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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 1992

Cassazione n. 38596/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo CHE- i(Tav-G-/9 0(14 frACL9 /NA"Mf ST/6/11- It A i (-0,5•0 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20 settembre 2019, che ha confermato la sentenza resa il 27 marzo 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Catania all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 25 settembre 2018 nella sua abitazione in Mascali, via Capuana n. 10, e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché aveva detenuto illecitamente, al fine di farne cessione a terzi, 36 g di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta in parte su un piatto e in parte all'interno di un sacchetto; b) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, commi 1-bis e 4, T.U. stup., perché aveva detenuto illecitamente, al fine di farne cessione ai terzi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori dei casi di cui all'art. 75 del medesimo Testo unico, 9,885 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata all'interno del sottotetto dell'abitazione e confezionata in sei buste (quattro sigillate e due aperti), contenute all'interno di uno scatolone; c-d) detenzione di armi clandestine, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto, avvolte in una busta di plastica riposta sulla rampa di scale per l'accesso al sottotetto dell'abitazione, una pistola, marca Glock, cal. 9x21, con matricola abrasa (capo c), e una pistola, marca Bruni, modello 315, inizialmente a salve, cal. 8 mm, modificata e resa capace di esplodere munizioni cal. 6,35 (capo d), entrambe da ritenersi armi clandestine; e) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], aveva detenuto n. 40 cartucce cal. 7,65 mm per armi comuni da sparo; f) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto, la pistola di cui al capo c di imputazione; g) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto, la pistola di cui al capo d di imputazione.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente accertato due diversi reati di ricettazione (capi f, g), senza offrire sul punto una valida motivazione.

Il giudice 2 di merito, infatti, ponendo in essere un'inversione dell'onere della prova, si sarebbe limitato ad evidenziare che non vi erano elementi in forza dei quali si poteva affermare che le armi di cui ai capi c e d erano state consegnate a Leonardi in un unico contesto temporale.

La Corte territoriale, infine, ha evidenziato che le armi erano state rinvenute in contenitori differenti, avvolte in calzini e manickdi stoffa, circostanza che - in violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - è stata ritenuta la prova del fatto che l'imputato avesse acquistato le pistole in due distinte occasioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale le armi sequestrate erano state acquisite dall'imputato in due distinti momenti.

Secondo il giudice di appello, infatti, non vi era prova del fatto che Leonardi si fosse impossessato delle armi in un unico contesto spazio-temporale, anche perché lo stesso non aveva fornito una spiegazione attendibile dell'origine e del momento iniziale del loro possesso.

Pertanto, la Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto che fossero geneticamente distinti i momenti in cui l'imputato aveva ricevuto ciascuna delle pistole rinvenute nell'abitazione, anche considerando che le stesse erano state trovate in contenitori differenti, ciascuna avvolta in calzini e maniche di stoffa, con la conseguenza dell'autonomia dei due reati commessi e dell'assenza del denunciato vizio logico argonnentativo, ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai due reati di ricettazione..

D'altronde, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Leonardi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo CHE- i(Tav-G-/9 0(14 frACL9 /NA"Mf ST/6/11- It A i (-0,5•0 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20 settembre 2019, che ha confermato la sentenza resa il 27 marzo 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Catania all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 25 settembre 2018 nella sua abitazione in Mascali, via Capuana n. 10, e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché aveva detenuto illecitamente, al fine di farne cessione a terzi, 36 g di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta in parte su un piatto e in parte all'interno di un sacchetto; b) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, commi 1-bis e 4, T.U. stup., perché aveva detenuto illecitamente, al fine di farne cessione ai terzi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori dei casi di cui all'art. 75 del medesimo Testo unico, 9,885 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata all'interno del sottotetto dell'abitazione e confezionata in sei buste (quattro sigillate e due aperti), contenute all'interno di uno scatolone; c-d) detenzione di armi clandestine, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto, avvolte in una busta di plastica riposta sulla rampa di scale per l'accesso al sottotetto dell'abitazione, una pistola, marca Glock, cal. 9x21, con matricola abrasa (capo c), e una pistola, marca Bruni, modello 315, inizialmente a salve, cal. 8 mm, modificata e resa capace di esplodere munizioni cal. 6,35 (capo d), entrambe da ritenersi armi clandestine; e) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], aveva detenuto n. 40 cartucce cal. 7,65 mm per armi comuni da sparo; f) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto, la pistola di cui al capo c di imputazione; g) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto, la pistola di cui al capo d di imputazione. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente accertato due diversi reati di ricettazione (capi f, g), senza offrire sul punto una valida motivazione. Il giudice 2 di merito, infatti, ponendo in essere un'inversione dell'onere della prova, si sarebbe limitato ad evidenziare che non vi erano elementi in forza dei quali si poteva affermare che le armi di cui ai capi c e d erano state consegnate a Leonardi in un unico contesto temporale. La Corte territoriale, infine, ha evidenziato che le armi erano state rinvenute in contenitori differenti, avvolte in calzini e manickdi stoffa, circostanza che - in violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - è stata ritenuta la prova del fatto che l'imputato avesse acquistato le pistole in due distinte occasioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale le armi sequestrate erano state acquisite dall'imputato in due distinti momenti. Secondo il giudice di appello, infatti, non vi era prova del fatto che Leonardi si fosse impossessato delle armi in un unico contesto spazio-temporale, anche perché lo stesso non aveva fornito una spiegazione attendibile dell'origine e del momento iniziale del loro possesso. Pertanto, la Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto che fossero geneticamente distinti i momenti in cui l'imputato aveva ricevuto ciascuna delle pistole rinvenute nell'abitazione, anche considerando che le stesse erano state trovate in contenitori differenti, ciascuna avvolta in calzini e maniche di stoffa, con la conseguenza dell'autonomia dei due reati commessi e dell'assenza del denunciato vizio logico argonnentativo, ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai due reati di ricettazione.. D'altronde, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Leonardi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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