CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 31581/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/01/1986;avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messinaha dichiarato inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa allaconcessione della misura alternativa della semilibertà, ai sensi dell’art. 50 dellalegge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord.pen.), avendo ritenuto non espiati i due terzi della pena, essendo stato l’istantecondannato in relazione a un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] TilenniScaglione, deducendo due motivi di impugnazione.2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione della disposizione dicui all’art. 50 Ord. pen. non avendo considerato che in relazione ad un cumulo dipene concorrenti pari a 15 anni di reclusione, considerato il periodo dicarcerazione presofferto e i periodi di liberazione anticipata già concessi, ilperiodo di pena validamente espiato ai fini della concessione della misura è paria 9 anni, mesi 4 e giorni 27; inoltre, rileva che la pena inflitta per l’unico reatoostativo di cui all’art. 4-bis Ord. pen. (art. 629, secondo comma, cod. pen.) pariad anni 7 di reclusione è stata già validamente espiata.Pertanto, si afferma che il provvedimento impugnato è illegittimo per nonavere il Tribunale scisso i titoli in esecuzione e per avere pertanto calcolato lamisura dei due terzi di pena sull’intero titolo in esecuzione e quindi sucomplessivi 15 anni.Osserva la difesa che operando la dovuta distinzione in ordine ai differentilimiti di ammissibilità previsti dall’art. 50 Ord. pen., il condannato avrebbe già datempo espiato la quota di pena pari a due terzi del reato ostativo (ovvero la penadi anni 4 e mesi 8 di reclusione) e la metà della pena inflitta per i restanti reati(pari ad anni 8 e dunque ad anni 4 di reclusione), attesa la detenzioneininterrotta decorrente dal 18 dicembre 20182.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazionedel provvedimento impugnato anche considerato che non vi è alcuna valutazionedella memoria depositata dalla difesa in data 5 febbraio 2026.Si deduce che il Tribunale non solo non ha tenuto in considerazione lamemoria difensiva, ma si è limitato a ritenere l’istanza inammissibile sul solorilievo che il condannato non ha espiato i due terzi della pena, trattandosi dicondannato per reato ostativo, senza in alcun modo dare conto del meccanismodi calcolo seguito.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il Tribunale limitandosi a indicare che il ricorrente è stato condannato perun reato cd. ostativo ha dichiarato inammissibile l’istanza di semilibertà sulrilievo della mancata espiazione dei due terzi della pena.Si tratta di motivazione carente in quanto non dà conto dell’iterargomentativo seguito in ordine al calcolo operato per stabilire la misura dellapena espiata, concludendo in maniera assertiva per la non espiazione deidueterzi della pena.3. Deve, al riguardo, osservarsi che quando concorrono reati ostatividi seconda fascia e reati non ostativi, il calcolo corretto per stabilire se è stataespiata la quota di pena necessaria per accedere alla semilibertà è quello disciogliere virtualmente il cumulo e fare riferimento alla misura dei 2/3 rispettoalla quota di pena inflitta per i primi (ostativi di seconda fascia) e alla misura dimetà rispetto alla quota di pena inflitta per i secondi (non ostativi), sommate traloro.Determinata in tal modo la quota/parte di riferimento, si mette a confrontol'intero espiato (comprensivo del presofferto e della liberazione anticipata) e sivede se la soglia è raggiunta.Di conseguenza la doglianza del ricorrente coglie nel segno avendocorrettamente rilevato che il Tribunale ha calcolato la misura dei due terzi dellapena sull’intero titolo in esecuzione, anziché procedere a distinguere la penainflitta per il reato ostativo (di seconda fascia) da quella inflitta per i reaticomuni. Nel caso di specie, la condanna cd. ostativa ha riguardato un'estorsioneaggravata, ai sensi dell’art. 629, secondo comma, cod. pen.Il differente ragionamento seguito dal PG requirente - secondo cui l'espiatodel reato ostativo andrebbe interamente pretermesso, sicché il calcolo di metàpena andrebbe effettuato sul solo espiato del reato non ostativo, computato daltermine dell'espiazione del reato ostativo – è valido per il solo caso, diverso daquello qui rilevante, in cui concorrano reati non ostativi e reati ostativi di primafascia (perché per essi, in assenza di collaborazione o situazioni equiparate, lamisura alternativa è radicalmente preclusa).4. Alla luce delle considerazioni esposte si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, affinché il Tribunale disorveglianza effettui il calcolo analitico della pena espiata secondo i principi sopraindicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Messina.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]