CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conclusochiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Roma limitatamente alla configurabilità delle circostanzeresponsabilità penale ex art. 624 cod. proc. pen., come da memoria già depositata;udito, altresì, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per KOCO Adi (alias KOCO Adjol), il qualeha chisto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale ilTribunale cittadino aveva condannato Adi KOCO (alias Adjol KOCO) alla pena di annidue, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 6.667,00 di multa per detenzionedi sostanze stupefacenti (271 dosi singole di cocaina e crack e 1040 di hashish),riqualificate le originarie contestazioni ai sensi dell ’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, con la recidiva qualificata.2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.2.1. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al lamancata esclusione della recidiva contestata: il giudice del gravame avrebbe omessodi operare alcune considerazioni di carattere logico sistematico in ordine allarisalenza dell’unico precedente penale dell’imputato, valorizzando un elemento, dalquale, tuttavia, non potrebbe ricavarsi la maggiore pericolosità dell’imputato, vale adire il cumulo di pene in sede esecutiva che avrebbe spostato in avanti il periodo diesecuzione delle pene stesse. Ove, al contrario, il giudice si fosse attenuto alle datedei fatti oggetto delle precedenti condanne, si sarebbe preso atto della rilevanza dellasso di tempo intercorso rispetto alla nuova ricaduta criminosa. Sotto altro profilo,poi, il giudicante non avrebbe neppure considerato in che modo il cumulo di tali peneavesse inciso sulla personalità del reo, la ricaduta criminosa potendo anche dipenderedall’esperienza negativa della carcerazione.2.2. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riguardo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, quantomeno in misura equivalente: laCorte non avrebbe considerato l’ottimo comportamento del KOCO nella fasedell’arresto e nel corso di entrambi i gradi di giudizio e neppure l’ammissione dicolpevolezza e la spiegazione della ricaduta dovuta alle momentanee difficoltàlavorative. Inoltre, si è sottolineata una incongruenza nel ragionamento svolto dalgiudice del gravame che avrebbe valorizzato la biografia criminale dell’imputato, siaper confermare la sussistenza della recidiva, che per escludere il riconoscimento dellegeneriche, contraddittoriamente ammettendo che queste erano riconoscibili e che ilKOCA aveva dato prova di sentimenti di resipiscenza.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria, con la quale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma limitatamente alla configurabilitàdelle circostanze attenuanti generiche con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione diresponsabilità penale ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.4. Il ricorso è inammissibile.5. La Corte territoriale, rispondendo al motivo del gravame, con il quale si eracontestata la sussistenza della recidiva qualificata, opponendosi l’unicità del precedente penaledel KOCO, ha premesso che l’imputato, oltre a un grave precedente penale, riportato al punto5) del certificato del casellario giudiziale, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990(per il quale aveva riportato una condanna ad anni nove, mesi cinque e giorni dieci direclusione), annoverava anche due precedenti condanne sempre per reati in materia distupefacenti (art. 73 cit.), riportate ai punti 2) e 3) del medesimo certificato, condanne per lequali, a seguito di cumulo delle pene, era stato emesso ordine di esecuzione eseguito il14/12/2011. Ha, poi, ritenuto di dover escludere che lo iato temporale intercorso dalla pesantecondanna per il reato di cui alla sentenza del 2008 fosse idoneo a far ritenere scemata lapericolosità espressa con la nuova ricaduta criminosa, inerente a una vicenda relativa a nontrascurabili quantitativi di stupefacente di diverso tipo, tale da evocare una tendenzialeabitualità nel compimento di consimili operazioni illecite, come implicitamente riconosciuto dalprimo giudice che, infatti, aveva ritenuto il carattere non occasionale della condotta, ai sensidell’art. 73, comma 5, ultimo periodo.5.1. La difesa ha proposto una lettura parcellizzata della sentenza, opponendone un vizionon emergente dal ragionamento giustificativo complessivamente svolto dal giudice d’appello:questi, infatti, ha valutato la distanza temporale dal grave reato di cui alla condanna del 2008recessiva rispetto alla nuova allarmante manifestazione di reità, addirittura rinvenendo un filoconduttore tra i plurimi reati commessi, tale da delineare semmai una tendenziale abitualitànella commissione di delitti della stessa tipologia.5.2. Trattasi di una giustificazione che, contrariamente agli assunti difensivi, non havalorizzato il provvedimento di cumulo con altre condanne, ma dato conto di una crescentepericolosità desunta dalla omogeneità delle condotte poste in essere, in termini di perfettacoerenza con i principi più volte affermati in materia da questa Corte di legittimità (Sez. 2, n.10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.2017, Rv. 270419 – 01). Infatti, ai fini d’interesse, per come precisato dal diritto vivente, è«necessaria una valutazione che, pur mirata all'incidenza dell'ultimo delitto sull'attitudine adelinquere del reo, prenda in esame in questa prospettiva l'interezza dei reati compresi nellasequenza recidivante. L'obiettivo finale dell'accertamento, in altre parole, è senza dubbio lasignificatività dell'ultimo episodio della serie per la risposta sanzionatoria prevista dall'art. 99cod. pen.; ma il metodo di tale accertamento non può che guardare al complesso della seriecriminale» (in motivazione, Sez. U, n., 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878 – 01, in cui si èoperato un richiamo a Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè).6. Quanto, invece, alle circostanze attenuanti generiche, la difesa ha ritenuto dirinvenire una contraddizione nel ragionamento esplicativo della Corte, la quale avrebbericonosciuto l’astratta concedibilità del beneficio, negandolo in concreto. La motivazione,tuttavia, non è inficiata dal prospettato vizio: intanto la Corte ha riprodotto in premessa (vedipagg. 4 e 5) l’esposizione del relativo motivo di gravame già esposto alla lett. b) di pag. 3, perpoi affermare, in relazione a quell’articolazione difensiva, che la biografia criminaleprecedentemente illustrata e la pervicacia dimostrata attraverso la condotta (avendo il KOCOposto in essere allarmanti attività criminose pur dopo un lungo periodo di detenzione),rendevano recessivi gli elementi difensivi pur apprezzabili come espressione di sentimenti diresipiscenza, non mancando di sottolineare, peraltro, la congruità del trattamentosanzionatorio, per essersi la pena base attestata al di sotto della media edittale.Trattasi, ancora una volta, di motivazione perfettamente coerente con i principi più volteaffermati in sede di legittimità, ove si è precisato, infatti, che la ratio della disposizione di cuiall’art. 62 bis, cod. pen. è quella di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò cheal giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva, rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell’ambito di un giudizio difatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limitigravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 del07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 - 01).7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,non ravvisandosi ragioni di esonero dalla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/200). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18 marzo 2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]