CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 03777/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale délla medesima città, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, deteneva e portava fuori dalla propria abitazione, nei pressi del campo sportivo di [OSCURATO:PERSONA], custodito all'interno di un marsupio portato dallo stesso a tracolla, un coltello a serramanico, marca "Opinel" con manico in legno, della lunghezza complessiva di cm 19 di cui cm 8,5 di lama. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale ha negato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., contestando l'abitualità nel reato perché i precedenti devono avere la stessa indole. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Va, infatti, ribadito che "ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni" (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). Ancora, i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) e che, quindi, "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). 3. Deve essere evidenziato che l'Amodeo era già stato condannato per lo stesso reato come risultante dal certificato del casellario giudiziale richiamato nella sentenza impugnata quindi, nel caso di specie non ricorre l'abitualità, perché il ricorrente ha riportato una sola precedente condanna, ma la motivazione non si è fondata sull'abitualità, ma argomenta sulla non particolare tenuità della condotta valorizzando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la non scarsa offensività della condotta consistita nell'aver portato ingiustificatamente nei pressi di un campo sportivo e all'interno di un marsupio il coltello sequestrato. Va peraltro ricordato che in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo e la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 - 02), il che non è avvenuto. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]