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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03523/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Ancona ha confermato l'ordinanza 4 marzo 2022 del GIP del Tribunale di Pesaro applicativa della misura della custodia in carcere a carico del ricorrente per una rapina avvenuta il 22 agosto 2020.

2. Propone ricorso per cassazione imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria.

Non vi sarebbero infatti elementi univoci che permettano di ipotizzare una qualsivoglia partecipazione del ricorrente al delitto.

A suo carico, infatti, vi sarebbe solo il fatto di avere soggiornato con gli autori materiali della rapina in un luogo di vacanza e il fatto che questi avrebbero utilizzato la sua auto.

Non sarebbe possibile desumere alcuna conoscenza delle effettive intenzioni di questi e tantomeno ipotizzare un concorso materiale.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

A carico del ricorrente vi è la messa a disposizione dell'automobile e il fatto che, prima e dopo la rapina, questi si sia costantemente accompagnato con quelli che sono stati individuati come autori materiali della stessa.

Indubbia la piena consapevolezza come desunto dalla compresenza.

Il fatto che l'utenza cellulare del ricorrente fosse spenta al momento dei fatti è elemento neutro che non esclude affatto la partecipazione alla rapina.

3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così dec q in Roma, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Ancona ha confermato l'ordinanza 4 marzo 2022 del GIP del Tribunale di Pesaro applicativa della misura della custodia in carcere a carico del ricorrente per una rapina avvenuta il 22 agosto 2020. 2. Propone ricorso per cassazione imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Non vi sarebbero infatti elementi univoci che permettano di ipotizzare una qualsivoglia partecipazione del ricorrente al delitto. A suo carico, infatti, vi sarebbe solo il fatto di avere soggiornato con gli autori materiali della rapina in un luogo di vacanza e il fatto che questi avrebbero utilizzato la sua auto. Non sarebbe possibile desumere alcuna conoscenza delle effettive intenzioni di questi e tantomeno ipotizzare un concorso materiale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. A carico del ricorrente vi è la messa a disposizione dell'automobile e il fatto che, prima e dopo la rapina, questi si sia costantemente accompagnato con quelli che sono stati individuati come autori materiali della stessa. Indubbia la piena consapevolezza come desunto dalla compresenza. Il fatto che l'utenza cellulare del ricorrente fosse spenta al momento dei fatti è elemento neutro che non esclude affatto la partecipazione alla rapina. 3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così dec q in Roma, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglie
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