e votato durante una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles, ove ciò sia imposto da esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio quale prevista dall’articolo 314 TFUE.

Uno svolgimento di detta procedura che facesse prevalere, in modo assoluto, il rispetto dell’articolo unico, lettera a), di detto Protocollo a discapito della piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla procedura stessa sarebbe incompatibile con la necessaria conciliazione delle prescrizioni scaturenti da tali disposizioni, ricordata al punto 22 della presente sentenza [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 44 ]. 25 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto delle prescrizioni risultanti dai punti da 22 a 24 della presente sentenza, la Corte ha precisato, al punto 45 della sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), che il [OSCURATO:PERSONA] dispone, allorché procede alla necessaria conciliazione tra le prescrizioni dell’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni e quelle dell’articolo 314 TFUE, di un potere discrezionale scaturente dalle esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio.

Pertanto, tale controllo giurisdizionale verte sulla questione se il [OSCURATO:PERSONA], esercitando una parte dei propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva, abbia commesso, a questo riguardo, errori di valutazione. 26 È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se gli atti impugnati rispettino la necessaria conciliazione delle prescrizioni scaturenti, da un lato, dall’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni e, dall’altro, dall’articolo 314 TFUE. 27 A tal riguardo, se è vero che la Repubblica francese ammette che, nell’ambito fissato dal calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017, la tornata plenaria aggiuntiva tenutasi a Bruxelles il 29 e il 30 novembre 2017 costituiva l’unica possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi sul progetto comune di bilancio annuale per l’esercizio 2018 entro il termine previsto dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, essa afferma, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, che l’aggiustamento di tale calendario parlamentare da parte di detta istituzione è viziato da un errore di valutazione.

Secondo tali Stati membri, sarebbe stato possibile adattare detto calendario in modo da consentire la discussione e la votazione del progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 a Strasburgo nel rispetto di tale termine.

Infatti, la possibilità di un siffatto aggiustamento, o anche di una modifica del calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017, si sarebbe presentata tanto al momento della fissazione di tale calendario, il 7 ottobre 2015, quanto a seguito della fissazione del calendario pragmatico, nel mese di aprile 2017. 28 Per quanto attiene, in primo luogo, alla fissazione del calendario parlamentare per l’anno 2017, avvenuta il 7 ottobre 2015, l’argomento della Repubblica francese, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, si fonda sulla premessa secondo cui la data in cui il comitato di conciliazione è giunto ad un accordo su un progetto comune di bilancio annuale era ragionevolmente prevedibile per il [OSCURATO:PERSONA] al momento della fissazione di tale calendario. 29 Tuttavia, la Corte ha già respinto una siffatta premessa giudicando, al punto 50 della sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), che, al momento della fissazione del calendario delle tornate plenarie ordinarie, tanto il ricorso alla procedura di conciliazione quanto la data in cui tale procedura sarebbe stata avviata e sarebbe terminata, eventualmente, per effetto di un accordo su un progetto comune di bilancio annuale, erano per principio incerti. 30 Nessuno degli elementi addotti dalla Repubblica francese e dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è idoneo a rimettere in discussione le considerazioni relative agli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio, su cui si fonda la giurisprudenza rammentata al punto precedente. 31 Inoltre, l’argomento di tali Stati membri, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] deve programmare la tornata plenaria ordinaria del mese di novembre alternativamente durante la quarta o la quinta settimana dopo la tornata di «ottobre II», implica necessariamente che tale istituzione disponga di un potere discrezionale a tal fine.

In particolare, nei limiti in cui la Repubblica francese si fonda sulla constatazione che una siffatta programmazione «ottimizza le probabilità» di una discussione e di una votazione sul progetto comune di bilancio in occasione della tornata plenaria ordinaria del mese di novembre che si tiene a Strasburgo, essa ammette, in sostanza, che una siffatta programmazione non può garantire che tale discussione e tale votazione possano effettivamente aver luogo a Strasburgo e, di conseguenza, conferma che la programmazione del calendario parlamentare non è tale da eliminare gli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio. 32 Di conseguenza, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] sia rimasto entro i limiti del potere discrezionale ricordato al punto 25 della presente sentenza, allorché ha fissato, il 7 ottobre 2015, il proprio calendario di tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017. 33 In secondo luogo, la Repubblica francese contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver modificato tale calendario a seguito della fissazione, nel mese di aprile 2017, del calendario pragmatico relativo alla procedura di bilancio per l’esercizio 2018, sulla base del rilievo che tale calendario pragmatico avrebbe confermato le date della procedura di conciliazione, nel caso estremamente probabile in cui si fosse fatto ricorso a una siffatta procedura. 34 Orbene, detto calendario pragmatico precisava le date che il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione prevedevano, nel mese di aprile 2017, per la procedura di bilancio relativa all’esercizio 2018 e, segnatamente, per un’eventuale procedura di conciliazione, nonostante la possibilità che gli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio potessero impedire a tali istituzioni di rispettare le date previste. 35 Per quanto attiene a tali imprevisti, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, senza essere contraddetto al riguardo, che la sorte del periodo di conciliazione è incerta, come emerge segnatamente dalla circostanza che tale periodo è scaduto senza accordo in tre delle cinque procedure espletate ai sensi dell’articolo 314 TFUE prima della fissazione del calendario parlamentare per l’anno 2017, cosicché il bilancio annuale dell’Unione ha potuto essere adottato solo nel mese di dicembre dell’anno precedente l’esercizio di cui trattavasi in tali tre procedure.

Inoltre, in risposta ad un quesito posto dalla Corte in udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato – circostanza rimasta anch’essa incontestata – che il preciso dies a quo del periodo di conciliazione può essere fissato solo all’ultimo momento, rispetto ai calendari aggiornati del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della Commissione. 36 Pertanto, in seguito alla fissazione, nel mese di aprile 2017, del calendario pragmatico relativo alla procedura di bilancio per l’esercizio 2018, permaneva incerta la risposta alla questione se e in che data il comitato di conciliazione avrebbe potuto effettivamente raggiungere un accordo di conciliazione. 37 Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] non è nemmeno incorso in errori di valutazione nell’aver mantenuto il calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017, a seguito della fissazione del calendario pragmatico nel mese di aprile di tale medesimo anno. 38 Di conseguenza, gli atti impugnati non sono viziati dall’errore di valutazione invocato dalla Repubblica francese. 39 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono si deve respingere il motivo unico della Repubblica francese e, di conseguenza, respingere il ricorso.

Sulle spese 40 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la condanna della Repubblica francese e quest’ultima è rimasta soccombente nelle sue conclusioni, si deve condannare tale Stato membro a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA].

In applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, intervenuto nella controversia, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica francese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sopporta le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0092 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 25 giugno 2020 ( *1 ) «Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Nozione di “tornata del bilancio” che si tiene a Strasburgo (Francia) – Articolo 314 TFUE – Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles (Belgio)» Nella causa C‑92/18, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 7 febbraio 2018, Repubblica francese , rappresentata inizialmente da E. de Moustier, A.‑L. Desjonquères, J.‑L. Carré, F. Alabrune, D. Colas e B. Fodda, successivamente da E. de Moustier, A.‑L. Desjonquères, A. Daly e J.‑L. Carré, in qualità di agenti, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo , rappresentato inizialmente da D. Holderer, C. Schiltz e T. Uri, successivamente da C. Schiltz e T. Uri, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da R. Crowe, U. Rösslein e S. Lucente, in qualità di agenti, convenuto, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della seconda sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici, avvocato generale: G. Hogan cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la Repubblica francese chiede l’annullamento di quattro atti del [OSCURATO:PERSONA] europeo relativi all’adozione del bilancio annuale dell’Unione europea per l’esercizio 2018 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), vale a dire: – l’ordine del giorno della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2017 [documento P8_OJ (2017)11-29], nella parte in cui vi sono iscritte discussioni sul progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018; – l’ordine del giorno della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 2017 [documento P8_OJ (2016)11-30], nella parte in cui vi sono iscritte una votazione e successive dichiarazioni di voto su tale progetto comune; – la risoluzione legislativa del [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 2017 in merito al suddetto progetto comune [documento P8_TA(2017)0458, P8_TA-PROV(2017)0458], e – l’atto del 30 novembre 2017 con il quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la definitiva adozione del bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018. Contesto normativo 2 L’articolo unico, lettera a), del protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «protocollo sulle sedi delle istituzioni») prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo». 3 L’articolo 314 TFUE prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell’Unione in conformità delle disposizioni in appresso. (...) 3.   Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al [OSCURATO:PERSONA] europeo non oltre il 1 o ottobre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio. (…) 4.   Se‚ entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il [OSCURATO:PERSONA] europeo: (…) c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, d’intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. (…) 5.   Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il [OSCURATO:PERSONA] europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il [OSCURATO:PERSONA] europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione. (…) 6.   Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune. 7.   Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6: a) sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o b) sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o (…) d) il [OSCURATO:PERSONA] europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il [OSCURATO:PERSONA] europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base. (…) 9.   Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato. 10.   Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell’Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese». Fatti all’origine della controversia 4 Il 7 ottobre 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il calendario delle proprie tornate plenarie per l’anno 2017, calendario che prevede, in particolare, lo svolgimento di tornate plenarie ordinarie a Strasburgo (Francia) dal 23 al 26 ottobre, dal 13 al 16 novembre e dall’11 al 14 dicembre 2017, nonché di una tornata plenaria aggiuntiva il 29 e il 30 novembre 2017 a Bruxelles (Belgio). 5 Nel mese di aprile 2017 il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione hanno stabilito il calendario pragmatico precisando le date centrali che tali istituzioni prevedevano per le varie fasi della procedura di bilancio per l’esercizio 2018 e, segnatamente, per un’eventuale procedura di conciliazione. 6 Il 29 giugno 2017 la Commissione ha pubblicato un progetto di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018. Il 13 settembre 2017 il Consiglio ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] la propria posizione su tale progetto. Dopo una votazione in commissione bilancio e discussioni nel corso della tornata plenaria ordinaria che si è tenuta a Strasburgo dal 23 al 26 ottobre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 25 ottobre 2017, una risoluzione legislativa contenente emendamenti al suddetto progetto. Il 31 ottobre 2017 ha avuto inizio la procedura di conciliazione per l’accordo sul bilancio tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio. Il 18 novembre 2017 tale procedura è sfociata in un accordo su un progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018. 7 Il 30 novembre 2017 il Consiglio ha approvato il progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018. [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto la discussione e la votazione su tale progetto all’ordine del giorno della tornata plenaria aggiuntiva del 29 e 30 novembre 2017 che si teneva a Bruxelles. Mediante la risoluzione legislativa del 30 novembre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il suddetto progetto. In questa stessa data, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, in seduta plenaria, che il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 era definitivamente adottato. 8 Successivamente alla proposizione del presente ricorso, la Corte, con sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), ha respinto il ricorso della Repubblica francese diretto all’annullamento di atti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura che ha portato all’adozione del bilancio dell’Unione per l’esercizio 2017. In seguito alla pronuncia di tale sentenza, la Repubblica francese, su richiesta della Corte, ha confermato che intendeva mantenere il proprio ricorso riguardante il bilancio dell’Unione per l’esercizio 2018. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 9 La Repubblica francese chiede che la Corte voglia: – annullare gli atti impugnati; – mantenere gli effetti dell’atto con il quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 era definitivamente adottato, fino a che tale bilancio non sarà definitivamente adottato con atto conforme ai trattati entro un termine ragionevole a partire dalla data della pronuncia della sentenza che la Corte emetterà nella presente causa, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese; 10 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso; – condannare la Repubblica francese alle spese, e – in subordine, mantenere gli effetti dell’atto con il quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 era definitivamente adottato, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo atto destinato a sostituirlo. 11 Con decisione del presidente della Corte del 26 aprile 2019, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese. Sul ricorso Argomenti delle parti 12 La Repubblica francese, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, deduce un motivo unico, vertente sulla violazione, per effetto degli atti impugnati, del Protocollo sulle sedi delle istituzioni. Conformemente all’articolo unico, lettera a), di tale Protocollo, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuto a esercitare il potere di bilancio ad esso conferito dall’articolo 314, paragrafi 5, 6 e 9, TFUE, in linea di principio, nella sua interezza nel corso delle tornate plenarie ordinarie che si tengono a Strasburgo. Nel caso di specie, tale istituzione sarebbe venuta meno alla necessaria conciliazione tra le prescrizioni scaturenti da tali articoli iscrivendo le discussioni e la votazione vertenti sul progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018, a norma dell’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, all’ordine del giorno della propria tornata plenaria aggiuntiva che si è tenuta a Bruxelles il 29 e il 30 novembre 2017 e constatando, mediante l’atto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, l’adozione definitiva di tale bilancio durante la medesima tornata plenaria aggiuntiva. 13 A tal riguardo, la Repubblica francese sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione, in quanto ha fissato, e poi mantenuto il proprio calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017 in modo tale da potersi pronunciare sul progetto comune di bilancio annuale per l’esercizio 2018 entro il termine previsto dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE solo nel corso della tornata plenaria aggiuntiva menzionata al punto precedente, che si è tenuta a Bruxelles, e non durante una tornata plenaria ordinaria a Strasburgo. 14 La Repubblica francese ritiene che sia possibile anticipare la data dell’accordo raggiunto durante la procedura di conciliazione. A tal riguardo, essa rileva, innanzitutto, che, in pratica, la votazione sul progetto di bilancio, previsto dall’articolo 314, paragrafo 4, TFUE, avviene sempre nel corso della seconda tornata plenaria ordinaria di ottobre, detta «tornata di “ottobre II”». Tale Stato membro sostiene poi che, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si è sistematicamente fatto ricorso a una procedura di conciliazione. Infine, aggiunge che, nel caso estremamente probabile di ricorso a una siffatta procedura, un eventuale accordo di conciliazione interviene con ogni probabilità negli ultimi giorni del periodo di conciliazione previsto dall’articolo 314, paragrafo 5, TFUE. In tali circostanze, la Repubblica francese considera che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a programmare la tornata plenaria ordinaria del mese di novembre nella quarta o quinta settimana dopo la tornata di «ottobre II», dal momento che una siffatta programmazione ottimizza, a suo avviso, le probabilità che tale istituzione possa pronunciarsi sul progetto comune di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria che si tiene a Strasburgo, entro il termine di quattrodici giorni previsto dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE. Tuttavia, nel caso di specie, detta istituzione avrebbe programmato la tornata plenaria ordinaria del mese di novembre 2017 per la terza settimana dopo la tornata di «ottobre II» 2017, il che le avrebbe impedito di esercitare i propri poteri di bilancio, a titolo dell’articolo 314, paragrafi 6, 7 e 9, TFUE, a Strasburgo. 15 In ogni caso, la Repubblica francese sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto modificare il calendario delle tornate plenarie ordinarie, in seguito alla definizione del calendario pragmatico che programma, di comune accordo tra le istituzioni, lo svolgimento della procedura di bilancio. Dopo la definizione di quest’ultimo calendario, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto conferma delle date in cui si sarebbe svolta la procedura di conciliazione nonché di quelle delle riunioni del comitato di conciliazione, nel caso estremamente probabile in cui si fosse fatto ricorso a una siffatta procedura, a seguito della tornata di «ottobre II». 16 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver esercitato senza incorrere in errori di valutazione i propri poteri di bilancio in virtù dell’articolo 314, paragrafi 6, 7 e 9, TFUE, nel corso della tornata plenaria aggiuntiva che si è tenuta il 29 e 30 novembre 2017. Tenuto conto degli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio, tanto il ricorso alla procedura di conciliazione quanto la data in cui tale procedura sarebbe stata avviata e sarebbe terminata, eventualmente, per effetto di un accordo su un progetto comune di bilancio annuale, sarebbero stati, per principio, incerti al momento della fissazione del calendario delle sessioni plenarie per l’anno 2017. Giudizio della Corte 17 [OSCURATO:PERSONA] è tenuto, come confermato dall’articolo 314, paragrafo 10, TFUE, ad esercitare i poteri di bilancio ad esso attribuiti nel rispetto dei Trattati e degli atti adottati a norma degli stessi. 18 In primo luogo, tale istituzione deve rispettare il Protocollo sulle sedi delle istituzioni, il quale, a norma dell’articolo 51 TUE, costituisce parte integrante dei trattati. L’articolo unico, lettera a), di detto Protocollo stabilisce che «[i]l [OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio». 19 A tal riguardo, ai punti 32, 35 e 37 della sentenza del 2 ottobre 2018Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), la Corte ha giudicato che, in mancanza di precisazioni nell’ambito dell’articolo unico, lettera a), di detto Protocollo, i termini «la tornata del bilancio» devono essere considerati come operanti un rinvio all’insieme delle tornate plenarie nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di bilancio, nonché all’insieme degli atti adottati a tal fine da detta istituzione. Infatti, l’esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria competenza di bilancio in seduta plenaria costituisce un momento fondamentale della vita democratica dell’Unione e necessita, segnatamente, di una discussione pubblica, in seduta plenaria, che consenta ai cittadini dell’Unione di prendere conoscenza dei vari orientamenti politici espressi e, in tal modo, di formarsi un’opinione politica sull’azione dell’Unione. Inoltre, la trasparenza della discussione parlamentare in seduta plenaria è idonea a rafforzare la legittimità democratica della procedura di bilancio nei confronti dei cittadini dell’Unione e la credibilità dell’azione di quest’ultima. Date tali circostanze, i termini «la tornata del bilancio», che compaiono nell’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni, comprendono non soltanto la tornata plenaria ordinaria dedicata all’esame del progetto di bilancio in prima lettura ai sensi dell’articolo 314, paragrafo 4, TFUE, ma anche la seconda lettura, a norma dell’articolo 314, paragrafo 6, di tale Trattato, assicurando una discussione e una votazione pubbliche, in seduta plenaria, sul progetto comune di bilancio annuale scaturito dalla procedura di conciliazione. 20 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a rispettare le prescrizioni che l’articolo 314 TFUE gli impone per l’esercizio dei suoi poteri di bilancio in seduta plenaria. Le scadenze e i termini stabiliti da tale disposizione mirano ad assicurare l’adozione del bilancio annuale dell’Unione prima della fine dell’anno che precede l’esercizio in questione, tenendo presente che la loro violazione può, eventualmente, condurre all’applicazione dell’articolo 315 TFUE, relativo al bilancio provvisorio [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 38 ]. 21 In assenza di una discussione e di una votazione del [OSCURATO:PERSONA] sul progetto comune di bilancio annuale entro il termine di quattordici giorni stabilito dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, tale progetto può essere adottato dal solo Consiglio, alle condizioni previste dal paragrafo 7, lettera a), di tale articolo. Orbene, è di particolare importanza per la trasparenza e la legittimità democratica dell’azione dell’Unione, le quali si manifestano attraverso la procedura di adozione del bilancio annuale, che il [OSCURATO:PERSONA] eserciti la competenza che gli incombe in virtù dell’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, e si pronunci in seduta plenaria su tale progetto comune [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 40 ]. 22 In terzo luogo, nella misura in cui l’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni e l’articolo 314 TFUE hanno il medesimo valore giuridico, le prescrizioni scaturenti dal primo di tali articoli non possono, in quanto tali, prevalere su quelle risultanti dal secondo, e viceversa. La loro applicazione deve essere effettuata, caso per caso, nel rispetto della necessaria conciliazione delle suddette prescrizioni e di un giusto equilibrio tra queste ultime [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 42 ]. 23 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, il Protocollo sulle sedi delle istituzioni è improntato al reciproco rispetto delle rispettive competenze degli Stati membri e del [OSCURATO:PERSONA], nonché ad un reciproco dovere di leale cooperazione [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 43 e la giurisprudenza ivi citata]. 24 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad esercitare i propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria che si tiene a Strasburgo, senza però che tale obbligo risultante dall’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni costituisca un ostacolo a che il bilancio annuale venga discusso e votato durante una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles, ove ciò sia imposto da esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio quale prevista dall’articolo 314 TFUE. Uno svolgimento di detta procedura che facesse prevalere, in modo assoluto, il rispetto dell’articolo unico, lettera a), di detto Protocollo a discapito della piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla procedura stessa sarebbe incompatibile con la necessaria conciliazione delle prescrizioni scaturenti da tali disposizioni, ricordata al punto 22 della presente sentenza [sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), C‑73/17 , EU:C:2018:787 , punto 44 ]. 25 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto delle prescrizioni risultanti dai punti da 22 a 24 della presente sentenza, la Corte ha precisato, al punto 45 della sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio), ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), che il [OSCURATO:PERSONA] dispone, allorché procede alla necessaria conciliazione tra le prescrizioni dell’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni e quelle dell’articolo 314 TFUE, di un potere discrezionale scaturente dalle esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio. Pertanto, tale controllo giurisdizionale verte sulla questione se il [OSCURATO:PERSONA], esercitando una parte dei propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva, abbia commesso, a questo riguardo, errori di valutazione. 26 È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se gli atti impugnati rispettino la necessaria conciliazione delle prescrizioni scaturenti, da un lato, dall’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi delle istituzioni e, dall’altro, dall’articolo 314 TFUE. 27 A tal riguardo, se è vero che la Repubblica francese ammette che, nell’ambito fissato dal calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017, la tornata plenaria aggiuntiva tenutasi a Bruxelles il 29 e il 30 novembre 2017 costituiva l’unica possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi sul progetto comune di bilancio annuale per l’esercizio 2018 entro il termine previsto dall’articolo 314, paragrafo 6, TFUE, essa afferma, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, che l’aggiustamento di tale calendario parlamentare da parte di detta istituzione è viziato da un errore di valutazione. Secondo tali Stati membri, sarebbe stato possibile adattare detto calendario in modo da consentire la discussione e la votazione del progetto comune di bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 a Strasburgo nel rispetto di tale termine. Infatti, la possibilità di un siffatto aggiustamento, o anche di una modifica del calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017, si sarebbe presentata tanto al momento della fissazione di tale calendario, il 7 ottobre 2015, quanto a seguito della fissazione del calendario pragmatico, nel mese di aprile 2017. 28 Per quanto attiene, in primo luogo, alla fissazione del calendario parlamentare per l’anno 2017, avvenuta il 7 ottobre 2015, l’argomento della Repubblica francese, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, si fonda sulla premessa secondo cui la data in cui il comitato di conciliazione è giunto ad un accordo su un progetto comune di bilancio annuale era ragionevolmente prevedibile per il [OSCURATO:PERSONA] al momento della fissazione di tale calendario. 29 Tuttavia, la Corte ha già respinto una siffatta premessa giudicando, al punto 50 della sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) ( C‑73/17 , EU:C:2018:787 ), che, al momento della fissazione del calendario delle tornate plenarie ordinarie, tanto il ricorso alla procedura di conciliazione quanto la data in cui tale procedura sarebbe stata avviata e sarebbe terminata, eventualmente, per effetto di un accordo su un progetto comune di bilancio annuale, erano per principio incerti. 30 Nessuno degli elementi addotti dalla Repubblica francese e dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è idoneo a rimettere in discussione le considerazioni relative agli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio, su cui si fonda la giurisprudenza rammentata al punto precedente. 31 Inoltre, l’argomento di tali Stati membri, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] deve programmare la tornata plenaria ordinaria del mese di novembre alternativamente durante la quarta o la quinta settimana dopo la tornata di «ottobre II», implica necessariamente che tale istituzione disponga di un potere discrezionale a tal fine. In particolare, nei limiti in cui la Repubblica francese si fonda sulla constatazione che una siffatta programmazione «ottimizza le probabilità» di una discussione e di una votazione sul progetto comune di bilancio in occasione della tornata plenaria ordinaria del mese di novembre che si tiene a Strasburgo, essa ammette, in sostanza, che una siffatta programmazione non può garantire che tale discussione e tale votazione possano effettivamente aver luogo a Strasburgo e, di conseguenza, conferma che la programmazione del calendario parlamentare non è tale da eliminare gli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio. 32 Di conseguenza, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] sia rimasto entro i limiti del potere discrezionale ricordato al punto 25 della presente sentenza, allorché ha fissato, il 7 ottobre 2015, il proprio calendario di tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017. 33 In secondo luogo, la Repubblica francese contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver modificato tale calendario a seguito della fissazione, nel mese di aprile 2017, del calendario pragmatico relativo alla procedura di bilancio per l’esercizio 2018, sulla base del rilievo che tale calendario pragmatico avrebbe confermato le date della procedura di conciliazione, nel caso estremamente probabile in cui si fosse fatto ricorso a una siffatta procedura. 34 Orbene, detto calendario pragmatico precisava le date che il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione prevedevano, nel mese di aprile 2017, per la procedura di bilancio relativa all’esercizio 2018 e, segnatamente, per un’eventuale procedura di conciliazione, nonostante la possibilità che gli imprevisti inerenti alla procedura di bilancio potessero impedire a tali istituzioni di rispettare le date previste. 35 Per quanto attiene a tali imprevisti, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, senza essere contraddetto al riguardo, che la sorte del periodo di conciliazione è incerta, come emerge segnatamente dalla circostanza che tale periodo è scaduto senza accordo in tre delle cinque procedure espletate ai sensi dell’articolo 314 TFUE prima della fissazione del calendario parlamentare per l’anno 2017, cosicché il bilancio annuale dell’Unione ha potuto essere adottato solo nel mese di dicembre dell’anno precedente l’esercizio di cui trattavasi in tali tre procedure. Inoltre, in risposta ad un quesito posto dalla Corte in udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato – circostanza rimasta anch’essa incontestata – che il preciso dies a quo del periodo di conciliazione può essere fissato solo all’ultimo momento, rispetto ai calendari aggiornati del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della Commissione. 36 Pertanto, in seguito alla fissazione, nel mese di aprile 2017, del calendario pragmatico relativo alla procedura di bilancio per l’esercizio 2018, permaneva incerta la risposta alla questione se e in che data il comitato di conciliazione avrebbe potuto effettivamente raggiungere un accordo di conciliazione. 37 Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] non è nemmeno incorso in errori di valutazione nell’aver mantenuto il calendario delle tornate plenarie ordinarie per l’anno 2017, a seguito della fissazione del calendario pragmatico nel mese di aprile di tale medesimo anno. 38 Di conseguenza, gli atti impugnati non sono viziati dall’errore di valutazione invocato dalla Repubblica francese. 39 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono si deve respingere il motivo unico della Repubblica francese e, di conseguenza, respingere il ricorso. Sulle spese 40 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la condanna della Repubblica francese e quest’ultima è rimasta soccombente nelle sue conclusioni, si deve condannare tale Stato membro a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA]. In applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, intervenuto nella controversia, sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica francese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sopporta le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.