CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di 'ztyzaK o Appello di Ilaj151=tzliffà, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 58 e 53 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689, non è ammissibile in quanto inedito, come ammesso dallo stesso ricorrente poiché non proposto nei motivi d'appello (in quanto - si evidenzia, erroneamente - ritenuto assorbito dal motivo dedicato a sostenere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.). Inoltre, la proposizione dell'eccezione difensiva non risulta neppure dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata. Ricordato l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice secondo cui, riconoscendo la possibilità di estendere il suo sindacato anche a vizi della motivazione non dedotti in appello, il giudice di legittimità sarebbe anche indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice di merito di secondo grado; dall'altro canto, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; nonché Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Sintetizzando all'essenziale, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1