CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 01918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'inammissibilita' per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione con sentenza in data 16/03/2022 annullava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 23/11/2021 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi sub. 3), 4), 5), 6) ed 8) della incolpazione provvisoria e rinviava per nuovo esame innanzi al Tribunale di Catanzaro confermando l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria relativamente alle ulteriori contestazioni di cui ai capi sub. 1-2) (art. 512-bis c.p.), 7) (art. 319-ter c.p.), 9) (art. 356 c.p.) e 10) (art. 640 comma 2 c.p.). 2. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, pronunziando in sede di rinvio, con ordinanza del 5 luglio 2022 confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto. 3. Contro il detto provvedimento ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:a. mancanza e illogicità della motivazione in merito alle ritenute esigenze cautelari. Il ricorrente rileva che il Tribunale aveva confermato la misura cautelare evidenziando un rischio di recidivanza delittuosa fondata su un fatto (la consumazione dell'illecita esecuzione di opera pubblica) incerto. Lamenta che il Tribunale del riesame si era limitato a confermare, quanto alle esigenze cautelari, gli elementi di cui alla prima ordinanza oggetto di annullamento, apparendo evidente il vizio lamentato in quanto i giudici di merito per confermare il quadro prognostico iniziale avrebbe dovuto adottare una motivazione del tutto diversa per confermare il giudizio di pericolosità; b. violazione dell'art. 627 c.p.p. Il ricorrente rileva che, in violazione del menzionato disposto normativo, in punto di esigenze cautelari la motivazione adottata dal giudice della cautela era in gran parte "interamente copiata da quella annullata dalla Corte di Cassazione", apparendo chiaro che il giudice del rinvio non si era conformato al dictum della Suprema Corte. 3.1. I difensori dell'indagato hanno depositato memoria con la quale hanno prodotto sentenza della Corte di Cassazione n. 28640/2022 avente ad oggetto l'annullamento della ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato di frode in pubbliche forniture nonché successivamente ulteriore memoria avente ad oggetto rinunzia al ricorso stante la intervenuta revoca della misura cautelare in atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della intervenuta revoca della misura degli arresti domiciliari, per come risulta dalla documentazione in atti. 2. Osserva il Collegio che il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il • • •