CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06016/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16860-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ANZISIe Francesco MONTEMURRO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 49, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] COSTANZO rappresentato e difeso dall’ A vvocato Vincenzo METAFORA; -controricorrente - Avversola sentenza n. 6150/2019 d ella Corte d’appello di Napoli , depositata il 14/01/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Improcedibilità del ricorso R.G.N.16860/2020 Cron. Rep. Ud.21/09/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 6150/19, del 14 gennaio 2020, della Corte d’appello di Napoli, che – accogliendo parzialmente il gravame incidentale esperito da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 3293/18, del 4 aprile 2018, del Tribunale di Napoli (e respingendo quello principale della Farina) – ha accolto la domanda riconvenzionale del Ciaccia, di convalida dell’offerta reale di riconsegna dell’immobile dallo stesso condotto in locazione, sito in Napoli, vico Satriano n. 3. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver intimato al Ciaccia sfratto per morosità, in relazione alla locazione dell’immobile suddetto, di proprietà della medesima Farina , locazione derivante da contratto concluso tra costui e l’usufruttuario del bene, [OSCURATO:PERSONA]. Assumeva, altresì, [OSCURATO:PERSONA] di aver rifiutato l’offerta reale di riconsegna dell’immobile, sia perché il conduttore non provvedeva a consegnare la chiave del portone di accesso al predetto fabbricato n. 3 di [OSCURATO:PERSONA], rendendo, in tal modo, intercluso l’immobile locato, sia in ragione dei danni che costui aveva arrecato all’immobile, secondo quanto emerso all’esito di procedura di accertamento tecnico preventivo. L’intimato, per parte propria, negava la morosità, deducendo di aver inviato disdetta in relazione alla scadenza contrattuale del 3 settembre 2011, escludendo, poi, l’esistenza dei danni alla “res locata” (trattandosi, a suo dire, di normale degrado derivante dall’uso della stessa ). Evidenziava, infine, quanto all’accesso all’immobile, di essere l’esclusivo proprietario dell’androne e dello scalone che conducono all’ingresso di vico Satriano n. 3, essendo stato, inoltre, pattuito – nel contratto di locazione – che tale accesso si esaurisse a conclusione della durata del contratto stesso. Su tali basi, pertanto, formulava domanda riconvenzionale, affinché fosse dichiarata la cessazione del rapporto locativo dal 31 maggio 2012, l’inesistenza di un diritto di servitù in favore dell’immobile di proprietà della Farina e, infine, la convalida dell’offerta reale di riconsegna della “res locata”. Il giudice di prime cure, respinta la domanda della Farina, accoglieva la riconvenzionale del Ciaccia solo quanto alla declaratoria di risoluzione del contratto per scadenza del termine di durata del 3 settembre 2011, rigettandola per il resto. Esperito gravame da ambo le parti, il giudice di appello accoglieva parzialmente quello del Ciaccia, accogliendo la domanda di convalida dell’offerta reale di riconsegna del bene. 3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione la Farina, sulla base – come detto – di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza. Sul rilievo che il primo giudice aveva deciso la questione, come dallo stesso espressamente dichiarato, “a prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza di diritti reali vantati dall’attrice” (giacché essi avrebbero presupposto “l’esercizio di un’azione diversa da quella personale spiegata nel presente giudizio”), affermazione non censurata in appello, la ricorrente lamenta che la Corte partenopea non avrebbe potuto stabilire – come ha, invece, fatto – “l’inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio a favore della locatrice”, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione delle norme in tema di usufrutto, ovvero artt. 981 e ss. cod. civ. Si censura l’affermazione mediante la quale la Corte napoletanaè giunta alla conclusione dell’inesistenza della servitù, ovvero che, nel contratto di locazione concluso da [OSCURATO:PERSONA] , fosse stato previsto che l’accesso all’immobile dall’androne e dalla scala dovesse “intendersi consentito solo fino al termine della presente locazione”. Essendo, infatti, il Farina solo l’usufruttuario dell’immobile, egli non aveva il potere di mutare la consistenza del bene oggetto del suo diritto, dovendo, anzi, a norma dell’art.981 cod. civ., osservare il limite del “del rispetto e del mantenimento della destinazione economica” del bene oggetto di usufrutto. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 1590 cod. civ. Si rileva che il primo giudice aveva correttamente ritenuto legittimo il rifiuto di riconsegna del bene, sino a quando il conduttore non avesse provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, avendo ricevuto l’immobile in buon stato di conservazione. Dalla descrizione contenuta nella relazione tecnica resa all’esito dell’ATP emergeva, infatti, un forte stato di degrado dell’immobile, ciò che rendeva gli interventi di ripristino non più ordinari, ma di rilevante entità, donde la violazione – da parte della Corte d’appello –dell’art. 1590 cod. civ.3.4. Infine, il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata”. Si censura la sentenza impugnata per aver affermato che della inesistenza della servitù [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza, giacché quando il padre Carlo le trasferì la proprietà dell’immobile (riservandosi l’usufrutto) convenne, nel rogito notarle, che sarebbe stata costituita una servitù di passaggio, “attraverso la limitrofa proprietà del venditore dal vano di accesso sul pianerottolo delle scale, creando un corridoio che si svilupperà per la lunghezza di un metro lungo il muro a confine col cortile di proprietà Ciaccia”. Si assume che dal ragionamento svolto dal giudice di merito si riscontra un carentenonché illogico esame di un punto decisivo della controversia, “in quanto è stato omesso l’esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali”, oltre che “dal testo della sentenza”, fatto che presenta carattere decisivo. Invero, dal testo del contratto risulterebbe che la costituenda servitù, alla quale esso faceva riferimento, era prevista solo per l’ipotesi in cui “la proprietà alienata attualmente locata a studio professionale ed avente accesso dalla scala principale che si diparte dal cortile di vico Satriano n. 3, di proprietà Ciaccia, non potesse più godere di tale accesso a seguito di riconosciuta denegata servitù per inappellabile pronuncia del Magistrato”. Un ragionamento “coerente, logico e giuridicamente valido”, avrebbe dovuto portare la Corte a concludere che la Farina era, piuttosto, consapevole di godere già di una servitù, tanto che, per l’ipotesi di vittorioso esperimento di una futura azione “negatoria”, si prevedeva la possibilità di costituire un diverso accesso, oggetto di un’ulteriore servitù.4. Ha resistito all’avversaria impugnazionecon controricorso, il Ciaccia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7. Non consta, invece, la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso è improcedibile. 8.1. Deve, infatti, rilevarsi che la ricorrente ha provveduto al deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata (adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.) solo in data 27 luglio 2020(e con attestazione di conformità in pari data), e dunque oltre il termine di venti giorni dalla notificazioneprescritto dalla norma suddetta. Si tratta, per l’appunto, di evenienza che comporta –secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte –la sanzione dell’improcedibilità del ricorso, considerato che la relata di notificazione della sentenza impugnata non è stata né prodotta dalla controricorrente, né acquisita con il fascicolo d’ufficio. Invero, il [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rimeditare il proprio precedente orientamento (a mente del quale “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilitàsoltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ.”; così Cass. Sez. Un., ord. 16 aprile 2009, n. 9005), ha individuato, quale temperamento rispetto alla generalizzata applicazione della suddetta sanzione processuale le ipotesi in cui “il documento risultidepositato dal controricorrente ”, o vvero sia ritualmente presente “nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal giudice a quo” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 2 maggio 2017, n. 10648, Rv. 643945-01). Solo, infatti, in questi casi “le ragioni della tempestiva conoscenza” del documento (indispensabile a fini della verifica dell’osservanza del termine per impugna re ) , “ che avevano sorretto lalettura rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezza delle regole delprocedimento e di proporzionalità della sanzione, che è costituita dal divieto diaccesso al giudice”; per contro tale “massima sanzione” continua a giustificarsi al cospetto di “ una violazione della tempistica processuale che sia ex actis irrimediabile”(così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 10648 del 2017, cit.). Quelli del tempestivo deposito della sentenza e della relata sono, infatti, “adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non «trasandato» e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione delgiudicato”; di talché, permettere “il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 cod.proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale” (si veda, ancora una volta,Cass. Sez. Un., sent. n. 10648 del 2017, cit.).In conclusione, il presente ricorso va dichiarato improcedibile, per difetto di tempestività del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata. 9. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, se si potessero esaminare i motivi, essi meriterebbero questa sorte. 9.1. Il primo motivo si dovrebbe ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. La dedotta violazione dell’art. 112, infatti, si fonda sulla sentenza di primo grado, anzi ancora prima sul tenore della prospettazione difensiva del Ciaccia in primo grado ed in particolare sul tenore del motivo di appello della Farina: nessuna precisa indicazione di quest’ultimo e della detta prospettazione si offre e, soprattutto, non si localizza in questo giudizio di legittimità la sentenza di primo grado, sicché lo scrutinio del motivo sarebbe stato precluso. 9.2. Il secondo motivo risulterebbe gradatamente inammissibile e comunque infondato. La ragione di inammissibilità si dovrebbe rinvenire nella circostanza che il motivo parrebbe prospettare una questione nuova, che è anche di fatto quanto alla qualità di usufruttuario del padre della Farina. Fermo tale preliminare rilievo, si dovrebbe osservare che il ricorso dà per scontata la qualificazione, addirittura come servitù prediale, di un diritto –facente capo, ipoteticamente, alla Farina – la cui esistenza, viceversa, non risulta, in alcun modo confermata dalle pronunce rese da ambo i giudici di merito. Perché, dunque, possa addebitarsi a [OSCURATO:PERSONA] –usufruttuario dell’immobile di proprietà della figlia – di aver disposto dell’immobile, mediante la locazione conclusa con il Ciaccia, in violazione dell’art. 981 cod. civ., sarebbe stato necessario che l’esistenza di quel diritto fosse stata accertata, donde la fallacia da rovesciamento della censura prospettata.9.3. Anche il terzo motivo si sarebbe dovuto dire inammissibile. Esso lamenta, infatti, violazione dell’art. 1590 cod. civ., sul rilievo che l’ATP avrebbe evidenziato l’esistenza di un forte stato di degrado dell’immobile. Il motivo appare inammissibile, non prospettando, in realtà, un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità”(“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “ discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.26 febbraio 2021, n. 5442) evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in conformità con quella operata dal primo giudice. 9.4. Infine il pure il quarto motivo sarebbe apparso, nuovamente, inammissibile. Esso denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata”, ovvero un vizio non più rientrante nella tassonomia dell’art. 360 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). Né, d’altra parte, la censura potrebbe essere veicolata –come pure, confusamente, sembra prospettare la ricorrente – quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Premesso, invero, che l’ammissibilità di una simile censura risulta subordinata alla condizione che la parte ricorrente non si limiti a dedurre quale sia in fatto “omesso” e la sua “decisività”, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, e il “come” e il “quando” – ciò che nella specie non risulta avvenuto – tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01). In ogni caso, poi, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308- 01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01). Nella specie, l’omissione investirebbe, invece, un’interpretazione da darsi del testo contrattuale (o meglio, di una sua clausola), e dunque non un “fatto” da intendersi nel senso sopra indicato, donde la necessità di dare seguito al principio enunciato da questa Corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce «fatto» decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20718, Rv. 650016-02). 9.5. In definitiva lo scrutinio dei motivi, ove possibile, avrebbe determinato l’inammissibilità del ricorso. 10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per i