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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25819/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5077/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rappresentate pro tempore, rapp.ta e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla viaBarnaba Tortolini n. 30; -controricorrente- per la cassazione del decreto d ella Corte di appello di Napoli n. 1936/2022,depositat o i l 20 dicembre 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con ricorso ex art. 3 l . n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Napoli, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare “Papier di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”, dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Fallimentare, con sentenza n. 654/34/2001depositata in data 21 giugno 2001.

La Corte di Appello di Napoli, con decreto del 7 agosto 2022, accoglieva parzialmente la domanda, liquidando l’indennizzo nei limiti di quanto distribuito in favore della ricorrente con il piano di riparto finale (euro442,59).

2. –La società proponeva opposizione ex art. 5 - ter l . 89/2001 avverso il decreto, assumendone l’erroneità in merito alla quantificazione della somma riconosciuta.

Assieme al ricorso, veniva notificato il decreto di fissazione dell’udienza del 30novembre 2022, nella quale era fissato per la costituzione della controparte il termine di dieci giorni prima della suddetta udienza.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio con comparsa con opposizione incidentale, depositata in data 28novembre 2022.

La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso in opposizione, dandoatto della tardiva costituzione, in data 28 novembre 2022, del Ministero della Giustizia, onerato – giusto decreto di fissazione dell’udienza di comparizione – di costituirsi entro 10 giorni prima della data di udienza.

Pertanto, attesa la tardività , dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale .

3. – Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Procura G enerale ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-terl. 89/2001, dell’art. 152 e degli artt. 737 ss. cod. proc. civ. e dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.

Parte ri corrente censura la violazione delle norme in rubrica, per avere la Corte d’Appello erroneamente dichiarato tardiva e conseguentemente inammissibile la costituzione con opposizione incidentale del Ministero, atteso che il deposito è avvenuto oltre il termine fissato nel decreto di fissazione udienza.

Al riguardo si evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non costituisce una impugnazione in senso tecnico, ma dà luogoad una fase a contraddittorio pieno successiva all’emissione di un decreto emesso inaudita altera parte , a contraddittorio non integro.

Pertanto, pur se qualificata come opposizione incidentale, l’atto di costituzione in giudiziodel Ministero non ha valenza impugnatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione non è incorsa in alcuna preclusione a seguito del mancato rispetto deltermine indicato nel decreto.

Insecondo luogo, si evidenzia che comunque a tale termine non può essere conferito valore perentorio.Difatti, un termine può essere qualificato perentorio solo qualora tale qualificazione sia espressamente prevista da una norma o sia desumibile dalle conseguenze che la legge stabilisce in conseguenza del suo superamento.

A tal proposito, l’art. 152 del codice di rito stabilisce che “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.” Pertanto, in assenza di alcuna specifica disposizione rintracciabile negli artt. 737 ss., relativi al procedimento camerale ed espressamente richiamati dall’art. 5-ter l. 89/2001, il termine eventualmente fissato dal giudice per la costituzione del convenuto nel giudizio di opposizione non è qualificabile come perentorio.

Infine, si contesta la decisione nell a parte in cui la Corte d’Appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione incidentale sulla scorta del fatto che “l’udienza di comparizione era fissata in trattazione scritta e parte opponente ha ritualmente e tempestivamente depositato le note di trattazione scritta in data 25 novembre 2022, ben prima della predetta costituzione”.

Sul punto si deduce chenel decreto di fissazione dell’ udienza notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato non vi era alcuna indicazione in merito allo svolgimento dell’udienza nelle formedella trattazione scritta.

1.1. –Il motivo è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo(Cass. , Sez.

V I - 2, 26 maggio 2020 , n. 9728; Cass.,Sez.

VI-2, 22 dicembre 2016 , n. 26851 ; Cass. , Sez.

II, 3settembre 2009 , n. 19120 ) .

Si tratta di un procedimento non assimilabileall'appello, in cui l'effetto devolutivo è pieno e non preclusa alcuna forma di accertamento (Cass., Sez.

II, 28 settembre 2017 , n. 22704 ) , n é è ipotizzabile una limitazione dei thema decidendum (Cass. , Sez.

VI - 2, 18 giugno 2020 , n. 11856 ; Cass. , Sez.

VI - 2, 12 ottobre 2015 , n. 20463) o la formazione di un giudicato interno sulla base delle contestazioni mosse dalle parti al decreto opposto (Cass.,Sez.

II, 17 maggio2018, n. 12122).

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge ( Cass. , Sez.

Un. , 12 marzo 2014 , n. 5700 ).

Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica ( Cass. , Sez.

II, 6 giugno 2023 , n. 15763 ; Cass. , Sez.

VI - 2, 15 settembre 2015 , n. 18113; Cass.,Sez.

VI-2, 10 apri l e 2014 , n. 8421 ) .

Se dunque il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, a maggior ragione non può ritenersitale il termine di costituzione per la proposizione dell'opposizione incidentale.

2. – Il ricorso, quindi, va accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5077/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rappresentate pro tempore, rapp.ta e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla viaBarnaba Tortolini n. 30; -controricorrente- per la cassazione del decreto d ella Corte di appello di Napoli n. 1936/2022,depositat o i l 20 dicembre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso ex art. 3 l . n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Napoli, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare “Papier di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”, dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Fallimentare, con sentenza n. 654/34/2001depositata in data 21 giugno 2001. La Corte di Appello di Napoli, con decreto del 7 agosto 2022, accoglieva parzialmente la domanda, liquidando l’indennizzo nei limiti di quanto distribuito in favore della ricorrente con il piano di riparto finale (euro442,59). 2. –La società proponeva opposizione ex art. 5 - ter l . 89/2001 avverso il decreto, assumendone l’erroneità in merito alla quantificazione della somma riconosciuta. Assieme al ricorso, veniva notificato il decreto di fissazione dell’udienza del 30novembre 2022, nella quale era fissato per la costituzione della controparte il termine di dieci giorni prima della suddetta udienza. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio con comparsa con opposizione incidentale, depositata in data 28novembre 2022. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso in opposizione, dandoatto della tardiva costituzione, in data 28 novembre 2022, del Ministero della Giustizia, onerato – giusto decreto di fissazione dell’udienza di comparizione – di costituirsi entro 10 giorni prima della data di udienza. Pertanto, attesa la tardività , dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale . 3. – Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La Procura G enerale ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-terl. 89/2001, dell’art. 152 e degli artt. 737 ss. cod. proc. civ. e dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. Parte ri corrente censura la violazione delle norme in rubrica, per avere la Corte d’Appello erroneamente dichiarato tardiva e conseguentemente inammissibile la costituzione con opposizione incidentale del Ministero, atteso che il deposito è avvenuto oltre il termine fissato nel decreto di fissazione udienza. Al riguardo si evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non costituisce una impugnazione in senso tecnico, ma dà luogoad una fase a contraddittorio pieno successiva all’emissione di un decreto emesso inaudita altera parte , a contraddittorio non integro. Pertanto, pur se qualificata come opposizione incidentale, l’atto di costituzione in giudiziodel Ministero non ha valenza impugnatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione non è incorsa in alcuna preclusione a seguito del mancato rispetto deltermine indicato nel decreto. Insecondo luogo, si evidenzia che comunque a tale termine non può essere conferito valore perentorio.Difatti, un termine può essere qualificato perentorio solo qualora tale qualificazione sia espressamente prevista da una norma o sia desumibile dalle conseguenze che la legge stabilisce in conseguenza del suo superamento. A tal proposito, l’art. 152 del codice di rito stabilisce che “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.” Pertanto, in assenza di alcuna specifica disposizione rintracciabile negli artt. 737 ss., relativi al procedimento camerale ed espressamente richiamati dall’art. 5-ter l. 89/2001, il termine eventualmente fissato dal giudice per la costituzione del convenuto nel giudizio di opposizione non è qualificabile come perentorio. Infine, si contesta la decisione nell a parte in cui la Corte d’Appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione incidentale sulla scorta del fatto che “l’udienza di comparizione era fissata in trattazione scritta e parte opponente ha ritualmente e tempestivamente depositato le note di trattazione scritta in data 25 novembre 2022, ben prima della predetta costituzione”. Sul punto si deduce chenel decreto di fissazione dell’ udienza notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato non vi era alcuna indicazione in merito allo svolgimento dell’udienza nelle formedella trattazione scritta. 1.1. –Il motivo è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo(Cass. , Sez. V I - 2, 26 maggio 2020 , n. 9728; Cass.,Sez. VI-2, 22 dicembre 2016 , n. 26851 ; Cass. , Sez. II, 3settembre 2009 , n. 19120 ) . Si tratta di un procedimento non assimilabileall'appello, in cui l'effetto devolutivo è pieno e non preclusa alcuna forma di accertamento (Cass., Sez. II, 28 settembre 2017 , n. 22704 ) , n é è ipotizzabile una limitazione dei thema decidendum (Cass. , Sez. VI - 2, 18 giugno 2020 , n. 11856 ; Cass. , Sez. VI - 2, 12 ottobre 2015 , n. 20463) o la formazione di un giudicato interno sulla base delle contestazioni mosse dalle parti al decreto opposto (Cass.,Sez. II, 17 maggio2018, n. 12122). In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge ( Cass. , Sez. Un. , 12 marzo 2014 , n. 5700 ). Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica ( Cass. , Sez. II, 6 giugno 2023 , n. 15763 ; Cass. , Sez. VI - 2, 15 settembre 2015 , n. 18113; Cass.,Sez. VI-2, 10 apri l e 2014 , n. 8421 ) . Se dunque il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, a maggior ragione non può ritenersitale il termine di costituzione per la proposizione dell'opposizione incidentale. 2. – Il ricorso, quindi, va accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spes