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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 10998/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10998/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4276/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40173/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/10/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato la richiesta di applicazione dell affidamento in prova proposta di cui all art 94 D P R309 del 1990 da * *Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi e con la memoria pervenuta il 6 marzo2026 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt 125 codproc pen e ex art 94 D P R 309 del 1990Rilevato che le doglianze anche tese a sollecitare apprezzamenti di merito estranei algiudizio di legittimità sono comunque manifestamente infondate in quanto il Tribunale disorveglianza di Catania con motivazione adeguata e non manifestamente illogica hacoerentemente ritenuto la misura alternativa invocata dall odierno ricorrente non idonea aprevenire la commissione di ulteriori reati per l assenza di un serio processo di revisionecritica da parte del condannato tenuto anche conto dei suoi numerosi precedenti penalidelle varie pendenze per evasioni risultanti a suo carico della precedente concessione perdue volte della detenzione domiciliare e per il fatto che in stato di libertà non avevamantenuto contatti con il competente * D per i suoi problemi di tossicodipendenza* anche considerato che ai fini della concessione dell affidamento in prova al serviziosociale richiesto per ragioni curative ai sensi dell art 94 d P R 309/90 il condannato devedimostrare di essere tossicodipendente producendo la certificazione rilasciata da unastruttura sanitaria pubblica e di aver concordato un programma terapeutico e soprattuttogiudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale ex multisSez 1 n 53761del22/09/2014 * Rv 261982 – 01Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte anche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10998/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4276/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40173/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/10/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato la richiesta di applicazione dell affidamento in prova proposta di cui all art 94 D P R309 del 1990 da * *Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi e con la memoria pervenuta il 6 marzo2026 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt 125 codproc pen e ex art 94 D P R 309 del 1990Rilevato che le doglianze anche tese a sollecitare apprezzamenti di merito estranei algiudizio di legittimità sono comunque manifestamente infondate in quanto il Tribunale disorveglianza di Catania con motivazione adeguata e non manifestamente illogica hacoerentemente ritenuto la misura alternativa invocata dall odierno ricorrente non idonea aprevenire la commissione di ulteriori reati per l assenza di un serio processo di revisionecritica da parte del condannato tenuto anche conto dei suoi numerosi precedenti penalidelle varie pendenze per evasioni risultanti a suo carico della precedente concessione perdue volte della detenzione domiciliare e per il fatto che in stato di libertà non avevamantenuto contatti con il competente * D per i suoi problemi di tossicodipendenza* anche considerato che ai fini della concessione dell affidamento in prova al serviziosociale richiesto per ragioni curative ai sensi dell art 94 d P R 309/90 il condannato devedimostrare di essere tossicodipendente producendo la certificazione rilasciata da unastruttura sanitaria pubblica e di aver concordato un programma terapeutico e soprattuttogiudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale ex multisSez 1 n 53761del22/09/2014 * Rv 261982 – 01Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte anche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10998/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4276/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40173/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/10/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato la richiesta di applicazione dell affidamento in prova proposta di cui all art 94 D P R309 del 1990 da * *Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi e con la memoria pervenuta il 6 marzo2026 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt 125 codproc pen e ex art 94 D P R 309 del 1990Rilevato che le doglianze anche tese a sollecitare apprezzamenti di merito estranei algiudizio di legittimità sono comunque manifestamente infondate in quanto il Tribunale disorveglianza di Catania con motivazione adeguata e non manifestamente illogica hacoerentemente ritenuto la misura alternativa invocata dall odierno ricorrente non idonea aprevenire la commissione di ulteriori reati per l assenza di un serio processo di revisionecritica da parte del condannato tenuto anche conto dei suoi numerosi precedenti penalidelle varie pendenze per evasioni risultanti a suo carico della precedente concessione perdue volte della detenzione domiciliare  e per il fatto che in stato di libertà non avevamantenuto contatti con il competente * D per i suoi problemi di tossicodipendenza* anche considerato che ai fini della concessione dell affidamento in prova al serviziosociale richiesto per ragioni curative ai sensi dell art 94 d P R 309/90 il condannato devedimostrare di essere tossicodipendente producendo la certificazione rilasciata da unastruttura sanitaria pubblica e di aver concordato un programma terapeutico e soprattuttogiudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale ex multisSez 1 n 53761del22/09/2014 * Rv 261982 – 01Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte anche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10998/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4276/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40173/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/10/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato la richiesta di applicazione dell affidamento in prova proposta di cui all art 94 D P R309 del 1990 da * *Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi e con la memoria pervenuta il 6 marzo2026 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt 125 codproc pen e ex art 94 D P R 309 del 1990Rilevato che le doglianze anche tese a sollecitare apprezzamenti di merito estranei algiudizio di legittimità sono comunque manifestamente infondate in quanto il Tribunale disorveglianza di Catania con motivazione adeguata e non manifestamente illogica hacoerentemente ritenuto la misura alternativa invocata dall odierno ricorrente non idonea aprevenire la commissione di ulteriori reati per l assenza di un serio processo di revisionecritica da parte del condannato tenuto anche conto dei suoi numerosi precedenti penalidelle varie pendenze per evasioni risultanti a suo carico della precedente concessione perdue volte della detenzione domiciliare  e per il fatto che in stato di libertà non avevamantenuto contatti con il competente * D per i suoi problemi di tossicodipendenza* anche considerato che ai fini della concessione dell affidamento in prova al serviziosociale richiesto per ragioni curative ai sensi dell art 94 d P R 309/90 il condannato devedimostrare di essere tossicodipendente producendo la certificazione rilasciata da unastruttura sanitaria pubblica e di aver concordato un programma terapeutico e soprattuttogiudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale ex multisSez 1 n 53761del22/09/2014 * Rv 261982 – 01Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte anche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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