CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13613/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione nella forma del travisamento della prova, in particolare nella parte in cui sicensura la scorretta interpretazione delle dichiarazioni del teste a carico, degli esiti delverbale di ispezione personale e dell’esame delle foto ad esso allegate, non è consentitoperché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e non censurabili inquesta sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riguardo allacredibilità della teste escussa e all’attendibilità delle sue dichiarazioni, ricavate dallacoerenza e dalla linearità della prova resa, dal riconoscimento fotografico e da ulterioririscontri esterni), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentitain questa sede in quanto rivalutativa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01,Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);precisato che le censure in esame, ancorché intitolate al vizio di travisamento dellaprova, vanno più correttamente collocate nella nozione di travisamento del fatto, in quanto lasentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzionefattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativaa quella ritenuta dalla corte di appello. Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi incui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova chenon esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Inquest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dalgiudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano», (in talsenso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale strutturacritica non si rinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazionedel quadro probatorio, che si assume erroneamente valutato dai giudici;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]