CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025, il Tribunale di Lecce, a seguito digiudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazionepromossa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza della Corte d’appello diLecce che ha aggravato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghifrequentati dalla persona offesa, disposta nei suoi confronti per il delitto diviolenza sessuale aggravata (artt. 81, 609-bis n. 5 e 5-bis cod. pen.), fatti per iquali è stato condannato in primo grado alla pena di quattro anni e tre mesi direclusione, ripristinando la misura degli arresti domiciliari.1.1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diLecce dell’1 agosto 2023 XXXXXX era stato sottoposto alla misura degli arrestidomiciliari, che, in data 2 gennaio 2024, su istanza della difesa, era statasostituita con quella del divieto di dimora nel Comune di Matino e del divieto diavvicinamento alle persone offese, con l'obbligo di mantenere da detti luoghi edalle persone offese una distanza non inferiore a 500 m.1.2. La Corte d'appello di Lecce, con ordinanza del 22 novembre 2025,ripristinava la misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dall'art. 276 cod.proc. pen., In quanto il prevenuto, avvicinandosi in più occasioni a una dellevittime, XXXXXXXXX, aveva violato le prescrizioni impostegli.1.3. Il Tribunale del riesame, adito dalla difesa del XXXXXX ex art. 310cod. proc. pen., ha confermato l'avvenuta ripetuta violazione delle prescrizioni,quale denunciata dalla persona offesa XXXX, che aveva più volte notatol'imputato fermo a breve distanza intento a fissarla, la documentazione prodottadalla difesa contribuendo non già a confutare la circostanza, degradando gliincontri con la persona offesa in prossimità della scuola guida da questafrequentata a mera casualità, quanto piuttosto a riscontrarne le dichiarazioni,del Pos per vari acquisti né con quelli delle visite all'anziana madre, né inassoluto con i movimenti documentati dal GPS di un apparecchio cellulare,analizzato dal consulente tecnico di parte, di cui peraltro non era neppure certol'utilizzatore.2. Avverso detta ordinanza il XXXXXX, tramite il proprio difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato adun unico, articolato, motivo con cui si denuncia la violazione degli artt. 274, 276e 292 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione carente emanifestamente illogica.Si deduce, in primo luogo, l'omessa motivazione in ordine alla censurainerente alla mancata comunicazione ai difensori del provvedimento diaggravamento della misura emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 276cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa.Lamenta inoltre il ricorrente che il Tribunale della cautela, per il resto, si èlimitato a confutare, peraltro con motivazione contraddittoria e illogica, leargomentazioni difensive, fondate sulle produzioni documentali, senza operareuna specifica valutazione in ordine alle esigenze cautelari, alla loro attualità e allaricorrenza dei presupposti per l'aggravamento, né argomentare in ordine allecondotte attribuite al XXXXXX in violazione dell'art. 387-bis cod. pen.; si rileva inproposito che, a mezzo dell'appello, era stato evidenziato che nei due anniprecedenti il ricorrente non aveva mai violato il divieto di avvicinamento e che lastessa frequenza degli incontri nel periodo indicato, dal 30 ottobre 2025 e per leprime tre settimane del novembre successivo, sarebbe stata, come comprovatodalle indagini difensive, nettamente inferiore a quella denunciata, elementi suiquali il riesame ha operato una valutazione estremamente generica, cosìincorrendo in un travisamento della prova che ha inficiato la motivazione sulpiano logico e giuridico.3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamentedepositata, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso,evidenziando che i presupposti della materia cautelare personale sono censurabiliin cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme dilegge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testodel provvedimento impugnato; il controllo di legittimità, quindi, non concerne néla ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circal'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono – come nel caso in esame - nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile.2. La doglianza che investe l'omessa pronuncia in ordine al difetto dinotifica del provvedimento di aggravamento della misura al difensoredell'imputato è inammissibile.2.1. Rileva il collegio che si tratta di una questione non devoluta conl'appello cautelare, come si apprezza dall'ordinanza impugnata nella cui sintesidei motivi d'appello - non attinta da alcuna specifica censura - la questione è deltutto assente, pertanto, la doglianza è certamente inammissibile in quantopresentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulterioriapplicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv.285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez.2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv.263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); che trova la sua "ratio"nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto dimotivazione della pronuncia in grado di appello con riguardo ad un punto delricorso non investito dal controllo del tribunale della cautela, perché nonsegnalato con i motivi di ricorso.2.2. In proposto rileva altresì il Collegio che l'art. 276 cod. proc. pen. nonprevede, in caso di aggravamento della misura, l'obbligo di immediato avviso aldifensore ovvero di notifica allo stesso del relativo provvedimento e, del vero,secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, neppurel'inosservanza da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvisare il difensorenominato di fiducia o di ufficio dell'avvenuto arresto in flagranza è causa dinullità, mancando un'espressa previsione in tal senso e non ricorrendo unaviolazione del diritto di difesa dell'indagato riconducibile alle cause generali dinullità, poiché detto obbligo di informazione non è riferibile in modo direttoall'assistenza dell'arrestato nel compimento degli atti garantiti (Sez. 1, n. 26163del 10/05/2019, Rv. 276486 - 01Sez. 4, n. 25235 del 27/03/2014, Rv. 262234;Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Rv. 244679; Sez. 4, n. 36941 del 13/06/2007,Rv. 237471).2.3. Oltretutto nel caso in esame il ricorrente ha proposto tempestivoappello avverso l'ordinanza che ha disposto l'aggravamento della misura, in essoesplicando ampia attività difensiva, per cui, ulteriore profilo di inammissibilità èdato dalla evidente carenza di interesse, non avendo minimamente allegato,(art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). in cosa sarebbe consistito il vulnusderivante dal lamentato difetto di comunicazione/notifica.3. Anche gli ulteriori profili di doglianza non superano il vaglio diammissibilità.3.1. Allo scopo di inquadrare correttamente le ragioni addotte dai giudicidella cautela a sostegno della decisione in verifica, è necessario richiamare laconsolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «in tema disostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, il presupposto perl'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì lanecessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza dicircostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001; Sez.1, n. 3285 del 21/12/2015, deo. 2016, Dzhangveladze, Rv. 265726). Si tratta diuna linea ermeneutica secondo la quale la disciplina prevista dall'art. 299,comma 4, cod. proc. pen. si riallaccia al principio rebus sic stantibus, in base alquale lo status libertatis del prevenuto deve necessariamente essere adeguatoalle vicende fattuali e processuali che intervengono nel corso del procedimento,così da consentire al giudice di sostituire, a richiesta del pubblico ministero, lamisura in esecuzione con altra più grave ovvero con modalità più gravose, sulpresupposto che siano intervenute circostanze tali da fare ritenere aggravate leesigenze dì cui all'art. 274 cod. proc. pen., costituite da elementi fattuali nonpresi in considerazione, perché non ancora verificatisi, ovvero non accertati oesaminati nelle precedenti decisioni inerenti la libertà del soggetto interessato.Dunque, il giudice può liberamente apprezzare le circostanze indicate dall'art.274 cod. proc. pen. e prendere in considerazione qualsiasi situazione - anche nonstrettamente fattuale, come i precedenti giudiziari derivanti da altri procedimenti- in relazione alla quale reputi che si siano aggravate le esigenze cautelari,intervenendo con l'imposizione di un'altra misura, ovvero di più congrue modalitàdi esecuzione della misura in corso, che meglio garantiscano il rispetto di quelleesigenze (Sez. F, n. 33478 del 18/08/2009, Casanova, Rv. 245184; Sez. 5, n.3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260).3.2. Inoltre, va ricordato che il giudizio sulla gravità della condottatrasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, correttae logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036); rientra tra i poteri discrezionali delgiudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia laprescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenticaratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso afronteggiare le inalterate esigenze cautelari» (Sez. 2 - , Sentenza n. 22026 del09/06/2026, Rv. 290159 - 01; Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv.275040 – 01)3.3. Ciò posto il motivo è manifestamente infondato.I Giudici dell'appello cautelare, dopo attento e capillare vaglio dell'ampiomateriale raccolto in sede di indagini difensive, allegato al ricorso, sonopervenuti alla decisione di conferma del provvedimento di sostituzione dellamisura del divieto di avvicinamento alle parti offese con quella degli arrestidomiciliari, dando risalto, con apprezzamento di fatto immune da censure diillogicità, sia alla pluralità di violazioni, sia alla circostanza che le stesse fosseroravvicinate nel tempo e che la persona offesa, confortata dal riscontro di unateste oculare per almeno uno degli episodi, avesse chiaramente percepitol’insistente, prolungata e ravvicinata presenza dell'imputato, oltre che i suoisguardi diretti - tanto da essersi vista costretta a chiedergli di allontanarsiminacciando l'intervento di un genitore - nei luoghi ove la stessa si dovevanecessariamente recare con cadenza prevedibile per le lezioni della scuola guida,non senza considerare che la misura sostituita postula la puntuale osservanzadelle prescrizioni - nella specie, ripetutamente violate - volte a evitare contattitra il prevenuto e le vittime.3.4. Quanto alla censura di omesso o insufficiente rinnovato vaglio dellaassorbente la considerazione del fatto che, anche in tal caso, la questione non èstata devoluta con l'appello cautelare come parimenti si apprezza nella sintesi apagina 3 dell'ordinanza impugnata.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il dispostodell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.