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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12386/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorrono, per mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29/12/2021, che ha dichiarato inammissibili i loro appelli contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 gennaio 2020: - [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 03/06/2012 (capo E); -[OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo E); - [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn.2 e 4 cod. pen., commesso il 17 aprile 2012 (capo G); - [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 15 marzo 2012 (capo D);

2. Ricorre altresì avverso l'intestata sentenza [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., commesso il 26 aprile 2012, costituendo lo stesso, contestatogli al capo K), il solo reato per il quale in appello è stata confermata la condanna inflittagli.

3. I ricorsi sono fondati.

Colgono nel segno le censure prospettate dai ricorrenti, perché correttamente evidenziano come la Corte di appello abbia omesso di rilevare l'estinzione dei reati loro ascritti per esserne maturata la prescrizione, ex art. 161 cod. pen., prima della pronuncia di appello - (intervenuta per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2020, per [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2020 e per [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 2021, pur considerate le sospensione del relativo corso per 378 giorni) - ancorché con i rispettivi motivi di gravame fosse stato dedotto che la predetta causa di non punibilità avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819).

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 22 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorrono, per mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29/12/2021, che ha dichiarato inammissibili i loro appelli contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 gennaio 2020: - [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 03/06/2012 (capo E); -[OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo E); - [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn.2 e 4 cod. pen., commesso il 17 aprile 2012 (capo G); - [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 15 marzo 2012 (capo D); 2. Ricorre altresì avverso l'intestata sentenza [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., commesso il 26 aprile 2012, costituendo lo stesso, contestatogli al capo K), il solo reato per il quale in appello è stata confermata la condanna inflittagli. 3. I ricorsi sono fondati. Colgono nel segno le censure prospettate dai ricorrenti, perché correttamente evidenziano come la Corte di appello abbia omesso di rilevare l'estinzione dei reati loro ascritti per esserne maturata la prescrizione, ex art. 161 cod. pen., prima della pronuncia di appello - (intervenuta per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2020, per [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2020 e per [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 2021, pur considerate le sospensione del relativo corso per 378 giorni) - ancorché con i rispettivi motivi di gravame fosse stato dedotto che la predetta causa di non punibilità avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819). 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22 febbraio 2
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