Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09867/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5993/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Toscana n.567/10/20 dell’11 agosto 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che §

1. [OSCURATO:PERSONA] spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale e rettifica di rendita (da 576.040 € a 2.600.000 €) notificatole il 19 maggio 2016 in relazione alla centrale di produzione di energia termoelettrica in Comune di Piombino, località Torre del Sale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso di accertamento in questione, rinveniente da Docfa, era adeguatamente motivato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’UTE, tutti elementi idonei a porre la contribuente in condizione di intendere le ragioni della classificazione; - ciò andava affermato a maggior ragione in considerazione del fatto che l’atto attributivo di rendita impugnato riproduceva un precedente avviso di accertamento catastale, già notificato alla società; - quanto a l fatto che nel calcolo della rendita fossero stati inseriti impianti non funzionanti perché dismessi in forza di provvedimento amministrativo, ciò non ne escludeva la rilevanza ai fini del calcolo medesimo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta –ex art.360, co. 1^, n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 l. 212/00, dal momento che l'avviso di accertamento opposto (il secondo dei tre successivamente notificati alla società in relazione alla medesima centrale, ed in esito ad altrettante procedure Docfa di aggiornamento per dismissione e per espunzione dei c.d. impianti ‘imbullonati’ ex art.1, co. 21 l.208/16) si limitava a citare le fonti normative di riferimento, senza però motivare sui valori attribuiti e, segnatamente, sulle ragioni della valorizzazione anche delle unità termoelettriche a vapore che erano state definitivamente poste fuori servizio per disposizione MISE 12 marzo 2015; unità alle quali l'agenzia delle entrate aveva inopinatamente attribuito lo stesso valore già ad esse assegnato con il primo avviso di accertamento del novembre 2014, allorquando la centrale si trovava in tutt'altra condizione di operatività. § 2.2 Il motivo è infondato.

Si rende qui applicabile il fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass.nn.31809/18,12777/18 ed innumerevoli altre): «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso».

Ad avvalorare la decisione del collegio regionale, va poi qui considerato che l'avviso di accertamento in questione: - recava, come si evince dal testo trascritto nel ricorso e comunque dalla sua allegazione sub.6), la puntuale descrizione dei cespiti costitutivi della centrale, con indicazione, non soltanto dell'apparato normativo di riferimento, ma anche dei valori a ciascuno di essi attribuito, come anche risultante dalla relazione di stima sintetica di cui alla tabella annessa all'avviso stesso; - faceva seguito, confermandola, alla rendita (s empre di euro 2.600.000,00) già a conoscenza della società, perché dedotta nel primo avviso di accertamento ad essa notificato nel novembre 2014 in relazione alla medesima centrale, ed a sua volta scaturito da analoga procedura partecipativa Docfa.

Altro è a dire, con Enel, che nell'avviso di accertamento qui opposto l'amministrazione finanziaria avrebbe immotivatamente incluso anche unità termoelettriche a vapore che non potevano imputarsi a rendita perché già dismesse; aspetto, quest'ultimo, per la verità ininfluente ai fini della ‘motivazione’ dell'avviso - i cui fondamenti in fatto e diritto vennero tutti esaurientemente compresi dalla società, anche sullo specifico aspetto degli impianti disattivati - concernendo piuttosto la ‘fondatezza’ nel merito della maggior pretesa catastale. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso Enel deduce violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento (rdl n. 652/39; d.P.R. 1142/49, d.m. 28/98) la quale impone che la rendita tenga conto del valore del bene secondo la destinazione, le caratteristiche e lo stato riscontrabili al momento dell'accertamento stesso; mentre nel caso in esame la rendita aveva ricompreso anche componenti della centrale (unità termoelettriche a vapore) non più funzionanti e definitivamente estromesse dal processo produttivo. § 3.2 Il motivo - con il quale si contesta l'erronea inclusione nel calcolo della rendita delle unità in questione, non perché di natura impiantistica ed accessoria (questione oggetto di Docfa e di avviso successivi) ma perché non più funzionanti e dismesse per provvedimento ministeriale - va accolto nei termini che seguono.

La disciplina catastale attribuisce rilevanza allo stato di fatto e di diritto in cui il bene da classare si trova al momento del classamento stesso ovvero dell'accertamento in rettifica.

Il rdl 652/1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) stabilisce (art.5) che: «Si considera unità immobili are urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio ». [OSCURATO:PERSONA] fondamentale di cui al d.P.R. 1142/1949 si legge che (art.44): «Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento»; e che, quanto a modalità esecutive (art.61): « Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento».

Dunque, lo stato di definitiva dismissione e messa fuori-servizio delle componenti in questione (così come dedotto nella Docfa della società) non ne escludeva di per sé la rilevanza ai fini della rendita, e tuttavia questa rilevanza (in diritto) doveva in effetti tenere conto (in fatto) dell'incidenza di tale dismissione sul valore residuo del bene.

In una fattispecie analoga, questa Corte ha stabilito che (Cass. n. 8952/13): «La circostanza che alcune delle turbine, all'epoca della stima, non fossero funzionanti perché disattivate in esecuzione di un provvedimento amministrativo, mentre in esercizio erano le turbine di più recente realizzazione, non consente di escludere le prime dal calcolo della rendita del bene complesso: come correttamente affermato dalla Commissione regionale, esse, sia pur inattive, ‘esistevano nel complesso industriale oggetto di stima e concorrevano a formarne il valore globale, tanto più che la circostanza che non fossero più funziona nti non induceva, per ciò solo, la prova che non potessero riprendere a funzionare e che, pertanto, avessero un valore determinabile secondo i criteri adottati per quelle funzionanti’, essendo per le prime, le non funzionanti, congruo, in mancanza di altri elementi di stima, il ‘valore residuo di smobilizzòindicato dall'Agenzia del territorio».

Ora, nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non si è fatta carico di questo aspetto cruciale di causa, essendosi essa limitata ad affermare che le componenti in questione non potevano essere escluse dal calcolo della rendita.

Là dove, appurato che in effetti dovevano essere incluse,il problema di causa si spostava sulla congruità del valore in concreto ad esse attribuite dall'amministrazione finanziaria nell'avviso di accertamento in questione e, segnatamente, sulla verifica del fatto che in tale avviso di accertamento si tenesse in debito conto dell'incidenza estimativa sortita dalla definitiva dismissione dei cespiti.

E nel momento in cui la Commissione tributaria regionale ha confermato la piena legittimità dell'avviso di accertamento senza verificare - sotto questo specifico profilo - la conformità della rendita in esso determinata alla luce di questa definitiva destinazione di ‘non-uso’, risulta per ciò solo aver violato la disciplina catastale di riferimento.

In particolare, non risulta che il Collegio regionale si sia fatto carico di riscontrare la conformità del valore attribuito a queste componenti dall'amministrazione catastale, a seconda che si trattasse di un valore di normale operatività (criterio estimativo che Enel assume essere stato illegittimamente adottato in avviso), ovvero desunto dalla possibilità di una diversa ed alternativa destinazione economica e produttiva, ovvero ancora residuale di mero smobilizzo (Cass.cit.).

Val la pena di precisare che da quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale si evince che lo stato di dismissione di parte dell’impianto (alcune turbine) rispondesse ad una condizione oggettiva, intrinseca e permanente del bene, non già ad una temporanea destinazione a questo discrezionalmente e soggettivamente impressa dalla società proprietaria.

Oltre a non essere contestato dall’Amministrazione finanziaria, questofondamentale elemento di causa trova riscontro in almeno due passaggi motivazionali (sent. pagg.2 e 3) nei quali i giudici regionali riferiscono appunto (in analogia con il caso esaminato nel citato precedente di legittimità) del fatto che alcune turbine non fossero funzionanti “perché disattivate in esecuzione di un provvedimento amministrativo” (provvedimento pure allegato dalla società). § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si denuncia – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – omessa pronuncia e violazi one dell'articolo 112 cod.proc.civ..

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato alcunché in ordine al sovvertimento dell’onere della prova gravante ex art.2697 cod.civ. a carico dell’Ufficio, ed a varie eccezioni di illegittimità dell'avviso di accertamento in questione (dedotte tanto in primo quanto in secondo grado) e concernenti l'infondatezza della rendita catastale attribuita, quanto a: - considerazione di maggiori costi su singoli edifici; - omessa o eccessivamente ridotta applicazi one del coefficiente di deprezzamento per vetustà (prescritto, per gli impianti antecedenti al biennio ’88-‘89, anche dalla Circolare della stessa amministrazione finanziaria n. 6/T del 30 novembre 2012); - omessa applicazione del coefficiente forfettario di abbattimento del valore di quattro serbatoi da 50.000 m³ per momentaneo inutilizzo. § 4.2Anche questo motivo è fondato perché nella sentenza impugnata non vi è traccia della decisione su questi profili - costituenti non mere difese argomentative ma veri e propri motivi di contestazione dell'avviso di accertamento opposto - che la ricorrente ha dimostrato di aver ritualmente dedotto in giudizio fin dal ricorso originario, e poi in atto di appello.

E’ vero che nella sentenza impugnata si osserva che: « nell'atto oggetto del presente contenzioso l'ufficio si limita a confermare la rendita in quella sede accertata e per il tramite di atti che il contribuente ha già ricevuto essendogli stati notificati »; e tuttavia, contrariamente a quanto si sostiene dall'agenzia delle entrate in controricorso, non può ritenersi che con questa - generica e criptica - affermazione la [OSCURATO:PERSONA] si sia pronunciata sullo specifico motivo di appello con il quale la società lamentava quei profili di erroneità nella determinazione della rendita.

Va infatti considerato che la sola circostanza che l'amministrazione si fosse limitata a confermare una rendita già precedentemente attribuita e, per questa ragione, già nota ad Enel poteva in effetti rilevare sul piano della conoscenza dei presupposti della maggiore classificazione e, dunque, della sufficienza dei requisiti motivazionali dell’ avviso (del che si è detto), ma - al contrario - nulla poteva signi ficare in ordine alla fondatezza e conformità alla legge di questa rendita siccome confermata e ribadita nello specifico avviso di accertamento costituente l'oggetto di questo giudizio.

Su tali aspetti dovrà dunque pronunciarsi il giudice di rinvio. §

5. Ne segue, in definitiva, il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento dei restanti; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie, provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5993/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Toscana n.567/10/20 dell’11 agosto 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che § 1. [OSCURATO:PERSONA] spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale e rettifica di rendita (da 576.040 € a 2.600.000 €) notificatole il 19 maggio 2016 in relazione alla centrale di produzione di energia termoelettrica in Comune di Piombino, località Torre del Sale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso di accertamento in questione, rinveniente da Docfa, era adeguatamente motivato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’UTE, tutti elementi idonei a porre la contribuente in condizione di intendere le ragioni della classificazione; - ciò andava affermato a maggior ragione in considerazione del fatto che l’atto attributivo di rendita impugnato riproduceva un precedente avviso di accertamento catastale, già notificato alla società; - quanto a l fatto che nel calcolo della rendita fossero stati inseriti impianti non funzionanti perché dismessi in forza di provvedimento amministrativo, ciò non ne escludeva la rilevanza ai fini del calcolo medesimo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta –ex art.360, co. 1^, n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 l. 212/00, dal momento che l'avviso di accertamento opposto (il secondo dei tre successivamente notificati alla società in relazione alla medesima centrale, ed in esito ad altrettante procedure Docfa di aggiornamento per dismissione e per espunzione dei c.d. impianti ‘imbullonati’ ex art.1, co. 21 l.208/16) si limitava a citare le fonti normative di riferimento, senza però motivare sui valori attribuiti e, segnatamente, sulle ragioni della valorizzazione anche delle unità termoelettriche a vapore che erano state definitivamente poste fuori servizio per disposizione MISE 12 marzo 2015; unità alle quali l'agenzia delle entrate aveva inopinatamente attribuito lo stesso valore già ad esse assegnato con il primo avviso di accertamento del novembre 2014, allorquando la centrale si trovava in tutt'altra condizione di operatività. § 2.2 Il motivo è infondato. Si rende qui applicabile il fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass.nn.31809/18,12777/18 ed innumerevoli altre): «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso». Ad avvalorare la decisione del collegio regionale, va poi qui considerato che l'avviso di accertamento in questione: - recava, come si evince dal testo trascritto nel ricorso e comunque dalla sua allegazione sub.6), la puntuale descrizione dei cespiti costitutivi della centrale, con indicazione, non soltanto dell'apparato normativo di riferimento, ma anche dei valori a ciascuno di essi attribuito, come anche risultante dalla relazione di stima sintetica di cui alla tabella annessa all'avviso stesso; - faceva seguito, confermandola, alla rendita (s empre di euro 2.600.000,00) già a conoscenza della società, perché dedotta nel primo avviso di accertamento ad essa notificato nel novembre 2014 in relazione alla medesima centrale, ed a sua volta scaturito da analoga procedura partecipativa Docfa. Altro è a dire, con Enel, che nell'avviso di accertamento qui opposto l'amministrazione finanziaria avrebbe immotivatamente incluso anche unità termoelettriche a vapore che non potevano imputarsi a rendita perché già dismesse; aspetto, quest'ultimo, per la verità ininfluente ai fini della ‘motivazione’ dell'avviso - i cui fondamenti in fatto e diritto vennero tutti esaurientemente compresi dalla società, anche sullo specifico aspetto degli impianti disattivati - concernendo piuttosto la ‘fondatezza’ nel merito della maggior pretesa catastale. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso Enel deduce violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento (rdl n. 652/39; d.P.R. 1142/49, d.m. 28/98) la quale impone che la rendita tenga conto del valore del bene secondo la destinazione, le caratteristiche e lo stato riscontrabili al momento dell'accertamento stesso; mentre nel caso in esame la rendita aveva ricompreso anche componenti della centrale (unità termoelettriche a vapore) non più funzionanti e definitivamente estromesse dal processo produttivo. § 3.2 Il motivo - con il quale si contesta l'erronea inclusione nel calcolo della rendita delle unità in questione, non perché di natura impiantistica ed accessoria (questione oggetto di Docfa e di avviso successivi) ma perché non più funzionanti e dismesse per provvedimento ministeriale - va accolto nei termini che seguono. La disciplina catastale attribuisce rilevanza allo stato di fatto e di diritto in cui il bene da classare si trova al momento del classamento stesso ovvero dell'accertamento in rettifica. Il rdl 652/1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) stabilisce (art.5) che: «Si considera unità immobili are urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio ». [OSCURATO:PERSONA] fondamentale di cui al d.P.R. 1142/1949 si legge che (art.44): «Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento»; e che, quanto a modalità esecutive (art.61): « Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento». Dunque, lo stato di definitiva dismissione e messa fuori-servizio delle componenti in questione (così come dedotto nella Docfa della società) non ne escludeva di per sé la rilevanza ai fini della rendita, e tuttavia questa rilevanza (in diritto) doveva in effetti tenere conto (in fatto) dell'incidenza di tale dismissione sul valore residuo del bene. In una fattispecie analoga, questa Corte ha stabilito che (Cass. n. 8952/13): «La circostanza che alcune delle turbine, all'epoca della stima, non fossero funzionanti perché disattivate in esecuzione di un provvedimento amministrativo, mentre in esercizio erano le turbine di più recente realizzazione, non consente di escludere le prime dal calcolo della rendita del bene complesso: come correttamente affermato dalla Commissione regionale, esse, sia pur inattive, ‘esistevano nel complesso industriale oggetto di stima e concorrevano a formarne il valore globale, tanto più che la circostanza che non fossero più funziona nti non induceva, per ciò solo, la prova che non potessero riprendere a funzionare e che, pertanto, avessero un valore determinabile secondo i criteri adottati per quelle funzionanti’, essendo per le prime, le non funzionanti, congruo, in mancanza di altri elementi di stima, il ‘valore residuo di smobilizzòindicato dall'Agenzia del territorio». Ora, nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non si è fatta carico di questo aspetto cruciale di causa, essendosi essa limitata ad affermare che le componenti in questione non potevano essere escluse dal calcolo della rendita. Là dove, appurato che in effetti dovevano essere incluse,il problema di causa si spostava sulla congruità del valore in concreto ad esse attribuite dall'amministrazione finanziaria nell'avviso di accertamento in questione e, segnatamente, sulla verifica del fatto che in tale avviso di accertamento si tenesse in debito conto dell'incidenza estimativa sortita dalla definitiva dismissione dei cespiti. E nel momento in cui la Commissione tributaria regionale ha confermato la piena legittimità dell'avviso di accertamento senza verificare - sotto questo specifico profilo - la conformità della rendita in esso determinata alla luce di questa definitiva destinazione di ‘non-uso’, risulta per ciò solo aver violato la disciplina catastale di riferimento. In particolare, non risulta che il Collegio regionale si sia fatto carico di riscontrare la conformità del valore attribuito a queste componenti dall'amministrazione catastale, a seconda che si trattasse di un valore di normale operatività (criterio estimativo che Enel assume essere stato illegittimamente adottato in avviso), ovvero desunto dalla possibilità di una diversa ed alternativa destinazione economica e produttiva, ovvero ancora residuale di mero smobilizzo (Cass.cit.). Val la pena di precisare che da quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale si evince che lo stato di dismissione di parte dell’impianto (alcune turbine) rispondesse ad una condizione oggettiva, intrinseca e permanente del bene, non già ad una temporanea destinazione a questo discrezionalmente e soggettivamente impressa dalla società proprietaria. Oltre a non essere contestato dall’Amministrazione finanziaria, questofondamentale elemento di causa trova riscontro in almeno due passaggi motivazionali (sent. pagg.2 e 3) nei quali i giudici regionali riferiscono appunto (in analogia con il caso esaminato nel citato precedente di legittimità) del fatto che alcune turbine non fossero funzionanti “perché disattivate in esecuzione di un provvedimento amministrativo” (provvedimento pure allegato dalla società). § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si denuncia – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – omessa pronuncia e violazi one dell'articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato alcunché in ordine al sovvertimento dell’onere della prova gravante ex art.2697 cod.civ. a carico dell’Ufficio, ed a varie eccezioni di illegittimità dell'avviso di accertamento in questione (dedotte tanto in primo quanto in secondo grado) e concernenti l'infondatezza della rendita catastale attribuita, quanto a: - considerazione di maggiori costi su singoli edifici; - omessa o eccessivamente ridotta applicazi one del coefficiente di deprezzamento per vetustà (prescritto, per gli impianti antecedenti al biennio ’88-‘89, anche dalla Circolare della stessa amministrazione finanziaria n. 6/T del 30 novembre 2012); - omessa applicazione del coefficiente forfettario di abbattimento del valore di quattro serbatoi da 50.000 m³ per momentaneo inutilizzo. § 4.2Anche questo motivo è fondato perché nella sentenza impugnata non vi è traccia della decisione su questi profili - costituenti non mere difese argomentative ma veri e propri motivi di contestazione dell'avviso di accertamento opposto - che la ricorrente ha dimostrato di aver ritualmente dedotto in giudizio fin dal ricorso originario, e poi in atto di appello. E’ vero che nella sentenza impugnata si osserva che: « nell'atto oggetto del presente contenzioso l'ufficio si limita a confermare la rendita in quella sede accertata e per il tramite di atti che il contribuente ha già ricevuto essendogli stati notificati »; e tuttavia, contrariamente a quanto si sostiene dall'agenzia delle entrate in controricorso, non può ritenersi che con questa - generica e criptica - affermazione la [OSCURATO:PERSONA] si sia pronunciata sullo specifico motivo di appello con il quale la società lamentava quei profili di erroneità nella determinazione della rendita. Va infatti considerato che la sola circostanza che l'amministrazione si fosse limitata a confermare una rendita già precedentemente attribuita e, per questa ragione, già nota ad Enel poteva in effetti rilevare sul piano della conoscenza dei presupposti della maggiore classificazione e, dunque, della sufficienza dei requisiti motivazionali dell’ avviso (del che si è detto), ma - al contrario - nulla poteva signi ficare in ordine alla fondatezza e conformità alla legge di questa rendita siccome confermata e ribadita nello specifico avviso di accertamento costituente l'oggetto di questo giudizio. Su tali aspetti dovrà dunque pronunciarsi il giudice di rinvio. § 5. Ne segue, in definitiva, il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento dei restanti; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie, provvedendo anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grad
Sentenza Cassazione n. 09867/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris