CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 10 dicembre 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, annullando la misura in relazione ai reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e disponendo la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari in rela- zione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 11 e 13). 2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Potenza ricorre per Cassa- zione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione con rife- rimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che il Tribunale del riesame ha erroneamente applicato i principi giu- risprudenziali formulati in tema di esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La Procura ricorrente si duole dell'omessa valutazione congiunta dei seguenti elementi: gli stretti vincoli di parentela esistenti tra gli associati; l'esistenza di un luogo di detenzione della sostanza che, seppure coincidente con l'abitazione di Ca- stellaneta [OSCURATO:PERSONA], era ben noto ai sodali; il ricorso ad una modalità di smercio caratterizzata dalla fornitura di piccole dosi occultate sulla persona; i chiari e rodati canali di approvvigionamento della droga; la separazione di ruoli e funzioni tra í par- tecipi; la disponibilità degli associati ad attivarsi al fine di mettere a disposizione i necessari mezzi di trasporto in caso di bisogno o verificare la eventuale presenza di forze dell'ordine; le modalità consolidate di consegna e cessione della droga; il ruolo apicale ricoperto dal Castellaneta. In ordine ai ruoli degli associati e alla sussistenza di un'articolazione associativa, emergeva che il Castellaneta con [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo col pusher Menzella si erano interessati anche alle attività di recupero del danaro, evidenziando la filiera tipica delle organizzazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (vedi la telefonata n. 174 del 2 giugno 2021 tra il Menzella e il Salluce). I fornitori erano consapevoli che il Menzella ed altri indagati non agivano in quanto singoli, bensì quali soggetti stabilmente collegati col Castellaneta. Tali evi- denze valevano altresì nel rapporto tra il Castellaneta e gli spacciatori operanti alle sue dipendenze, tra i quali i! Menzella.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente, va rilevato che sussiste un interesse del P.M. a ricorrere nella fattispecie in esame. La giurisprudenza più risalente nel tempo riteneva ravvisabile un interesse con- creto e diretto all'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sol- tanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al manteni- mento dello stato di privazione della libertà (Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Vi- scardi, Rv. 276069; Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Machetti, Rv. 212898). Al contrario, condivisibili e più recenti pronunce hanno, viceversa, affermato la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche in ragione di un'utilità pratica, anche di carattere processuale, derivante dall'accoglimento del ricorso (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 che ha riconosciuto l'interesse del pubblico ministero a proporre appello av- verso l'ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di con- seguirne l'estensione anche agli altri reati per i quali il giudice aveva ritenuto insus- sistenti i gravi indizi di colpevolezza; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Senatore, Rv. 264526; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/202, Abdelaziz, Rv. 284357 - 02, per cui sussiste l'interesse concreto ed attuale del P.M. alla proposizione del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale che implichi l'applicazione di termini di durata della misura maggiori. Si è altresì specificato che non può escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare nel caso in cui, a fronte di un'ordinanza che abbia sostanzialmente man- tenuto la misura cautelare applicata, il ricorso sia comunque volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto (Sez. 6, n. 7267 del 27/1/2022, Ro- tondale, Rv. 283001, che ha ritenuto l'interesse del P.M. ad impugnare la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare limitatamente ad uno dei delitti in addebito, riducendo la durata della misura interdittiva applicata). Si è anche ritenuto che, nel procedimento cautelare, sussista l'interesse concreto e at- tuale del P.M. a ricorrere per Cassazione avverso l'ordinanza, con cui il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia q2u attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 2023 cit.). Alla luce dei principi sopra riportati, nella fattispecie in esame sussiste l'interesse ad impugnare del P.M., affinché si giunga ad un giudicato (anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l'esistenza degli indicatori dei gravi indizi di col- pevolezza per il reato originariamente contestato, ovvero il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, oltre che per i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. cit., anche in assenza di specificazioni in ordine alla richiesta di ripristino dell'originaria misura cautelare. Tale richiesta di ripristino, a ben vedere, può anche implicitamente ricavarsi dal te- nore del ricorso, alla luce dei differente regime in ordine alla presunzione di perico- losità che governa le due diverse fattispecie di reato; in particolar modo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti ele- menti da cui dedurre l'insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest'ultima nep- pure accennata dal giudice del riesame. Alla luce di tali principi, nella fattispecie con- creta, appare ravvisabile la sussistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico mini- stero, in considerazione del concreto risultato conseguibile a seguito dell'eventuale accoglimento dei ricorso, da individuarsi nel ripristino della originaria misura della custodia cautelare in carcere. 3. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima p_ perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). Quanto ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'indeter- minatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di per- sone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in con- creto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Fi- cara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).4. L'ordinanza impugnata non si è attenuta alle descritte coordinate ermeneuti- che. In premessa il Tribunale del riesame ha riportato, in maniera dettagliata, ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, in conformità al quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, per poi negare, in maniera apodittica e illogica, la configurabilità del reato associativo. Sulla base del compendio investigativo raccolto, i giudici della cautela hanno af- fermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di cocaina ed eroina, coor- dinando e finanziando due distinte linee di spaccio, di cui riceveva i profitti in quanto investitore comune in entrambe. Nell'ordinanza impugnata sono riportati vari indizi rivelatori di un sodalizio nei rapporti intercorsi tra il Castellaneta, con ruolo apicale, e i suoi due referenti di fiducia [OSCURATO:PERSONA], preposto alla gestione della linea del commercio di eroina, e [OSCURATO:PERSONA], che curava quella della cocaina, emergente da plurimi ele- menti, quali l'incontro del Castellaneta col Salluce e col Pellegrino dopo la scarcera- zione di quest'ultimo, la conversazione intercettata nell'agosto 2021. in cui il Castel- laneta commentava coi sodali Pellegrino e Salluce la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nonché la condivisione tra il Castellaneta e il Pellegrino riguardo alla posizione debitoria del Salluce. Infine, ha escluso la sussistenza del reato associativo per l'assenza di disponibi- lità di un luogo comune di occultamento, di una cassa comune, di mezzi di trasporto modificati, della interscambiabilità di ruoli, riducendo il complesso materiale proba- torio acquisito ad un ambito di meri autonomi rapporti fiduciari, non solo tra il Ca- stellaneta ed i suoi due stretti collaboratori, ma anche tra essi e gli altri soggetti coinvolti nei traffici di stupefacente, tali da non potersi qualificare come organizza- zione criminale. A tale conclusione il Tribunale del riesame è giunto mediante l'enucleazione di riferimenti indiziari non contestualizzati e non individualizzanti, nel passaggio dai sin- goli episodi di fornitura, trasporto e cessione di stupefacente, che vedono coinvolti di volta in volta i singoli indagati, riscontrati sul piano indiziario, alla dimensione com- plessa del rapporto associativo instaurato tra i medesimi soggetti. L'impropria parcellizzazione della valutazione degli elementi indiziari è riscontra- bile nell'esposizione non ordinata e non organica della vicenda, che si snoda attra- verso una autonoma ricostruzione dei singoli episodi delittuosi di traffico illecito, illu- strata riportando stralci dei colloqui intercettati, inframmezzati da commenti, non sempre puntuali, e riferimenti a sequestri di stupefacente e denaro, con il risultato di 1/u una motivazione non compiuta delle ragioni della decisione in ordine alla esclusione della fattispecie associativa contestata.Alla carenza metodologica nella ricostruzione del fatto si aggiunge la intrinseca contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza in fatto di una struttura di coordinamento di due rami di azienda facente capo al Castellaneta - retta dai due fiduciari posti a capo di ciascun ramo (fol. 93), fondata anche su rapporti di parentela e familiari e caratterizzata da un diretto rapporto con i soggetti fornitori - e l'affermata assenza di concreti indicatori dimostrativi dell'esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico. I suddetti rapporti, connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", come descritti nell'ordinanza genetica (fol. 159) sono riduttivamente confinati in un ambito concorsuale bilaterale tra la coppia Castellaneta/Pellegrino per il traffico di cocaina e la coppia Castellaneta/Salluce per il traffico di eroina, e tra questi e le rispettive compagne. Pur aderendo, dunque, in tesi alla ricostruzione delle fonti di prova offerte nell'or- dinanza genetica (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle dichiarazioni, anche autoaccusatorie, rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha operato valutazioni fram- mentate e prive di coerenza logica, proponendo una lettura parcellizzata degli ele- menti indicati. Ha ricondotto alla figura del Castellaneta il solo ruolo di coordinatore e primo investitore nella gestione di due linee di spaccio, pur qualificate come due "rami di un'azienda", omettendo di valorizzare: a) la circolarità delle conversazioni intercettate fra i sodali e oggetto dei dialoghi (qualità, quantità, costi di acquisto, prezzi di vendita, luoghi di custodia, fornitori, acquirenti); b) la disponibilità dei luoghi distinti adibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali; c) l'esecuzione di numerosi reati fine, riconducibili al programma criminoso e volti ad assicurare una continuativa attività di spaccio di eroina e cocaina in Montesca- glioso; d) l'esistenza di plurimi canali di approvvigionamento delle sostanze; e) la ripartizione dei ruoli tra i soggetti. Soprattutto, nell'ordinanza impugnata tali elementi non sono contestualizzati alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo della criminalità organizzata materana, riconosciuto da famiglie della 'ndran- gheta calabrese, in seno alla quale era stato affiliato, che aveva indicato nel suo ex sodale Castellaneta, a sua volta da lui affiliato secondo ritualità mafiose, il capo dì un sodalizio criminale che in passato gestiva, in parallelo a quello organizzato dal D'Elia, lo spaccio di droga nel territorio di Montescaglioso, attuando la regola della cd. "spar- tenza", da cui era derivato il sodalizio criminoso oggetto di contestazione cautelare.In tal modo, in maniera illogica e contraddittoria, il Tribunale ha qualificato i rapporti tra il Castellaneta e i suoi due diretti collaboratori nell'illecito traffico, nonché con gli altri partecipi, in termini di relazioni personali, di tipo diretto ed immediato, e non come forme di interazione soggettiva nell'ambito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria. Il Tribunale del riesame, dunque, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica quali espressione di un rapporto di collaborazione col- laudato, stabile, duraturo, tra gli associati, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti. Alla luce di tali elementi sarebbe stato necessario approfondire la tematica del coinvolgimento nel sodalizio anche del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Va considerato altresì che, nel caso di specie, si verte in tema di applicazione di misure cautelari personali. Nel giudizio cautelare, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla re- sponsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono' addebitati (Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebita- tigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpe- volezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683). 5. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinv