Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12837/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, non è consentito in questa Sede in quanto costituito da mere doglianze in fatto, prive di confronto con la motivazione della Corte di merito, ed è - inoltre - manifestamente infondato, posto che "in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada" (Sez. 5 n. 17604 del 13/01/2020,Rv. 279343).

D'altronde, come anche chiarito dal giudice di merito, la persona offesa aveva parcheggiato la propria bicicletta, fuori dall'Agenzia immobiliare, per il tempo necessario di intrattenimento all'interno del pubblico servizio, senza che possa ravvisarsi una sorta di abbandono del veicolo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - l'irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alla condotta, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, non è consentito in questa Sede in quanto costituito da mere doglianze in fatto, prive di confronto con la motivazione della Corte di merito, ed è - inoltre - manifestamente infondato, posto che "in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada" (Sez. 5 n. 17604 del 13/01/2020,Rv. 279343). D'altronde, come anche chiarito dal giudice di merito, la persona offesa aveva parcheggiato la propria bicicletta, fuori dall'Agenzia immobiliare, per il tempo necessario di intrattenimento all'interno del pubblico servizio, senza che possa ravvisarsi una sorta di abbandono del veicolo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - l'irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alla condotta, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12837/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris