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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09489/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05dgu0n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e in genere ogni riferimento alla concreta vicenda storica e procedimentale, si sono prospettate deduzioni oltremodo generiche, prive di qualsiasi puntualità e pertinenza censoria, non consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05dgu0n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e in genere ogni riferimento alla concreta vicenda storica e procedimentale, si sono prospettate deduzioni oltremodo generiche, prive di qualsiasi puntualità e pertinenza censoria, non consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 09489/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris